REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.244/09
Reg.Dec.
N. 2730 Reg.Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2730/2003 proposto dal Ministero delle Politiche Agricole, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
@@@@@@@ @@@@@@@, non costituito;
per l'annullamento,
della sentenza del TAR Lazio, Sede di Roma, Sez. II ter, n. 969/2003.
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 7 novembre 2008, il Consigliere -
Udito l’Avv. l’avv. dello Stato -
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
Con la sentenza in epigrafe appellata il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di primo grado con il quale era stato censurato dall’odierno appellato il provvedimento di esclusione dalla graduatoria finale del concorso interno teorico pratico a 194 posti (nonché una selezione a 451 posti per l’accesso al corso) per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato indetto con bando del Ministero per le Politiche Agricole odierno appellante del 20-21.10.1998.
Il ricorrente, agente scelto del Corpo Forestale dello Stato, aveva partecipato al concorso interno teorico pratico ed aveva accertato, esercitando il diritto di accesso, che la propria esclusione era dipesa dal fatto che aveva risposto ad uno dei quesiti (il numero 21) apponendo sulla seconda risposta e non sulla lettera B alla stessa corrispondente, il segno X.
Dal verbale n.9 della Commissione esaminatrice si evinceva che questa aveva deliberato di escludere i candidati che nel riempire il questionario avevano apposto altri segni o simboli diversi dal segno X o altri segni al di fuori delle lettere corrispondenti alle possibili risposte del questionario.
Tale deliberato era stato asseritamente reso in conformità alle istruzioni impartite ai candidati prima della prova scritta, dalla Commissione,laddove era stato precisato che “il questionario contiene 60 domande indicate, in ordine decrescente da 1 a 60. Ad ogni domanda corrispondono tre risposte di cui una sola esatta. La risposta ad ogni domanda dovrà essere fornita apponendo un segno X su una sola delle tre lettere corrispondenti a ciascuna delle altrettante risposte previste nel questionario ad ogni domanda.
Nel riempire il questionario, a pena di esclusione il candidato non dovrà apporre altri segni o simboli sulla lettera corrispondente alla risposta prescelta diversi dal segno “X”.
L’appellato aveva altresì fatto presente di avere commesso n.3 errori superando così la prova scritta con punti 28,5, e che la scheda di valutazione della prova scritta non recava alcun punteggio.
Aveva censurato l’operato della Commissione sotto molteplici profili richiamando peraltro un precedente della medesima Sezione del TAR Lazio ( sentenza n. 1740/2002).
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso, rifacendosi alle motivazioni di cui alla suindicata sentenza, ed evidenziando che nel caso di specie non poteva dirsi violato il principio dell’anonimato della prova concorsuale: la ipotesi della apposizione della “X” sulla risposta e non sulla lettera non risultava disciplinata a pena di esclusione nelle istruzioni consegnate ai candidati prima della prova; in ogni caso essa non poteva essere considerata in maniera inequivocabile come segno di identificazione.
L’appellante amministrazione ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima alla stregua di quanto disposto dall’art. 14 c. II del DPR n. 487/1994.
In concreto, poi, il segno apposto dall’appellato sulla risposta, anziché sulla lettera corrispondente, era anomalo e tale da consentire la riconoscibilità dell’elaborato a questi riferibile.
Con dichiarazione del 13.10.2008 l’appellante amministrazione ha depositato atto di rinuncia al ricorso in appello.
DIRITTO
La Sezione prende atto della rinuncia al ricorso in appello da parte dell’amministrazione, debitamente notificata, dal che consegue che l’appello deve essere dichiarato improcedibile.
Nessuna statuizione è dovuta in ordine alle spese del giudizio stante la mancata costituzione in giudizio dell’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello prende atto dell’avvenuta rinuncia al medesimo.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2008, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
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Presidente
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Consigliere Segretario
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
-
CONSIGLIO DI STATO
In Sede
Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata
trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87
del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 2730/2003
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