REPUBBLICA
ITALIANA N. 1691/08 REG.DEC.
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO N.
11132 REG:RIC.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ANNO 1998
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in
appello n. 11132/1998, proposto da @@@ @@@, rappresentata e difesa dagli
Avvocati ....
CONTRO
il comune di
Brescia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall'Avvocato ...
nonché nei
confronti di ...non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di
Brescia, 20 luglio 1998, n. 716.
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
tutti gli atti di causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 6 novembre 2007, il Consigliere ...
Udito l’avv....
per delega dell’avv. ... come da verbale di udienza;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
- La sentenza impugnata ha respinto
il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento del bando di
concorso per esami per l'assunzione di 30 vigili urbani, indetto in
esecuzione della delibera della G.M. n. 399/5342, e della delibera della
Giunta Comunale di Brescia n. 3354 del 2-10-96, con cui era stata revocata
la nomina in prova dell’interessata nel posto di vigile urbano.
- L’appellante ripropone le censure
disattese dal tribunale.
- L’amministrazione resiste al
gravame. La parte controinteressata, pur ritualmente intimata, non si è
costituita in giudizio.
DIRITTO
- È opportuno riassumere i tratti
essenziali della vicenda sostanziale e processuale all’origine della
presente controversia.
- In esecuzione della delibera di
G.M. n. 399/5342, il Sindaco del Comune di Brescia in data 31.3.1995,
bandiva un concorso pubblico per la copertura di n. 30 posti di vigile
urbano (V qualifica funzionale - Area di Vigilanza).
- Al termine delle operazioni
concorsuali, la G.M., con delibera n. 2258/18675 del 12.6.1996, disponeva la
nomina in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con
rapporto a tempo pieno, dei vincitori del concorso, tra cui era compresa
l’appellante.
- La stessa era sottoposta a visita
medica e ad accertamenti specialistici presso l'USL n.18 di Brescia, al fine
di accertare il possesso del requisito dell'idoneità fisica per l'accesso al
Corpo dei VV.UU..
- Con successiva delibera di G.M. n.
3354/28135 P.G. del 2.10.96, il Comune di Brescia, avendo preso atto che "la
visita specialistica oculistica aveva evidenziato un'acutezza visiva
inferiore a quella minima stabilita e che, conseguentemente, il medico
competente aveva giudicato gli stessi fisicamente non idonei alle mansioni
di Vigile Urbano..." revocava tale nomina nei confronti dell’appellante e di
altri 5 vincitori del concorso.
- La sentenza impugnata ha respinto
il ricorso proposto dall’interessata.
- Con le prime due censure,
strettamente connesse, l’appellante lamenta che il bando abbia considerato
rilevante, ai fini dell’ammissione al concorso, l’acutezza visiva
dell’interessato, senza tenere conto delle correzioni apportate attraverso
l’uso delle lenti.
- La censura è infondata.
- In linea di fatto, è pienamente
condivisibile l’affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale, “in
mancanza di tale specificazione, il bando doveva essere interpretato, dando
prevalenza alle espressioni letterali in esso contenute, senza alcuna
possibilita' di attribuire rilevanza, attraverso procedure ermeneutiche ed
integrative, a significati inespressi nel testo del bando stesso (cfr. Cons.
Stato, VI, n. 291/94).
A parere del
Collegio, in mancanza di tale precisazione, la clausola del bando non poteva
che essere intesa come riferita al visus al naturale senza correzioni.
Il termine
“acutezza visiva” non puo' in alcun modo essere interpretato come acutezza
visiva, previa correzione con lenti, in quanto in tale modo si andrebbe oltre
il significato letterale del termine, aggiungendo al bando qualcosa, che
questo non prevede.
Del resto, in
tutti quei casi, in cui una norma faccia riferimento all'acutezza visiva
minima senza ulteriori precisazioni, tale disposizione e' stata sempre
interpretata nel senso di ritenere indispensabile il raggiungimento del visus
minimo senza la correzione con lenti.”
- La clausola del bando è
chiara e precisa, nella parte in cui indica puntualmente i prescritti
requisiti di acutezza visiva, e non è affetta dal denunciato vizio di
genericità.
- Non può costituire indice di
indeterminatezza la circostanza che il responsabile del settore del
personale abbia chiesto chiarimenti in merito all’Ufficio della Polizia
Locale, presso i Servizi Enti Locali della Regione.
- Si tratta di uno scrupolo
istruttorio che non dimostra affatto la prospettata illegittimità del bando
di concorso.
- Non assume pregio nemmeno il
richiamo dell’appellante alla previsione contenuta nell’articolo 1370 del
codice civile. La disposizione esprime un principio generale di ermeneutica,
estensibile anche all’interpretazione dei provvedimenti amministrativi,
stabilendo che, nel dubbio, le clausole debbano interpretarsi nel senso più
favorevole ai destinatari.
- Ma è pacifico che si tratta di una
prescrizione di chiusura, operante solo nei casi in cui permangano dubbi
sulla esatta ricostruzione del significato letterale delle clausole.
- Va osservato, ancora, che nel caso
di specie non trova applicazione la disciplina di cui al D.P.R. n. 273/1990
e al D.P.R. n. 904/1983, concernenti l’ammissione alla
Polizia di
Stato. La sentenza impugnata ha
richiamato tale normativa al limitato scopo di delineare il quadro
sistematico di riferimento, con particolare riguardo alla individuazione del
significato letterale delle clausole del bando di concorso.
- Per le stesse ragioni, poi, non
può assumere rilevanza, nella presente controversia, la disciplina
riguardante l’assunzione di centralinisti ciechi, né la normativa di cui
alla legge n. 120/1991, concernente l’equiparazione dei vedenti ai non
vedenti, ai fini dei pubblici concorsi.
- È appena il caso di aggiungere che
la prescrizione del bando risulta ragionevolmente connessa all’esigenza di
definire requisiti soggettivi congruenti con le particolari mansioni
professionali riferite ai posti messi a concorso.
- L’appellante lamenta, poi, la
violazione del regolamento generale organico per il personale, il quale
prevede che debba essere acquisito il parere della commissione consultiva
nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per esito sfavorevole del
periodo di prova.
- La censura è priva di pregio,
perché la normativa regolamentare riguarda il solo caso dell’esito
sfavorevole del periodo di prova e non si estende alla diversa ipotesi della
revoca dell’atto di assunzione, conseguente alla illegittimità della
procedura selettiva.
- La procedura diretta a verificare
l’idoneità professionale del dipendente assunto in prova presenta delle
particolari caratteristiche, strettamente connesse al contenuto tecnico e
discrezionale della valutazione. Ben diversa è la procedura di autotutela,
basata sulla riscontrata illegittimità del concorso.
- Come correttamente affermato dal
tribunale, poi, “non era previsto il parere della Commissione
Giudicatrice, in quanto questa aveva completato il suo compito, dopo la
nomina dei vincitori, subordinata all'accertamento della sussistenza dei
requisiti previsti.
Il caso e'
anche estraneo alle ipotesi, previste dall'art. 11 del citato regolamento
(esclusione dal concorso), che comunque prevede solo una relazione, non
vincolante, dell'assessore, e dall'art. 87 (dispensa dal servizio per motivi
di salute per inidoneita' al servizio sopravvenuta).”
- In definitiva, quindi,
l’appello deve essere respinto.
- Le spese possono essere
compensate.
Per Questi Motivi
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l'appello, compensando le spese;
ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2007, con l'intervento dei
signori:
L'estensore
Il Presidente
f.to f.to
Il Segretario
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
Il 14-04-2008
(Art. 55, L.
27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
RA