N.1549/2006

Reg. Dec.

N. 7321

Reg. Ric.

Anno 1998 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso iscritto al NRG 7321/1998, proposto da ..... tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Conti e Nicola De Marinis ed elettivamente domiciliati presso i medesimi in Roma, Via Gramsci, n. 20;

contro

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma, n. 1217 del 28 luglio 1997.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti, l’avv. Allegri per delega dell’avv. Conti e l’avvocato dello Stato De Felice;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 28 luglio 1998, e depositato il successivo 5 agosto, i suindicati ricorrenti hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio (Roma) n. 1217/97, che aveva respinto il ricorso proposto dai medesimi per ottenere il riconoscimento della corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n 455, recante “Disposizioni relative al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme spettanti a titolo di arretrati, aumentate dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Si è costituita per resistere in giudizio l’Amministrazione intimata.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 20 dicembre 2005.

DIRITTO

1. - I ricorrenti, appartenenti al personale militare delle Forze Armate o al personale della Polizia di Stato, percepivano la cosiddetta "indennità di presidenza" di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, essendo in servizio, in posizione di comando, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La erogazione di detta indennità veniva, tuttavia, sospesa a seguito della entrata in vigore delle disposizioni dettate dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relative al divieto di cumulo - in favore di pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni - di indennità compensi o emolumenti comunque denominati, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza, con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i medesimi pubblici dipendenti prestino servizio.

2. - L'impugnativa proposta in primo grado dagli interessati per contestare tale determinazione negativa è stata respinta dall'adìto T.A.R. del Lazio, con l'impugnata sentenza n. 1217/97, nella quale si disattendeva l'assunto degli istanti secondo cui il menzionato divieto di cumulo si riferirebbe soltanto ai trattamenti accessori “analoghi”, ossia aventi un medesimo titolo di attribuzione, e non ai compensi goduti quali appartenenti a Corpi militari o di polizia. Da parte del Giudice si affermava, in sostanza, che nella specie si sarebbe trattato di una remunerazione aggiuntiva ed accessoria, correlata alla onerosità e gravosità del servizio svolto.

3. - Con l'atto di appello i predetti interessati insistono nelle loro richieste sottolineando, in particolare, che il primo Giudice non avrebbe tenuto adeguato conto della formulazione della norma che esclude la cumulabilità soltanto di indennità, compensi o emolumenti "analoghi" e non, invece, dei trattamenti che si palesino del tutto eterogenei, come quelli da essi goduti in relazione al loro condizione di appartenenti a corpi militari e di polizia.

4. - La Sezione ritiene che l'appello sia fondato.

4.1. - Giova preliminarmente rammentare che "l'indennità di presidenza", di cui si tratta, era stata istituita, fin dall'origine, con lo scopo di sostituire ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all'espletamento della normale attività di servizio o, comunque, dell'attività connessa con i compiti svolti presso la Presidenza del Consiglio, fatta salva per gli interessati la facoltà di opzione per le indennità o compensi spettanti presso l'amministrazione di appartenenza. In punto di fatto, poi, è pacifico che tale indennità sia stata sempre regolarmente erogata in favore dei dipendenti che appartenevano al personale militare e della polizia, in servizio presso la Presidenza stessa.

Solo dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 537 del 1993, dunque, in una visione di compressione della spesa pubblica, si è ritenuto che le indennità godute dai militari e dal personale di polizia rientrasse nel divieto di cumulo, tenendosi conto, evidentemente del criterio formale relativo alla denominazione di tali emolumenti.

4.2. - Il Collegio ritiene che, in proposito, debba essere condivisa la giurisprudenza di questa stessa Sezione con la quale si è sottolineata la necessità che, invece, prescindendosi dal criterio meramente nominalistico, ogni questione relativa al divieto di cumulo debba essere risolta sulla base della specifica natura giuridica degli emolumenti percepiti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7190).

Ciò in quanto la normativa pregressa si limitava a precludere la duplicazione delle indennità (ossia dei compensi non retributivi) mentre la nuova disposizione, di cui alla ripetuta legge 537 del 1993, vieta anche il cumulo di quegli emolumenti che, pur partecipando della natura retributiva, abbiano natura obiettivamente accessoria rispetto al trattamento stipendiale di base, quali quelli erogati in relazione alle concrete modalità della prestazione lavorativa, ovvero in relazione alla peculiare tipologia dell'ufficio nel quale venga resa la prestazione stessa.

Da questi ultimi emolumenti debbono essere, però, distinti quei trattamenti ai quali sia riconosciuta natura intrinsecamente stipendiale, in quanto strettamente connaturali ad una specifica e diversificata condizione del dipendente pubblico, come si configura, appunto, quella propria degli appartenenti ai Corpi militari e di polizia.

4.4. - Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è prevista per il personale militare una indennità di impiego operativo "quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio"; inoltre, ai sensi dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale che espleta funzioni di polizia è prevista una specifica indennità pensionabile "determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità ed al rischio connessi al servizio".

Trattasi, quindi, di remunerazioni che si caratterizzano per il fatto di non essere rapportate a specifiche condizioni di impiego del personale interessato, avendo piuttosto una funzione propriamente retributiva delle ordinarie prestazioni di servizio nell'esercizio dei compiti di istituto, con la conseguenza che deve essere esclusa la natura indennitaria o accessoria di tali trattamenti, riconoscibile nei casi in cui gli emolumenti assolvano alla diversa funzione di compensare il dipendente di particolari disagi da affrontare in concreto nell'ambito della prestazione richiesta (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 17 settembre 1996, n. 19).

4.5. - Deve in particolare escludersi che le dette remunerazioni abbiano carattere accessorio o aggiuntivo rispetto allo stipendio di base o tabellare. Le indennità in parola, infatti, si caratterizzano per essere strettamente correlate alla naturale gravosità della prestazione lavorativa ed ai rischi oggettivamente connessi ai servizi svolti dai militari e dalle forze di polizia, senza essere condizionate dalla dimensione temporale delle prestazioni rese, venendo significativamente corrisposte in modo fisso e continuativo anche nei periodi di congedo ordinario o aspettativa retribuita, con esclusione di qualsiasi rapporto con le specifiche condizioni di impiego del personale interessato.

5. - Sulla base delle suesposte considerazioni deve concludersi nel senso che le indennità di cui è questione costituiscono emolumenti corrisposti al personale militare e di polizia in funzione del relativo "status", e che le indennità stesse devono essere considerate come facenti parte integrante dello stipendio tabellare, in relazione a ciascuna qualifica o grado, risultando distinte dallo stipendio soltanto per la diversa denominazione in origine attribuita.

Per conseguenza alle indennità in parola, in quanto non rientranti nel novero delle indennità o dei compensi o dei trattamenti retribuitivi accessori, cui si riferisce l'articolo 3, comma 63, della surricordata legge n. 537 del 1993, non risulta applicabile il divieto di cumulo indicato dalla norma predetta.

6. - Il ricorso deve essere pertanto accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve riconoscersi il diritto dei ricorrenti al percepimento delle indennità di cui all'articolo 8 della già citata legge n. 455 del 1985, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento di quanto dovuto al detto titolo, con l'aggiunta delle somme spettanti per la svalutazione monetaria e gli interessi, calcolati dalle singole scadenze al saldo.

7. - le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado;

- condanna la Presidenza del Consiglio di ministri al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate nella misura complessiva di euro 6.000,00 (seimila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2005, con la partecipazione di:

Stenio Riccio    - Presidente

Pier Luigi Lodi Rel. Estensore   - Consigliere

Antonino Anastasi    - Consigliere

Vito Poli    - Consigliere

Bruno Mollica    - Consigliere

LESTENSORE    IL PRESIDENTE

Pier Luigi Lodi    Stenio Riccio

                           IL SEGRETARIO

     Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

24 marzo 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Antonio Serrao 
 

- - 

N.R.G.  7321/1998


 

RL