REPUBBLICA ITALIANA   N. 1691/08 REG.DEC.

         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   N.  11132  REG:RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione          ANNO 1998

ha pronunciato la seguente

        DECISIONE

     sul ricorso in appello n. 11132/1998, proposto da @@@ @@@, rappresentata e difesa dagli Avvocati ....

CONTRO

     il comune di Brescia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato ...

     nonché nei confronti di ...non costituito in giudizio.

per la riforma

     della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia, 20 luglio 1998, n. 716.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

     Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti tutti gli atti di causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 6 novembre 2007, il Consigliere ...

     Udito l’avv.... per delega dell’avv. ... come da verbale di udienza;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

  1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento del bando di concorso per esami per l'assunzione di 30 vigili urbani, indetto in esecuzione della delibera della G.M. n. 399/5342, e della delibera della Giunta Comunale di Brescia n. 3354 del 2-10-96, con cui era stata revocata la nomina in prova dell’interessata nel posto di vigile urbano.
  2. L’appellante ripropone le censure disattese dal tribunale.
  3. L’amministrazione resiste al gravame. La parte controinteressata, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

DIRITTO

  1. È opportuno riassumere i tratti essenziali della vicenda sostanziale e processuale all’origine della presente controversia.
  2. In esecuzione della delibera di G.M. n. 399/5342, il Sindaco del Comune di Brescia in data 31.3.1995, bandiva un concorso pubblico per la copertura di n. 30 posti di vigile urbano (V qualifica funzionale - Area di Vigilanza).
  3. Al termine delle operazioni concorsuali, la G.M., con delibera n. 2258/18675 del 12.6.1996, disponeva la nomina in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto a tempo pieno, dei vincitori del concorso, tra cui era compresa l’appellante.
  4. La stessa era sottoposta a visita medica e ad accertamenti specialistici presso l'USL n.18 di Brescia, al fine di accertare il possesso del requisito dell'idoneità fisica per l'accesso al Corpo dei VV.UU..
  5. Con successiva delibera di G.M. n. 3354/28135 P.G. del 2.10.96, il Comune di Brescia, avendo preso atto che "la visita specialistica oculistica aveva evidenziato un'acutezza visiva inferiore a quella minima stabilita e che, conseguentemente, il medico competente aveva giudicato gli stessi fisicamente non idonei alle mansioni di Vigile Urbano..." revocava tale nomina nei confronti dell’appellante e di altri 5 vincitori del concorso.
  6. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’interessata.
  7. Con le prime due censure, strettamente connesse, l’appellante lamenta che il bando abbia considerato rilevante, ai fini dell’ammissione al concorso, l’acutezza visiva dell’interessato, senza tenere conto delle correzioni apportate attraverso l’uso delle lenti.
  8. La censura è infondata.
  9. In linea di fatto, è pienamente condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale, “in mancanza di tale specificazione, il bando doveva essere interpretato, dando prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, senza alcuna possibilita' di attribuire rilevanza, attraverso procedure ermeneutiche ed integrative, a significati inespressi nel testo del bando stesso (cfr. Cons. Stato, VI, n. 291/94).

     A parere del Collegio, in mancanza di tale precisazione, la clausola del bando non poteva che essere intesa come riferita al visus al naturale senza correzioni.

     Il termine “acutezza visiva” non puo' in alcun modo essere interpretato come acutezza visiva, previa correzione con lenti, in quanto in tale modo si andrebbe oltre il significato letterale del termine, aggiungendo al bando qualcosa, che questo non prevede.

     Del resto, in tutti quei casi, in cui una norma faccia riferimento all'acutezza visiva minima senza ulteriori precisazioni, tale disposizione e' stata sempre interpretata nel senso di ritenere indispensabile il raggiungimento del visus minimo senza la correzione con lenti.

  1. La clausola del bando è chiara e precisa, nella parte in cui indica puntualmente i prescritti requisiti di acutezza visiva, e non è affetta dal denunciato vizio di genericità.
  2. Non può costituire indice di indeterminatezza la circostanza che il responsabile del settore del personale abbia chiesto chiarimenti in merito all’Ufficio della Polizia Locale, presso i Servizi Enti Locali della Regione.
  3. Si tratta di uno scrupolo istruttorio che non dimostra affatto la prospettata illegittimità del bando di concorso.
  4. Non assume pregio nemmeno il richiamo dell’appellante alla previsione contenuta nell’articolo 1370 del codice civile. La disposizione esprime un principio generale di ermeneutica, estensibile anche all’interpretazione dei provvedimenti amministrativi, stabilendo che, nel dubbio, le clausole debbano interpretarsi nel senso più favorevole ai destinatari.
  5. Ma è pacifico che si tratta di una prescrizione di chiusura, operante solo nei casi in cui permangano dubbi sulla esatta ricostruzione del significato letterale delle clausole.
  6. Va osservato, ancora, che nel caso di specie non trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R. n. 273/1990 e al D.P.R. n. 904/1983, concernenti l’ammissione alla Polizia di Stato. La sentenza impugnata ha richiamato tale normativa al limitato scopo di delineare il quadro sistematico di riferimento, con particolare riguardo alla individuazione del significato letterale delle clausole del bando di concorso.
  7. Per le stesse ragioni, poi, non può assumere rilevanza, nella presente controversia, la disciplina riguardante l’assunzione di centralinisti ciechi, né la normativa di cui alla legge n. 120/1991, concernente l’equiparazione dei vedenti ai non vedenti, ai fini dei pubblici concorsi.
  8. È appena il caso di aggiungere che la prescrizione del bando risulta ragionevolmente connessa all’esigenza di definire requisiti soggettivi congruenti con le particolari mansioni professionali riferite ai posti messi a concorso.
  9. L’appellante lamenta, poi, la violazione del regolamento generale organico per il personale, il quale prevede che debba essere acquisito il parere della commissione consultiva nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per esito sfavorevole del periodo di prova.
  10. La censura è priva di pregio, perché la normativa regolamentare riguarda il solo caso dell’esito sfavorevole del periodo di prova e non si estende alla diversa ipotesi della revoca dell’atto di assunzione, conseguente alla illegittimità della procedura selettiva.
  11. La procedura diretta a verificare l’idoneità professionale del dipendente assunto in prova presenta delle particolari caratteristiche, strettamente connesse al contenuto tecnico e discrezionale della valutazione. Ben diversa è la procedura di autotutela, basata sulla riscontrata illegittimità del concorso.
  12. Come correttamente affermato dal tribunale, poi, “non era previsto il parere della Commissione Giudicatrice, in quanto questa aveva completato il suo compito, dopo la nomina dei vincitori, subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti.

     Il caso e' anche estraneo alle ipotesi, previste dall'art. 11 del citato regolamento (esclusione dal concorso), che comunque prevede solo una relazione, non vincolante, dell'assessore, e dall'art. 87 (dispensa dal servizio per motivi di salute per inidoneita' al servizio sopravvenuta).

  1. In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.
  2. Le spese possono essere compensate.

Per Questi Motivi

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello, compensando le spese;

     ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2007, con l'intervento dei signori:

    

     L'estensore      Il Presidente

f.to   f.to
 

     Il Segretario 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14-04-2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

p.IL  DIRIGENTE

  N°. RIC. 11132-98


 

RA