REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1560/2007

Reg.Dec.

N. 4201 Reg.Ric.

ANNO  2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso  in appello n. 4201 del 2002 proposto da Segala Franco, rappresentato e difeso dagli avv.ti. Angelo Scavone e Camilla Bovelacci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Quintino Sella n.41;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale  dello Stato presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma , via dei Portoghesi n.12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione I, n.1285/01 in data 19 dicembre 2001, resa tra le parti;

     visto il ricorso con i relativi allegati;

     visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

     viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     visti gli atti tutti della causa;

     alla pubblica udienza del 23 gennaio 2007  - relatore il Consigliere di Stato Domenico Cafini - uditi l’avv. Scavone e l’avv. dello Stato Maddalo;

     ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

     1. L'ispettore capo della Polizia di Stato Franco Segala adiva il TAR per l’Emilia-Romagna, Bologna con tre ricorsi (nn. 380/1998, 1844/1999 e 560/2000), impugnando, unitamente agli altri atti comunque connessi, il provvedimento del Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale del personale, di esclusione dalla terza selezione per la promozione a 1000 posti di ispettore superiore ai sensi dell'art.14, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 12.5.1995 n.197 (riservata al personale che al 31.12.1996 rivestiva la qualifica di ispettore capo), il provvedimento dirigenziale della medesima Direzione, notificato in data 25.10.1999, con il quale il ricorrente veniva collocato al numero 1118 della graduatoria di merito della detta selezione ed, infine, il decreto del Capo della Polizia, notificato il 3.2.2000, con cui era stata confermata nuovamente la collocazione dell’interessato al posto n.1118 della menzionata graduatoria.

     1.1. Con la sentenza in epigrafe specificata, il TAR adito, previa loro riunione, respingeva i ricorsi predetti.

     1.2. Avverso tale sentenza è stato interposto l’odierno appello, affidato dal sig. Segala ai seguenti motivi di diritto:

     a) violazione degli  artt.24 e 113 Cost;

     b) violazione dell’art 23, comma 4, della legge n. 1034 del 1971;

     c) violazione  e falsa applicazione dell’art.14, comma 1,  lett.b) del D.Lgs. 12.5.1995, n.197, nonché del D.M. 3.7.1997;

     d) violazione dell’art.3 della L. 7.8.1990 n.241;

     e) eccesso di potere per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto; per  difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché per manifestata ingiustizia.

     Nelle conclusioni l’appellante ha ribadito che i provvedimenti impugnati in prime cure dovevano ritenersi comunque illegittimi in quanto non motivati (essendo stata resa nota la loro motivazione solo a seguito del deposito tardivo dei documenti da parte dell’Avvocatura dello Stato nel giudizio davanti al TAR) e ha chiesto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

     Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase di giudizio, il Ministero appellato ha replicato, con memoria in data 11.1.2007, ai rilievi ex adverso formulati, concludendo per il rigetto dell’appello.

     1.3. La causa è stata, infine, spedita in decisione alla pubblica udienza del 23  gennaio 2007.

     2. Prima di soffermarsi sui motivi dedotti a sostegno dell’odierno appello, giova premettere, in punto di fatto, che il ricorrente - che aveva partecipato alla terza selezione per la promozione a 1000 posti di ispettore superiore, riservata al personale in possesso della qualifica di ispettore capo del ruolo ordinario alla data del 31.12.1996, indetta dal Ministero dell’Interno ai sensi dell'art.14, primo comma, lett.b) del D.Lgs. 12.5.1995 n.197 - aveva impugnato in prime cure (con il primo ricorso surriferito) il provvedimento (peraltro ignoto) con cui era stato escluso dalla selezione in questione e successivamente anche il provvedimento della Commissione appositamente costituita (emesso in dichiarata esecuzione dell’ordinanza di questo Consiglio n.1585 del 29.9.1998), che, nello svolgere nuovamente, le operazioni di selezione, aveva rivalutato la sua posizione nella seduta del 2.7.1999, giudicandolo idoneo al conseguimento della qualifica superiore, ma collocandolo in graduatoria al 1118° posto, non utile per la promozione; giudizio quest’ultimo del quale l’interessato aveva avuto notizia attraverso la nota dirigenziale n. 333-C/7073 notificata il 25.10.1999, poi impugnata avanti al TAR Emilia-Romagna con il secondo gravame sopra specificato, cui è seguito, infine, il decreto del Capo della Polizia, fondato sulle risultanze predette, che lo collocava nuovamente al 1118° posto della medesima graduatoria, decreto notificato all'interessato il 3.2.2000 e poi gravato in primo grado con l’ultimo succitato ricorso.

     In detti ricorsi l’ispettore capo Segala - peraltro poi promosso, nella quarta selezione, alla pretesa superiore qualifica - ha dedotto nella sostanza di essere stato illegittimamente sopravanzato da molti colleghi (che egli avrebbe dovuto invece precedere se si fosse tenuto conto dell’ordine di ruolo) e tale rilievo essenziale, disatteso dal Tribunale adito con la sentenza impugnata, viene ora riproposto nell’appello in esame con argomentazioni in gran parte analoghe alle precedenti.

     2.1. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il ricorso in trattazione  non sia fondato.

     2.2. Da parte dell’appellante si sostiene anzitutto (con i primi due motivi sopra precisati) che il Giudice di primo grado avrebbe illegittimamente tenuto conto della documentazione esibita fuori termine dall’Amministrazione dell’Interno, nonostante la formale opposizione manifestata dall’interessato, il che avrebbe determinato un evidente violazione del principio del contraddittorio e del proprio diritto di difesa, fondandosi la sentenza impugnata proprio sulle risultanze  della detta documentazione.

     Tali rilievi preliminari dell’appello non possono essere condivisi.

     Come correttamente statuito dai primi giudici, infatti, il deposito della documentazione effettuato tardivamente, dopo la scadenza del termine indicato dalla legge di venti giorni prima della udienza, non ne preclude l’esame da parte del collegio giudicante; e ciò in quanto sussiste sempre nel processo amministrativo il potere del giudice di ordinare l’esibizione dei documenti che siano ritenuti necessari ai fini del decidere e non può, comunque, impedirsi al medesimo giudice di esaminare i documenti esibiti fuori termine, fatta salva in ogni caso la facoltà dell’interessato di richiedere termini per controdedurre, facoltà questa della quale l’odierno appellante non ha, tuttavia,  ritenuto a suo tempo di avvalersi.

     D’altra parte, come evidenziato nella memoria dell’Amministrazione appellata, il sig. Segala ha dimostrato che ben conosceva la detta documentazione, avendola adeguatamente esaminata, sicchè lo stesso non può ora dolersi del fatto che nei suoi confronti sarebbe  stato violato il principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

     Sul punto ritiene, in conclusione, la Sezione che il termine di venti giorni anteriore al giorno fissato per l'udienza, stabilito dall’art. 23, comma 4, della legge n.1034 del 1971 per il deposito di documenti - ma non dichiarato espressamente perentorio - è inteso a facilitare il contraddittorio delle parti e la conoscenza dei fatti da parte del giudice e non può ritenersi preclusivo della possibilità da parte del giudice stesso di esaminare gli atti esibiti fuori termine, nel caso in cui essi siano rilevanti per il giudizio e possano dunque essere comunque acquisiti in via istruttoria.

     2.2. Anche le altre censure di violazione di legge e di eccesso di potere -formulate nei restanti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione - non possono essere positivamente apprezzate dal Collegio.

     Con esse l’appellante lamenta essenzialmente che i primi giudici avrebbero basato la loro pronuncia sulla constatazione che egli non era stato escluso dalla selezione sopra menzionata,  bensì  era stato collocato nella relativa graduatoria in posizione non utile (al 1118° posto) sul presupposto che risultava nel suo stato matricolare una sanzione disciplinare e che, invece, l’Amministrazione non avrebbe potuto tenere conto di detto precedente sanzionatorio, in quanto tale misura sarebbe stata irrogata oltre il periodo di tempo (tre anni) previsto dalla legge.

     Sostiene, in particolare, la parte appellante che dal verbale di riunione dell’apposita Commissione in data 2.7.1999 risulta che l’esito non favorevole della valutazione doveva essere imputato alla “riscontrata sussistenza a carico dell’interessato di una sanzione disciplinare inflittagli nel 1997” e che sarebbe palese nella specie la violazione dell’art.14, comma 2, D.Lgs. n.197/1995 - che consente la partecipazione alla selezione del personale che “nei tre anni precedenti” (rispetto a quello della domanda) non avesse riportato sanzioni disciplinari -  e quindi l’illegittimità del procedimento de quo, avendo egli presentato la domanda per la terza selezione in data 5.8.1997 e non potendo valutare, a suo avviso, l’Amministrazione le sanzioni disciplinari irrogate successivamente al 31.12.1996.

     Tale censura centrale dell’appello non è fondata.

     Ritiene infatti il Collegio che il triennio in questione, come evidenziato dall’Avvocatura erariale, è quello che “andava dal giorno precedente a quello di presentazione della domanda (5.8.1997) fino a tre anni prima” e nella specie la pena pecuniaria di 3/30 di una mensilità è stata irrogata dal dirigente del compartimento della polizia stradale di Bologna nei confronti del ricorrente con atto in data 7-25  febbraio1997, quindi entro il triennio predetto.

     Ne consegue che non ha senso affermare, come fa l’appellante, che non si sarebbe potuto tenere conto nella specie di sanzioni irrogate dopo il 31.12.1996, essendo certamente illogica tale interpretazione, atteso che non si vede perché, come sottolineato anche nella memoria del Ministero appellato, le mancanze commesse il giorno prima della presentazione della domanda non avrebbero dovuto avere rilevanza ai fini della valutazione di cui trattasi..

     Va, peraltro, rilevato che nella specie la menzionata Commissione aveva ampiamente motivato, con riguardo alla posizione del ricorrente, in relazione alle ragioni poste a fondamento della valutazione sfavorevole attribuitagli, evidenziando, in particolare, come la posizione dell'Ispettore capo Segala fosse stata pregiudicata dalla riscontrata sussistenza a suo carico della sanzione disciplinare anzidetta, valutata negativamente in termini di punteggio, sulla base dei parametri generali prefissati dal medesimo organo collegiale nella seduta del 4.11.1997, con conseguente attribuzione nella  scheda personale del ricorrente (per le voci di cui all'art.5 del D.M. 7/11/1995) di soli 6 punti su un massimo di 24.

     Appare dunque evidente che l’interessato è stato posposto, nella graduatoria relativa alla terza selezione, a molti colleghi che in precedenza lo seguivano nel ruolo, sulla base di una valutazione motivatamente operata dalla competente Commissione, fondata su presupposti ed argomentazioni insuperabili, peraltro non  puntualmente contestati nei ricorsi di primo grado poi respinti con la gravata sentenza.

     2.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso in esame deve essere, dunque, respinto.

     Sussistono validi motivi, peraltro, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

     Compensa tra le parti le spese del giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Gaetano TROTTA     Presidente

Sabino LUCE                                      Consigliere

Paolo BUONVINO                Consigliere

Domenico CAFINI                                         Consigliere est

Aldo SCOLA       Consigliere 
 

Presidente

GAETANO TROTTA

Consigliere       Segretario

DOMENICO CAFINI    GLAUCO SIMONINI 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il....06/04/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 4201/2002


 

FF