R E P
U B B L I C A I T A L I A N A
N.5531/2008
Reg. Dec.
N. 4857 Reg. Ric.
Anno 2007
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in
appello n. 4857/2007 proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@ rappresentato e
difeso dall’Avv. ..
contro
Ministero della
Giustizia rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
la stessa domiciliato ex lege in Roma Via dei Portoghesi 12;
Minis. Giust. -
dipar. Amm. Penit. - dir. Gen. Pers. e form. non costituitosi;
e nei confronti
di
@@@@@@@@
@@@@@@@@ e @@@@@@@@ @@@@@@@@ non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza
del Tar Lazio - Roma: Sezione I Quater n.946/2007;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Relatore alla
pubblica udienza del 17 ottobre 2008 il consigliere Anna Leoni;
Sentiti, per le
parti, ..
Ritenuto in
fatto e considerato i n diritto;
FATTO
- Il ricorrente, appartenente al
ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, ha
partecipato con esito favorevole ad un concorso interno per titoli di
servizio ed esami bandito nel 1994 dall’Amministrazione resistente per il
conseguimento della qualifica di vice sovrintendente ed al successivo corso
di formazione tecnico professionale svoltosi dal febbraio 1995 al 13/09/95,
ex art. 16 del D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 443.
- Nelle more del corso veniva
emanato il D.Lgs. 12 maggio 1995 n. 200 (recante “Attuazione dell’art. 3
della L. 6 marzo 1992 n. 216 in materia di riordino delle carriere del
personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria”) ed il
ricorrente, nominato vice sovrintendente in esito al citato corso di
formazione tecnico-professionale, con decorrenza dal giorno successivo a
quella nomina, veniva inquadrato nella qualifica di vice ispettore in
applicazione degli artt. 8, comma 1 lett.d) e 10 del cit. D.Lgs. n. 200/95.
- Nel settembre 1997 il ricorrente
veniva inquadrato nell’attuale qualifica di ispettore in applicazione
dell’art. 29 del citato decreto legislativo n. 443/92, come novellato
dall’art.4, comma 7 lett.e) del pure citato decreto legislativo n. 200/95.
- Nel settembre 2002 il ricorrente
avanzava istanza di inquadramento nella qualifica di ispettore capo,
ritenendo sufficiente a tal fine- per effetto degli articoli 8, commi 1
lett.d) e 4, e 10 del D.Lgs. n. 200/95- il servizio prestato per cinque
anni, anziché sette, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 443 cit.- nella
qualifica inferiore. L’istanza veniva respinta .
- Successivamente,
l’Amministrazione ammetteva con riserva il ricorrente al concorso, all’esito
del quale il medesimo risultava vincitore, ma poi escluso dalla graduatoria
con decreto del Ministro della giustizia del 22/11/2005, motivato con
riferimento all’indirizzo giurisprudenziale emerso nella sentenza n. 747/03
del TAR del Piemonte e nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4160/04, per
effetto del quale il candidato non sarebbe stato scrutinabile alla qualifica
di ispettore capo alla data del 31/12/2002, risultando non in possesso del
requisito previsto dall’art.2, comma 1 lett.a) del bando di concorso nei
termini previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
- Il provvedimento citato e gli
altri atti connessi sono stati impugnati avanti al TAR del Lazio per:1)
Violazione degli artt. 8 e 10 D.Lgs. n. 200/95; 2) Eccesso di potere per
contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità e difetto di istruttoria; 3)
Eccesso di potere per disparità di trattamento e per ingiustizia manifesta;
violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost..
- Il Tribunale amministrativo ha
rigettato il ricorso sulla scorta delle seguenti argomentazioni: a) Alla
data di riferimento del 1 settembre 1995 (di entrata in vigore del D.Lgs. n.
200/95) prevista dall’art. 8 del medesimo decreto il ricorrente non
rivestiva la qualifica di sovrintendente o vice sovrintendente, poiché,
frequentando ancora il corso per vice sovrintendente, egli rivestiva
l’inferiore qualifica di appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti.
Egli, pertanto, in base al solo art. 8 cit., non avrebbe avuto titolo
all’inquadramento a vice ispettore; b) Il successivo art. 10, in una
evidente ottica di salvaguardia di posizioni particolari esistenti alla data
di entrata in vigore del D.Lgs. n. 200/95, ha provveduto a disciplinare
anche fattispecie particolari, come quella del ricorrente, prevedendo: a) al
comma 1 che restassero salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi
interni ed esterni ed agli scrutini di promozione del personale appartenente
ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in
corso alla data di entrata in vigore del decreto; b) al comma 2 che il
personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del comma 1, è
inquadrato secondo le modalità di cui agli artt. 7, 8 e 9 del decreto.; c)
in virtù di queste particolari disposizioni transitorie il ricorrente (che
pur non rivestendo alla data del 1/9/1995 la qualifica di vice
sovrintendente e pur non avendo prestato con queste qualifiche neanche un
giorno di servizio, tuttavia a quella data del 1/9/95 aveva in corso la
procedura per la nomina a vice sovrintendente) ha potuto ugualmente
beneficiare dell’inquadramento da vice sovrintendente a vice ispettore
previsto dall’art. 8 D.Lgs, n. 200/95; e) risulta contrario alla lettera e
allo spirito di cui ai citt. artt. 8 e 10 che il ricorrente chieda
l’applicazione di norme relative all’inquadramento ordinario, che riguardano
chi, nella qualifica di partenza, nella specie quella di sovrintendente,
abbia prestato un servizio effettivo e non già soltanto nominale e limitato
ad un giorno; f) il fatto che con la circolare n. prot. GDAP- 0098365- 2004
del 15/3/2004 l’Amministrazione si fosse impegnata a non sciogliere la
riserva all’ammissione al concorso fino alla completa definizione della
questione concernente la promozione alla qualifica di ispettore capo e che
invece l’impugnata esclusione sia stata disposta prima della completa
definizione, non rileva perché la definitiva statuizione sulla carenza di
requisiti per l’ammissione, oltre ad essere conforme alla legge, è coerente
con pronunce giurisdizionali, esecutive, su casi analoghi; g) il fatto che
il Ministero dell’Interno abbia seguito, per gli appartenenti alla
Polizia di
Stato, la tesi interpretativa del primo motivo proposto dal
ricorrente non rileva perché l’interpretazione di disposizioni legislative
deve tener conto solo della effettiva portata di esse e non già
dell’applicazione che di disposizioni analoghe abbiano dato altre
Amministrazioni; h) la questione di costituzionalità degli artt. 8 e 10
D.Lgs. n. 200/95 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. non è
meritevole di invio alla Corte perché priva del requisito della non
manifesta infondatezza.
- La sentenza del TAR viene
appellata per i seguenti motivi.
- Error in iudicando-
Contraddittorietà della motivazione- Violazione degli artt. 8 e 10 D.Lgs.
n. 200/95.
La sentenza
impugnata avrebbe erroneamente limitato il raggio di azione dell’art. 10 del
D.Lgs. n. 200/95 alla sola qualifica di Vice ispettore per chi era diventato
vice sovrintendente dopo il 1/9/95, escludendo di poter fruire della riduzione
di due anni per poter poi divenire Ispettore capo, laddove al contrario l’art.
10 opera un integrale richiamo al precedente art. 8 e non limitato al primo
comma. Ogni contraria interpretazione concretizzerebbe una disparità di
trattamento fra chi è divenuto Vice sovrintendente prima del 1/9/95 e chi lo è
divenuto dopo, in forza di corsi in atto alla data di emanazione della legge,
protrattisi oltre i tempi previsti per fatti imputabili alla P.A.
- Error in iudicando
per omesso rilevamento di eccesso di potere, contraddittorietà,
irragionevolezza, illogicità e difetto di istruttoria.
L’Amministrazione
avrebbe proceduto con i provvedimenti impugnati, nonostante si fosse impegnata
ad attendere la risoluzione definitiva della controversia in materia e senza
attendere i chiarimenti richiesti al Ministero dell’economia: da qui l’eccesso
di potere e l’erroneità della sentenza che non lo ha rilevato.
- Error in iudicando
per omessa rilevazione di eccesso di potere, disparità di trattamento ed
ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost.
L’applicazione
della norme fatta dal Ministero di giustizia contrasterebbe con quella
adottata per gli altri corpi di polizia.
L’interpretazione
seguita sarebbe, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, in
contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.
9. Il ricorso è
stato inserito nei ruoli d’udienza del 17 ottobre 2008 e trattenuto per la
decisione.
DIRITTO
- Il punto di diritto sottostante
il ricorso in appello all’esame del Collegio consiste nella corretta
interpretazione da attribuire alla applicazione dell’art. 8, comma 4,
secondo periodo, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 200, recante
«Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
riordino delle carriere del personale non direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria».
- Tale disposizione contiene una
norma transitoria che si applica esclusivamente al personale del Corpo di
polizia penitenziaria, appartenente al ruolo degli Ispettori e dei
Sovrintendenti di cui al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, che
fosse già in servizio al 31 agosto 1995 con la qualifica di Sovrintendente e
di Vice Sovrintendente (ad eccezione di quello inquadrato nella qualifica di
Sovrintendente Capo del nuovo ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 7, comma 1, dello stesso decreto).
Al contrario il
ricorrente, in base a quanto è dato, incontestatamente, evincere dagli atti,
alla data del 31 agosto 1995 apparteneva al ruolo degli agenti/assistenti.
- E’ stato promosso Vice
Sovrintendente soltanto con decorrenza successiva, per effetto del
superamento del concorso interno per titoli di servizio ed esami bandito nel
1994 e del successivo corso di formazione tecnico-professionale svoltosi dal
febbraio 1995 al 13/09/1995, ex art. 16 D.Lgs. n. 443 del 1992.
- E’
stato, quindi, inquadrato nella qualifica di Vice Ispettore, con decorrenza
dal giorno successivo a quella nomina, in applicazione degli artt. 8, comma
1 lett.d) e 10 del D.Lgs. n. 200/95.
- Nel settembre 1997, a norma
dell’art. 29 d.lgs. n. 443 cit., come novellato dall’art. 4, comma 7, lett.e)
del D.Lgs.n. 200 cit., è stato inquadrato nella qualifica di Ispettore.
Ne consegue che
l’appellante non può godere del beneficio della ridotta permanenza nella
qualifica di Ispettore, ai fini dello scrutinio per Ispettore Capo, previsto
dall’art. 8, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 200/95, poiché tale
jus singulare, per effetto del richiamo alla lett.d) del primo comma dello
stesso articolo, si applica soltanto ai Vice Ispettori che fossero già
(almeno) Vice Sovrintendenti alla data del 31 agosto 1995 e, dunque, non anche
ai Vice Ispettori promossi alla qualifica di ispettore a norma dell’art. 29.
Non ha, quindi,
pregio il primo motivo di appello, finalizzato a dimostrare che l’art. 10 del
D.Lgs. n. 200 del 1995 opererebbe un richiamo totale all’art. 8 del medesimo
decreto e non solo al primo comma.
Invero, l’art. 10
cit., norma transitoria concernente concorsi, esami e scrutini in atto, mira
espressamente a fare salve le procedure e gli effetti relativi ai concorsi
interni ed esterni e agli scrutini di promozione del personale appartenente ai
ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in
corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
E ciò nell’evidente
fine perequativo di non penalizzare personale”in corsa” al momento della
entrata in vigore della nuova disciplina di riordino delle carriere del
personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
Detta finalità è
confermata dal secondo comma dell’art. 10 del decreto cit. che estende al
personale che consegua le nomine o promozioni ai sensi del comma 1 gli
inquadramenti secondo le modalità degli artt. 7, 8 e 9 del decreto.
Altro la norma non
dice, né, tantomeno, per quanto qui interessa, estende al personale promosso o
nominato per effetto di procedure in corso l’abbreviazione di due anni della
permanenza nella qualifica di ispettore ai fini dell’ammissione allo scrutinio
di promozione alla qualifica di ispettore capo.
L’interpretazione
della norma seguita dai primi giudici va, quindi, condivisa, non apparendo la
stessa induttiva di disparità di trattamento:invero, la nuova disciplina di
riordino delle carriere del Corpo di polizia penitenziaria, nella parte che
qui interessa, ha inteso procedere alla risistemazione dei ruoli, tenendo
conto dell’esistente e delle posizioni in fieri e attribuendo, in via di prima
applicazione, nell’ambito di scelte di carattere discrezionale del
legislatore, benefici di cui anche l’appellante si è giovato. Ma ha, altresì,
fissato delle norme a regime, quale quella contenuta nel quarto comma
dell’art. 8 D.Lgs. n. 200 cit., che non rientrano nella salvaguardia delle
posizioni in fieri di cui all’art. 10 del medesimo decreto e di cui
l’appellante non può fruire per mancanza dei requisiti richiesti.
- Per quanto riguarda il
secondo motivo di appello, incentrato sulla erroneità della sentenza
impugnata per non aver rilevato l’eccesso di potere compiuto
dall’Amministrazione con la disposta esclusione dal concorso, essendosi la
stessa impegnata, al momento dell’ammissione con riserva, a non procedere
allo scioglimento della stessa sino alla completa definizione della
questione di cui si discute, ne va ritenuta l’infondatezza. Invero,
l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale, che costituisce
attività di carattere discrezionale dell’Amministrazione, a fini
cautelativi, non può inibire la definitiva statuizione sul possesso o meno
dei requisiti di ammissione che intervenga per effetto di successive
valutazioni dell’Amministrazione, tenuto conto di tutti i mezzi che
l’ordinamento offre al dipendente per contrastare tale successiva
valutazione.
- Per quanto riguarda, infine, il
terzo motivo di ricorso, incentrato sulla erroneità della sentenza per non
avere rilevato l’eccesso di potere, la disparità di trattamento e
l’ingiustizia manifesta nel comportamento dell’Amministrazione, difforme da
quello adottato da Amministrazioni consimili, con ciò violando gli artt. 3,
36 e 97 Cost., ne va ugualmente ritenuta l’infondatezza. Invero, fatto salvo
l’eventuale vaglio giudiziario l’interpretazione e l’applicazione delle
disposizioni legislative in questione, esclusivamente dirette al Corpo di
polizia penitenziaria, rientra nella competenza dell’amministrazione
interessata, a nulla rilevando interpretazioni difformi da parte di altre
Amministrazioni cui siano attribuiti compiti di polizia. Né appaiono
condivisibili i denunciati sintomi di incostituzionalità per violazione
degli artt. 3, 36 e 97 Cost. nell’interpretazione adottata della normativa
in questione, mancando un principio che assicuri le anzianità in caso di
inquadramento superiore, in assenza di una assoluta identità fra le
normative che si vorrebbe porre a confronto ed in presenza, altresì, di una
ampia discrezionalità del legislatore per quel che attiene alla sistemazione
e all’inquadramento del personale (cfr. Corte cost. dec. n. 63/98; n. 217 e
65 del 1997).
- In conclusione il ricorso va
respinto.
Sussistono
giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite
del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, rigetta il ricorso in appello
indicato in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa, tra
le parti, le spese e gli onorari di giudizio.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2008, con l’intervento dei
signori:
.
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE
.
IL SEGRETARIO
.
Depositata in Segreteria
Il 06/11/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Per il / Il Dirigente
..
- -
N.R.G. 4857/2007
TRG