REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1761/2006

Reg.Dec.

N. 9603 Reg.Ric.

ANNO 2001 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’ Interno, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

(omissis) costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv.to Giacomo Valla, con domicilio eletto in Roma, via L. Mantegazza 24, presso il sig. L. Gardin;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, n. 2022/2001 del 30.05.2001;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti l'atto di costituzione in giudizio del sig. (omissis) e la memoria dallo stesso prodotta;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Nominato relatore per la pubblica udienza del 13 gennaio 2006 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

     Udito l’avv.to dello Stato Giacobbe e l’avv.to Buccellato per delega dell’avv.to Valla;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

     FATTO

     Il sig. (omissis), vice ispettore della Polizia di Stato, era dimesso nel 1992 per ragioni di salute dal 7° corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Soprintendente.

     In esito a contenzioso instaurato con l’ Amministrazione di appartenenza il T.A.R. per la Puglia, Bari, Sez. I^, con sentenza n. 28/1998 del 06.02.1988 riconosceva il diritto del (omissis) alla frequenza del 15° corso di formazione in base al disposto di cui all’ art. 4 del d.l. 08.03.1994, n. 156, convertito nella legge 06.07.1994, n. 433, che ciò consente ove l’assenza dal corso precedente si colleghi a malattia contratta per ragioni di servizio.

     Superato il corso di formazione il (omissis) era inquadrato nella qualifica di Vice Ispettore, ai sensi dell’art. 13, lett. d), del d.lgs. 12.05.1995, n. 197, con decorrenza dal 09.01.1996, data di conclusione dell’ 11° corso di formazione ed individuato dall’ Amministrazione come primo corso utile ai fini della retrodatazione giuridica della nomina  nella vigenza del d.l. n. 156/1994.

     Avverso la determinazione della decorrenza giuridica della nomina dal 09.01.1996 l’interessato insorgeva con riscorso avanti al T.A.R. per la Puglia, deducendo motivi di violazione dell’art. 24, quinquies, del d.P.R. n. 335/1982, quale introdotto dall’art. 2 del d.lgs. 12.05.1995, n. 197, ed eccesso di potere ed insistendo per il riconoscimento della decorrenza della nomina a partire dal 07.07.1992, data di conclusione del 7° corso cui era stato inizialmente ammesso e non completato per malattia dovuta a causa di servizio.

     Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per la Puglia, Sezione I^, accoglieva il ricorso.

     Avverso detta pronunzia ha proposto appello il Ministero dell’ Interno, confutando le conclusioni del giudice di primo grado e concludendo per l’annullamento e la riforma della decisione.

     All’udienza del 13 gennaio 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

     DIRITTO

     1). L’appello è infondato.

     2). Ogni questione circa il diritto del sig. (omissis) a partecipare – nel quadro della disciplina introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 271/1994, convertito nella legge n. 433/1994 - al successivo corso di formazione per la promozione a vice soprintendente, essendo stato dimesso da precedente corso per ragioni di salute, è stata risolta con effetto di giudicato con decisione del T.A.R. per la Puglia, Sez. I^, n. 28/1998, versata in giudizio dall’ odierno appellato.

     Con il richiamato art. 4 della legge n. 433/1994 fa sistema il disposto di cui all’art. 24 “quinquies” del d.P.R. 24.04.1982, n. 335, nel testo introdotto dall’art. 2 del d.lgs. 12.05.1995, n. 197, in base al quale “Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso”. La retrodatazione giuridica della nomina costituisce, quindi, un effetto naturale del superamento del corso di formazione in tutti i casi in cui la partecipazione sia avvenuta a recupero del mancato completamento di un precedente corso per le ragioni indicate all’art. 24 “quinquies” del d.P.R. 335/1982, nel testo introdotto del d.lgs. n. 197/1995.

     Diversamente da quanto argomentato dall’ Amministrazione appellante il giudice di prime cure non ha attribuito, in assenza di una espressa “voluntas legis”, valenza retroattiva alla disposizione da ultimo richiamata per fatti (dismissione da corso bandito nel 1992) verificatisi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 197/1995

     L’art. 24 “quinquies” non discrimina, invero, fra dimissioni dal corso di formazione avvenute prima o dopo della sua entrata in vigore, ma codifica a regime una norma sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato che –con il ricorso alla “fictio” della retrodatazione giuridica della nomina - rende indenne il dipendente ammesso alla ripetizione del corso di formazione per l’avanzamento in carriera da ogni pregiudizio derivante da precedente dimissione per infermità o malattia contratta in connessione con le esercitazioni o con il servizio. Non residua, pertanto, alcuna discrezionalità in capo all’ Amministrazione nell’individuare il corso di formazione alla cui conclusione far decorrere la nomina a vice soprintendete (nella specie collegata al primo corso semestrale svoltosi dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 156/1194), poiché l’art. 24 “quinquies” stabilisce con carattere vincolato, in relazione alla “ratio” della norma innanzi evidenziata, che in caso di ammissione alla ripetizione del corso di formazione la nomina deve avere la medesima decorrenza di quella conseguita dagli idonei nel corso in cui avvenne la dimissione.

     Del resto la stessa Amministrazione nel disporre la retrodatazione della nomina, e però al 09.01.1996, ha riconosciuto quale presupposto per l’ applicazione dell’art. 24 quinquies, introdotto con il d.lgs. n. 197/1995, la dimissione dal corso avvenuta nel 1992, e quindi prima dell’ entrata in vigore della disposizione stessa, e ciò rende irragionevole, oltreché contraddittorio, invocare il canone della irretroattività con limitato effetto alla sola data di decorrenza giuridica della nomina.

     L’appello va, quindi, respinto.

     Ai particolari profili dell’insorta controversia segue la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

     P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello in epigrafe.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2006  con l'intervento dei Signori:

     Giorgio Giovannini,  Presidente

     Sabino Luce,    Consigliere

     Giuseppe Romeo,  Consigliere

     Lanfranco Balucani,  Consigliere

     Bruno Rosario Polito  Consigliere rel. ed est. 
 

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere       Segretario

LANFRANCO BALUCANI    GIOVANNI CECI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...05/04/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 9603/2001


 

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