REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1731/08

Reg.Dec.

N. 3443 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

@@@ @@@, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione di Pescara, n. 353/2002;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 15-1-2008 relatore il Consigliere ..

     Udito l'Avv. dello Stato ..

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

     F A T T O    E    D I R I T T O

     1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto dal Signor @@@ @@@ avverso il decreto del 29 ottobre 1993 n. 1650/N, con cui il Ministero dell’interno ha negato al suddetto dipendente della Polizia di Stato la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità, contratta in servizio: “crisi ipertensiva in paziente con ipertensione arteriosa verosimilmente essenziale”.

     Secondo il giudice di primo grado, il diniego di concessione di equo indennizzo sarebbe viziato da evidente contraddittorietà in quanto nel parere del CPPO, su cui si fonda l’impugnato decreto, è stata da un lato confermata l’esistenza dell’infermità e la sua dipendenza da causa di servizio e dall’altro è stato ritenuto di non ascrivere la stessa a nessuna categoria “in quanto i valori pressori rientrano nella norma in considerazione dell’età”.

     Tale considerazione sarebbe diretta a negare l’esistenza stessa dell’infermità e si porrebbe, quindi, in contrasto con il suo riconoscimento.

     Il Ministero dell’interno ha impugnato tale sentenza, invocando la possibilità per il CPPO di discostarsi dal parere del CMO con una valutazione caratterizzata dall’esercizio di discrezionalità tecnica sottratta al sindacato giurisdizionale.

     Il Ministero ha anche dedotto che l’assenza di menomazioni fisiche derivanti dalla malattia in questione sarebbe compatibile con il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

     @@@ @@@, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

     All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

     2. L’oggetto della presente controversia è costituito dal diniego di concessione dell’equo indennizzo, che @@@ @@@, dipendente della Polizia di Stato aveva chiesto in relazione all’infermità “crisi ipertensiva in paziente con ipertensione arteriosa verosimilmente essenziale”.

     La CMO aveva riscontrato un valore pressorio di 130/90 ed aveva ritenuto l’infermità stabilizzata (con trattamento farmacologico), riconoscendone la dipendenza da causa di servizio.

     Il CPPO, pur confermando il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio, aveva invece ritenuto di non ascrivere l’infermità a nessuna categoria in quanto i valori pressori rientravano nella norma in considerazione dell’età.

     Con un primo motivo il Ministero dell’interno ha contestato la sentenza, con cui il Tar ha ritenuto contraddittorio il parere della CPPO, sostenendo che si è in presenza dell’esercizio di discrezionalità tecnica non sindacabile dal giudice.

     Il motivo è infondato.

     Infatti, tramontata l’equazione discrezionalità tecnica – merito insindacabile a partire dalla sentenza n. 601/99 della IV Sezione del Consiglio di Stato, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (di recente, v. Cons. Stato, VI, n. 2001/2006).

     Deve, quindi, escludersi che la qualificazione degli atti in termini di esercizio di discrezionalità tecnica o, volendo utilizzare altra terminologia, di valutazioni tecniche possa costituire un ostacolo alla tutela giurisdizionale o limitare il sindacato del giudice.

     3. Con ulteriore censura il Ministero sostiene che l’assenza di menomazioni fisiche derivanti dalla malattia in questione sarebbe compatibile con il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

     Il motivo è fondato.

     La statuizione del Tar è fondata su una incompatibilità tra il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in questione e le ragioni per cui è stata negata la concessione dell’equo indennizzo (valori pressori nella norma).

     In realtà, i due profili sono distinti, in quanto in astratto ben può una infermità essere accertata come esistente e come dipendente da causa di servizio, senza lasciare menomazioni tali da ascrivere l’infermità stessa ad una categoria, che comporta la concessione dell’equo indennizzo.

     In concreto, il CPPO ha adeguatamente motivato circa l’assenza di menomazioni di tal genere, evidenziando che i valori pressori rientrano nella norma in considerazione dell’età.

     Il giudice di primo grado non ha posto in discussione tale giudizio, ma ne ha rilevato la contraddittorietà in quanto l’infermità avrebbe dovuto allora non essere neanche riconosciuta come esistente,

     Tale contraddittorietà non sussiste proprio perché una determinata patologia può, come accertato in concreto dalla CPPO, non determinare conseguenze tali da far ascrivere l’infermità stessa ad una categoria legittimante la concessione dell’equo indennizzo.

     Il riscontro di valori di pressioni stabilizzati, benché anche grazie al trattamento farmacologico, e corrispondenti a quelli normali di persone della stessa età, rende evidente l’assenza di conseguenze tali da giustificare la concessione del chiesto equo indennizzo.

     4. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.

     In considerazione della peculiarità in fatto del caso in esame, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

     Compensa tra le parti le spese del giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 15-1-2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:


 

Presidente

Consigliere       Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

Il 15 aprile 2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 3443/2003


 

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