REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1589/2008
Reg.Dec.
N. 10601 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da
Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t., difeso e rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è “ope legis” domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12
contro
@@@ @@@ rappresentato e difeso dall’avv. @@@ @@@ presso cui è selettivamente domiciliato in Roma, piazza ...
per l’impugnazione
dell’attività svolta dal Commissario ad acta in relazione al giudizio di ottemperanza rubricato col N.R.G. 10601/2006 dinanzi alla Sezione VI.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 28 marzo 2008 relatore il Consigliere .... Uditi l’avv. @@@ e l’avv. dello Stato..
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Ministero istante contesta, chiedendo di dichiararne la nullità, annullabilità e/o inefficacia, l’attività svolta, per l’esecuzione della decisione n. 6270/2006 di questa Sezione, dal Commissario ad acta nominato con la successiva ordinanza di questa stessa Sezione n. 6076/2007, resa in sede di ottemperanza adita su ricorso del ricorrente nella fase di merito, @@@ @@@.
A sostegno della contestazione l’Amministrazione invoca i seguenti motivi:
1) violazione dei limiti del giudicato nonché del disposto dell’ordinanza n. 6076/07 della VI Sezione del Consiglio di Stato; violazione del principio di collegialità, trasparenza, “par condicio”, nonché dei principi generali in materia di svolgimento delle procedure concorsuali.
L’attività svolta dal Commissario ad acta viola il disposto della sentenza da eseguire (n. 6270/2006) che aveva affermato di doversi “provvedere alla rinnovazione di tale giudizio e degli atti conseguenti ad opera di una Commissione con diversa composizione”. Ciò non era nella sostanza mutato negli ordini di esecuzione impartiti con la sentenza n. 3050/2007 e l’ordinanza n. 6076/2007 della Sezione VI , che non avrebbero inteso conferire al Commissario poteri di diretta valutazione tecnico discrezionale delle prove, affidando tale compito ad un organo monocratico.
L’ordinanza n. 6076/07 si era pronunciata sulla omissione di un ben definito segmento della procedura concorsuale, la nomina della Commissione che avrebbe dovuto riesaminare gli elaborati scritti dal ricorrente. Il Commissario, anche a fronte della comunicazione, da parte dell’Amministrazione, dei nominativi dei possibili componenti della Commissione (v. nota 7 gennaio 2008) si è direttamente sostituito all’attività dell’organo collegiale, rivalutando la prova scritta.
Di propria iniziativa, senza pronuncia in tal senso del giudice dell’ottemperanza, ha acquisito tutti gli elaborati dei partecipanti al concorso valutati positivamente, dichiarando di aver assunto tali prove a parametro di riferimento, con modalità del tutto estranee all’attività di esecuzione del giudicato.
2) L’attività del Commissario è “ab origine” illegittima, essendosi insediato il 7 dicembre 2007, appena iniziato a decorrere il termine di 30 giorni attribuito al Ministero per procedere alla nomina della Commissione, continuando la propria attività anche a fronte della notizia pervenuta il 7 gennaio 2008 dell’avvenuta designazione di tutti i componenti.
A seguito del deposito in data 30 gennaio 2008 della relazione del Commissario ad acta sull’attività svolta, e preso atto del verbale 5 febbraio 2008, da cui risulta che il Commissario aveva attribuito il punteggio complessivo di 15,52 per titoli al medesimo @@@.
Tale verbale è ulteriormente impugnato per gli stessi motivi di cui all’originario ricorso di contestazione dell’attività commissariale circa la palese violazione del giudicato, del principio di collegialità, trasparenza, “par condicio”, nonché dei principi generali in materia di svolgimento delle procedure concorsuali.
DIRITTO
Il ricorso dell’Amministrazione è infondato.
È infatti smentito, dalla corretta identificazione del contenuto dell’ordinanza 29 novembre 2007, n. 6076 di questa Sezione, ogni assunto posto a base della “impugnazione” dell’attività svolta dal Commissario ad acta.
Va in proposito osservato che:
Alla luce delle complessive osservazioni che precedono l’istanza dell’Amministrazione va respinta.
Le spese, pur trattandosi di fase incidentale contenziosa rientrante nel processo di esecuzione, possono essere compensate in considerazione della peculiarità del caso esaminato e delle sue complesse implicazioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’istanza in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, con l'intervento dei Signori:
Presidente
Consigliere Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....14/04/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale
(Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del
Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G.10601/2006
pds