REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1589/2008

Reg.Dec.

N. 10601 Reg.Ric.

ANNO 2006 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE 
 

sul ricorso in appello proposto da

    Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t., difeso e rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è “ope legis” domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12

contro

    @@@ @@@ rappresentato e difeso dall’avv. @@@ @@@ presso cui è selettivamente domiciliato in Roma, piazza ...

per l’impugnazione

    dell’attività svolta dal Commissario ad acta in relazione al giudizio di ottemperanza rubricato col N.R.G. 10601/2006 dinanzi alla Sezione VI.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 28 marzo 2008 relatore il Consigliere .... Uditi l’avv. @@@ e l’avv. dello Stato..

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     Il Ministero istante contesta, chiedendo di dichiararne la nullità, annullabilità e/o inefficacia, l’attività svolta, per l’esecuzione della decisione n. 6270/2006 di questa Sezione, dal Commissario ad acta nominato con la successiva ordinanza di questa stessa Sezione n. 6076/2007, resa in sede di ottemperanza adita su ricorso del ricorrente nella fase di merito, @@@ @@@.

     A sostegno della contestazione l’Amministrazione invoca i seguenti motivi:

1)     violazione dei limiti del giudicato nonché del disposto dell’ordinanza n. 6076/07 della VI Sezione del Consiglio di Stato; violazione del principio di collegialità, trasparenza, “par condicio”, nonché dei principi generali in materia di svolgimento delle procedure concorsuali.

    L’attività svolta dal Commissario ad acta viola il disposto della sentenza da eseguire (n. 6270/2006) che aveva affermato di doversi “provvedere alla rinnovazione di tale giudizio e degli atti conseguenti ad opera di una Commissione con diversa composizione”. Ciò non era nella sostanza mutato negli ordini di esecuzione impartiti con la sentenza n. 3050/2007 e l’ordinanza n. 6076/2007 della Sezione VI , che non avrebbero inteso conferire al Commissario poteri di diretta valutazione tecnico discrezionale delle prove, affidando tale compito ad un organo monocratico.

    L’ordinanza n. 6076/07 si era pronunciata sulla omissione di un ben definito segmento della procedura concorsuale, la nomina della Commissione che avrebbe dovuto riesaminare gli elaborati scritti dal ricorrente. Il Commissario, anche a fronte della comunicazione, da parte dell’Amministrazione, dei nominativi dei possibili componenti della Commissione (v. nota 7 gennaio 2008) si è direttamente sostituito all’attività dell’organo collegiale, rivalutando la prova scritta.

    Di propria iniziativa, senza pronuncia in tal senso del giudice dell’ottemperanza, ha acquisito tutti gli elaborati dei partecipanti al concorso valutati positivamente, dichiarando di aver assunto tali prove a parametro di riferimento, con modalità del tutto estranee all’attività di esecuzione del giudicato.

2)   L’attività del Commissario è “ab origine” illegittima, essendosi insediato il 7 dicembre 2007, appena iniziato a decorrere il termine di 30 giorni attribuito al Ministero per procedere alla nomina della Commissione, continuando la propria attività anche a fronte della notizia pervenuta il 7 gennaio 2008 dell’avvenuta designazione di tutti i componenti.

    A seguito del deposito in data 30 gennaio 2008 della relazione del Commissario ad acta sull’attività svolta, e preso atto del verbale 5 febbraio 2008, da cui risulta che il Commissario aveva attribuito il punteggio complessivo di 15,52 per titoli al medesimo @@@.

    Tale verbale è ulteriormente impugnato per gli stessi motivi di cui all’originario ricorso di contestazione dell’attività commissariale circa la palese violazione  del giudicato, del principio di collegialità, trasparenza, “par condicio”, nonché dei principi generali in materia di svolgimento delle procedure concorsuali.

DIRITTO

     Il ricorso dell’Amministrazione è infondato.

     È infatti smentito, dalla corretta identificazione del contenuto dell’ordinanza 29 novembre 2007, n. 6076 di questa Sezione, ogni assunto posto a base della “impugnazione” dell’attività svolta dal Commissario ad acta.

     Va in proposito osservato che:

  1. tale ordinanza rilevava preliminarmente la perdurante inottemperanza alla decisione n. 3050/2007, già resa in sede esecuzione della sentenza d’appello n. 6270/2006, il cui giudicato è alla base della presente fase esecutiva;
  2. che con tale ulteriore e seconda pronuncia in sede di esecuzione, il Collegio procedeva direttamente alla fase di esecuzione mediante attività commissariale, (preso appunto atto dell’ingiustificato inadempimento all’ordine di esecuzione di cui alla precedente decisione di ottemperanza n. 3050/2007), prevedendo con operatività immediata, un termine di 30 giorni in capo al Rettore della Terza Università di Roma per la nomina di un determinato professore di materie giuridiche, e un ulteriore successivo termine di 30 giorni per il compimento, ad opera del nominato, “degli adempimenti necessari per un’integrale esecuzione del giudicato”;
  3. che, dunque, il primo termine di 30 giorni non era (più) connesso ad un periodo concesso all’Amministrazione per eseguire, essendo la spontanea ottemperanza ormai esclusa in base alla inerzia dilatoria ed ingiustificata osservata dall’Amministrazione stessa, onde tale termine indicava solo il limite temporale massimo entro cui individuare la persona del Commissario, essendo ben legittimo che la nomina intervenisse anche prima di tale spirare del termine, senza alcuna compromissione di uno spazio temporale per l’adempimento utile in favore dell’Amministrazione;
  4. che, in coerenza con la natura sostitutiva dell’esecuzione, mediante ausiliario del giudice, ormai stabilita con la predetta ordinanza n. 6076/2007, il Commissario era legittimato a porre in essere, direttamente e senza la mediazione di ulteriori fasi, ingiustificatamente omesse dalla p.a., tutta la gamma di attività necessarie non solo alla valutazione conforme a giudicato della prova scritta del ricorrente ma, altresì, necessarie alla conclusione dell’intera attività consequenziale e residua ineseguita dalla Commissione rimossa dal giudicato;
  5. che ciò discende dal naturale contenuto ordinatorio della decisione definitiva qui in esecuzione, che non implica cioè solo un effetto demolitorio circoscritto ma si estende, in termini di vincolo per l’Amministrazione, all’esigenza, imposta dal giudicato, di porre in essere tutta l’attività non solo da rinnovare ma pure, rispetto ad essa, strettamente e direttamente conseguenziale;
  6. che a tali criteri si è correttamente attenuto, tempestivamente e con apprezzabile precisione e ostensione dei passaggi motivazionali dell’attività valutativa esplicata, il Commissario “ad acta”, senza che, per le ragioni anzidette, sussista alcun profilo di violazione del principio di collegialità, assorbito nell’ordine giurisdizionale di procedere in via sostitutiva e, dunque, commissariale, direttamente alla piena esecuzione della sentenza n. 6270/2006, trovando ciò titolo, prevalente e novativo rispetto ad ogni altra disposizione vigente nella materia, nel principio di effettività della tutela giurisdizionale, insito nell’effetto ordinatorio del giudicato amministrativo;
  7. che va, infine, soggiunto , che avuto riguardo proprio a tale effettività, le espressioni usate nella decisione n. 6270/2006, relative all’esigenza della nomina di una “Commissione con diversa composizione” non cristallizzano le modalità esecutive o la stessa portata del giudicato, poiché tali aspetti vanno rapportati allo stato in cui si trova la fase esecutiva, laddove, di fronte al perdurare dell’inesecuzione pur dopo una prima decisione giurisdizionale di ottemperanza, ciò che rileva, in base al principio di effettività, è il raggiungimento del risultato utile configurato dalla decisione di accoglimento della pretesa sottostante all’interesse legittimo azionato, cioè una valutazione corretta, imparziale e non pregiudicata, con la conseguente ed effettiva conclusione della procedura concorsuale, e ciò, secondo le modalità proprie del processo esecutivo amministrativo, anche mediante la sostituzione, in via di legittimazione giurisdizionale, dell’Amministrazione e dell’organo collegiale di sua promanazione, ad opera di un ausiliario del giudice della stessa esecuzione.

    Alla luce delle complessive osservazioni che precedono l’istanza dell’Amministrazione va respinta.

    Le spese, pur trattandosi di fase incidentale contenziosa rientrante nel processo di esecuzione, possono essere compensate in considerazione della peculiarità del caso esaminato e delle sue complesse implicazioni.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’istanza in epigrafe.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, con l'intervento dei Signori:

Presidente

Consigliere       Segretario 
 

 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il....14/04/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G.10601/2006


 

pds