R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.1690/2006

Reg. Dec.

N. 2134 Reg. Ric.

Anno 2005

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

   sul ricorso in appello n. 2134/05, proposto da

MINISTERO DELLA DIFESA,

   rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;

   C O N T R O

   ...OMISSIS......OMISSIS...,

   costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Fontana e Giorgio Allocca ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, in Roma, via G. Nicotera, 29;

   e con appello incidentale dello stesso soggetto appellato, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra;

PER L’ANNULLAMENTO

   della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 1753 del 3 dicembre 2004, resa “ inter partes”.

   Visto il ricorso con i relativi allegati;

   Visto l’atto di costituzione in giudizio del soggetto appellato;

   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

   Visti gli atti tutti della causa;

   Relatore alla pubblica udienza del 29 novembre 2005, il Consigliere Eugenio Mele;

   Uditi gli avv.ti Allocca e l’Avvocato dello Stato Giacobbe;

   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

   L’Amministrazione della difesa impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha accolto un ricorso proposto dall’odierno appellato ed ha annullato i provvedimenti adottati in ordine al suo collocamento in congedo assoluto e alla richiesta di riesame successivamente inoltrata dallo stesso appellato, ricorrente in primo grado.

   A sostegno del proprio gravame appellatorio, l’Amministrazione rileva che il provvedimento di collocamento in congedo assoluto dell’appellato è scaturito dalla presa d’atto del giudizio di inidoneità assoluta dello stesso emerso dalla Commissione medica ospedaliera di Milano, mentre assolutamente in conferente rispetto all’attività tipica dell’Arma dei carabinieri è la individuazione della possibilità di impiego del ...OMISSIS...in compiti meno gravosi.

   Il soggetto appellato, costituitosi in giudizio, si oppone all’appello e ne domanda la reiezione, rilevando che le turbe ansioso-depressive erano state originate dall’essere stato coinvolto lo stesso in un processo penale, risoltosi farevolmente il quale, il medesimo aveva cominciato ad essere restituito alla normalità psichica, per cui aveva richiesto un nuovo accertamento delle proprie condizioni, che però non era stato favorevolmente valutato dall’Amministrazione, che aveva proceduto invece a collocarlo in congedo assoluto.

   Rileva ancora l’appellato che l’annullamento disposto dal primo giudice non tocca il giudizio tecnico della Commissione medica ospedaliera, ma si rivolge alla mancata istruttoria derivante dalla necessità di nuovi accertamenti diagnostici, mentre è fuori discussione la possibilità di adibire l’appellato a mansioni meno gravose, al fine di un suo graduale ritorno alla normalità.

   Relativamente all’appello incidentale, il soggetto appellato censura la sentenza indicata in epigrafe, sia relativamente alla mancata comunicazione del procedimento relativo alla visita medica che al fatto che il medesimo non aveva goduto del periodo massimo di aspettativa.

   La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 29 novembre 2005.

D I R I T T O

   Va preliminarmente esaminato l’appello incidentale proposto dal sig. ...OMISSIS...contro la sentenza indicata in epigrafe.

   Entrambi i motivi che lo assistono sono, peraltro, infondati.

   Relativamente al primo motivo dell’appello incidentale, concernente la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento relativo alla visita medica che ha poi determinato il collocamento in congedo assoluto per infermità dell’appellato, va rilevato che tale procedimento non è un procedimento autonomo, ma si innesta necessariamente nella vicenda del soggetto collocato in aspettativa per infermità, per cui lo stesso è a piena conoscenza che dovrà essere sottoposto a visita medica e non è necessario, dunque, che sia informato di tale evenienza.

   Per quanto riguarda, invece, il secondo motivo dell’appello incidentale, incentrato sul fatto che l’appellato non aveva goduto del periodo massimo di aspettativa, l’infondatezza è in fatto, in quanto il provvedimento, sebbene retrodatato al 9 febbraio 2001, è stato comunque adottato il 20 dicembre 2001, quando in ogni caso  l’appellato aveva usufruito di tutto (e oltre) il periodo massimo di aspettativa.

   L’appello principale è, invece, fondato.

   Infatti, una volta che la Commissione medica ospedaliera ha emanato il referto di inidoneità assoluta dell’appellato, all’Amministrazione non residuava alcun potere diverso da quello dell’adottare il provvedimento di congedo assoluto per infermità, il quale ha alla sua base due ragioni concorrenti: quella di tutelare l’Amministrazione, espungendo un soggetto non più idoneo a svolgere le prestazioni richieste, ma soprattutto quella di tutelare lo stesso dipendente, evitando che la continuazione dell’attività possa procurargli più gravi conseguenze e più profonde patologie.

   Il fatto, poi, che il soggetto abbia successivamente manifestato sintomi di miglioramento non è vicenda rilevante nella specie, in quanto, come è evidente, si tratta di fatto sopravvenuto all’esaurimento della fase accertativa e peraltro proveniente dallo stesso soggetto, oltre al fatto che si tratta di fatti difficilmente valutabili in quanto riguardanti la sfera della turbolenza psichica.

   Per quanto concerne, infine, la possibilità di adibire il soggetto appellato a compiti meno gravosi, è fuori di dubbio che ciò non poteva essere effettuato, e ciò per due ragioni: innanzitutto, perché si trattava di un carabiniere, i cui compiti presentano caratteristiche operative sicuramente impegnative in qualsiasi tipologia di impiego e, poi, perché, le caratteristiche della patologia da cui era risultato affetto l’appellato non riguardavano una menomazione fisica, per cui poteva pensarsi ad un impiego sedentario, ma coinvolgeva la sfera psichica, per cui non riesce ad individuarsi in tale ambito una minore gravosità di impiego.

   Conclusivamente, l’appello principale va accolto, con riforma della sentenza appellata e rigetto del ricorso proposto in primo grado, mentre il ricorso incidentale va rigettato.

   Le spese del giudizio del doppio grado, peraltro, in considerazione della particolarità della fattispecie, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe,

   Spese del doppio grado di giudizio compensate.

         Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

         Così deciso in Roma, addì 29 novembre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

   Costantino SALVATORE   - Presidente f.f.

   Pier Luigi LODI    - Consigliere

   Vito POLI      - Consigliere

   Salvatore CACACE     - Consigliere

   Eugenio MELE    - Consigliere est. 
 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F.

Eugenio Mele       Costantino Salvatore  

                           IL SEGRETARIO

     Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

3 aprile 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Antonio Serrao

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N.R.G. 2134/2005


 

TRG