R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.1211/2009

Reg. Dec.

N. 3216 Reg. Ric.

Anno 2006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello N.R.G. 3216/2006 proposto dal Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. ..

per l'annullamento

della sentenza n. 633/2005 del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, resa inter partes.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

     Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno della propria difesa;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2009, relatore il Consigliere ...

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

      1. Il TAR Pescara, con la sentenza di cui si chiede la riforma, ha accolto il ricorso dell’istante, già allievo maresciallo collocato nella forza assente per malattia, avverso il provvedimento con il quale il Ministero della Difesa ha respinto la sua istanza per il trasferimento nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile.

      In particolare, il TAR non ha ritenuto legittima la motivazione dell’Amministrazione, posta a base del diniego impugnato, secondo la quale l’interessato non poteva transitare nei ruoli civili, non essendo stato mai inquadrato nei ruoli delle Forze Armate per non avere superato lo stadio della ferma volontaria con la posizione di allievo maresciallo.

      Secondo il primo giudice, la normativa che disciplina il passaggio ai ruoli civili dei dipendenti inquadrati nei ruoli delle Forze Armate, è applicabile anche ai “frequentatori dei corsi, che sono vincitori di concorso, ricompresi tra i gradi equipollenti” (tab. A annessa al D.M. 18.4.2002), dal momento che “la dizione di cui alla L. n. 266/1999 e al d.m. 18.4.2002, è generale ed ha per destinatari tutto il <personale>”.

      2. Questa conclusione è contestata dalla Amministrazione, che, con l’odierno appello, chiede la riforma della sentenza impugnata alla luce delle considerazioni svolte in primo grado.

     3. Si è costituito l’originario ricorrente, il quale eccepisce preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per tardività, per essere la sentenza impugnata stata notificata al Ministero appellante presso l’Avvocatura generale dello Stato in data 29.12.2005, mentre l’appello è stato notificato in data 24.3.2006. Nel merito, l’istante ribadisce che la normativa di riferimento (tabella A allegata e richiamata dall’art. 1 del d.m. 18.4.2002, emesso in attuazione dell’art. 14 della l. n. 266/1999) farebbe espresso riferimento ai “Volontari e, ancor più specificamente nella nota rubricata con il n. 2, agli aspiranti ed ai frequentatori dei corsi” (sarebbe stato frainteso pure il “concetto di ruolo”, di cui all’art. 14, comma 5, L. n. 266/1999 e art. 1 D.P.R. n. 339/1982, che non dovrebbe intendersi in senso letterale, “bensì come semplice riferimento alle funzioni svolte dal soggetto interessato al trasferimento prima e dopo l’evento inabilitante”).

      4. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 3 febbraio 2009, dopo che è stato chiamato alla Camera di Consiglio del 27 giugno 2006, all’esito della quale è stata disposta la sospensione della sentenza impugnata (ord. n. 3185/2006).

      5. Deve essere respinta l’eccezione di tardività dell’appello, per essere stato, questo, notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata alla Avvocatura generale dello Stato. Secondo l’istante, infatti, “tutti gli atti costitutivi di una fase processuale proposti nei confronti delle amministrazioni statali patrocinati dall’Avvocatura dello Stato”, dovrebbero essere notificati alle amministrazioni resistenti presso l’Avvocatura generale dello Stato, e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato che aveva assunto il patrocinio in primo grado.

      L’istante confonde (e richiama giurisprudenza non pertinente alla sua tesi) la notifica del ricorso in appello che deve essere fatta, pena la sua inammissibilità, presso l’Avvocatura generale dello Stato, e non presso la Avvocatura distrettuale dello Stato, con la notifica della sentenza di primo grado, che andava effettuata presso la Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha avuto il patrocinio in primo grado. Conseguentemente, non può farsi decorrere il termine breve per la notifica del gravame avverso una sentenza che è stata notificata alla Avvocatura generale dello Stato, piuttosto che alla Avvocatura distrettuale dello Stato, come invece era necessario.

      6. L’appello è infondato, dal momento che la normativa avanti richiamata non consente l’interpretazione innovativa del primo giudice, che ha alterato il suo significato, quale fatto palese da una mera lettura di essa.

      Sia l’art. 14, comma 5, della L. n. 266/1999, sia il D. M. 18.4.2002 fanno un esplicito riferimento al “personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri”, prevedendo il suo “transito, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa”. Un “personale” cioè che sia inserito con un rapporto di servizio stabile nei ruoli delle Forze Armate, rapporto che diventa il presupposto necessario perché possa essere disposto il trasferimento nelle “corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa”.

      L’interessato non era legato da un rapporto di servizio stabile con l’Arma dei Carabinieri, al momento in cui è stato giudicato inidoneo “al servizio militare incondizionato”, essendo allievo frequentatore del corso Allievi Marescialli presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito, al quale è stato ammesso in data 18.10.2000, con frequenza sino al 15.3.2002, data, questa, nella quale ha interrotto la partecipazione perché “transitato nella forza assente per malattia”.

      Né può giovare al ricorrente il richiamo della Tab. A, annessa al D.M. 18.4.2002, la quale prevede la corrispondenza del grado e dei livelli retributivi del personale militare con le posizioni nei ruoli del personale civile, ove si comprendono tra i destinatari (nota 2) “i gradi equipollenti (compresi musicisti e frequentatori dei corsi)”.

      La previsione che comprende “i frequentatori dei corsi” tra “il personale dell’Arma dei Carabinieri giudicato non idoneo”, deve essere letta con riferimento all’art. 1, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 12.5.1995 n. 196 (richiamato nella premessa del D.M. 18.4.2002), il quale istituisce il ruolo dei “volontari di truppa in servizio permanente”; il che comporta che “i frequentatori dei corsi” che siano inseriti nel “ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente” hanno titolo per ottenere il transito nei ruoli civili, avendo essi un rapporto stabile di servizio con le Forze Armate.

      L’istante non vanta, invece, questa posizione, trovandosi “in ferma volontaria biennale”, per cui pare legittimo il diniego opposto, senza che sia possibile invocare un preteso silenzio-assenso, che si sarebbe formato sulla domanda a motivo del decorso del termine di “centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza” (art. 2, comma 4, del D.M. 18.4.2002).

      L’appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato infondato il ricorso di primo grado.

      Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.

P.Q.M.

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l’appello in epigrafe, e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara infondato il ricorso di primo grado. Compensa le spese.

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

      Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

...

L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE

..

      IL SEGRETARIO

                     ...

     I

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N.R.G. 3216/2006