REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5293/2008

Reg.Dec.

N. 1092 Reg.Ric.

ANNO   2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’interno e dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

@@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. ..

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede di Brescia n. 904 del 29/9/2005.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 6 giugno 2008 relatore il Consigliere @@@@@@@@ C..

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

     1. Con sentenza n. 904 del 2005 il Tar per la Lombardia, sede di Brescia, ha accolto il ricorso proposto dal Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, @@@@@@@@ @@@@@@@@, avverso: a) il decreto del Direttore della IV Divisione del Ministero dell’interno n. 1344 del 13 novembre 1998, con il quale è stata respinta la domanda di equo indennizzo (ex art. 68, comma 8, del d.p.r. n. 3 del 1957) presentata dal dipendente in data 11.6.1996; b) il parere negativo del C.P.P.O. n. 33994 del 14.12.1996 che ha ritenuto non indennizzabili le lesioni del ricorrente in quanto non rientranti nelle categorie o voci delle tabelle A e B allegate al d.p.r. n. 915 del 1978, come sostituite  dalle corrispondenti tabelle allegate al d.p.r. n. 834 del 1981.

     Le premesse in fatto, riportate nella sentenza, sono le seguenti:

     - il 3.10.1995 il ricorrente, mentre era in servizio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale gli sono stati diagnosticati “trauma cranico, ferita lacero-contusa occipitale, emorragia subaracnoidea, contusione frontale, possibile iniziale ipertiroidismo, neoformazione perone sinistro”;

     - in precedenza gli era stata riconosciuta la causa di servizio per talune patologie, quali spondiloartrosi lombare con plurime ernie intraspongiose (nel 1984 e 1987), spondilouncoartrosi cervicale con discopatia C4-C5 (nel 1993) e sinusite mascellare destra cronica (nel 1994), per alcune delle quali aveva avuto anche l’equo indennizzo (tabella B);

     - il 17.5.1996 si è sottoposto a visita medica per accertare la dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate nell’incidente stradale occorso il 3.10.1995 e la Commissione medico ospedaliera dell’Ospedale militare di Milano ha diviso le patologie in due gruppi; nel primo sono rientrati i “postumi in atto non esimenti di trauma cranico, ferita lacero contusa occipitale, emorragia subaracnoidea, contusioni frontali” che sono stati giudicati dipendenti da causa di servizio; nel secondo (possibile iniziale ipertiroidismo) invece la patologia non è stata considerata una conseguenza dell’incidente. In relazione al primo gruppo, la Commissione non ha inserito in nessuna voce delle tabelle A e B le patologie  pur accertate come dipendenti da causa di servizio, ma, considerando le nuove e le precedenti patologie già accertate, ha operato una valutazione complessiva della menomazione dell’integrità psicofisica ascrivendo la stessa  alla categoria VIII della tabella A nella misura minima;

     - sulla richiesta di equo indennizzo in relazione  a tutte le infermità  valutate  dalla C.M.O. cumulativamente con quelle pregresse, il C.P.P.O. in data 14.12.1996, dopo aver  fatto rinvio ai provvedimenti di indennizzo già adottati (tabella B, misura minima) per le patologie accertate in precedenza,  ha espresso parere negativo per le nuove infermità in quanto non inserite dalla Commissione medica in nessuna  categoria delle tabelle A e B;

     - in conformità al parere negativo del C.P.P.O., il Ministero dell’interno ha negato l’equo indennizzo.

     Il Tar  ha fatto riferimento alla perizia medica di parte, nella quale si riconosce che il ricorrente ha subìto a seguito dell’incidente delle conseguenze permanenti, nonché a successivi accertamenti medici che hanno confermato le lesioni e le conseguenze invalidanti.

     Sulla base di tali elementi ha accolto il ricorso contro il diniego, ritenendo fondata la tesi del ricorrente secondo cui nel caso concreto doveva applicarsi il principio della “equivalenza” per l’attribuzione a categoria delle patologie, riconosciute come dipendenti da causa di servizio, ma non indicate nelle diverse categorie delle tabelle. In particolare ha ritenuto giustificabile l’inserimento della fattispecie concreta nella voce “sindromi nevrotiche lievi ma persistenti che costituisce il n. 24 della categoria VIII della tabella A allegata al d.p.r. n. 915/1978, come sostituita dalla corrispondente tabella del d.p.r. n. 834/1981”. Ha quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione dell’equo indennizzo per la suddetta categoria.

     2. La sentenza è ora appellata dal Ministero dell’interno sulla base di due motivi:

     - nella specie non si è avuta nessuna attribuzione a categoria di compenso, né da parte della C.M.O né da parte del C.P.P.O., degli esiti della lesione traumatica pur accertata come dipendente da causa di servizio; né la p.a. poteva riconoscere l’equo indennizzo di 8^ categoria richiesto dal dipendente in conseguenza del giudizio emesso dalla C.M.O. sulla menomazione costituita dal “cumulo” di tutte le malattie, perché per l’art. 57 del d.p.r. n. 686 del 1957 si procede alla liquidazione di un nuovo equo indennizzo nel caso in cui la menomazione, complessivamente considerata, rientri in una categoria superiore a quella in base alla quale è stato liquidato il precedente indennizzo e, per l’art. 18 del d.p.r. n. 915 del 1978, ai fini della valutazione per cumulo della menomazione complessivamente patita occorre far riferimento alle sole infermità ascritte ad una delle categorie previste nella tabella A, a nulla rilevando allo scopo la classificazione di una o più malattie alla tabella B;

     - il Tar è andato oltre i vizi denunciati in primo grado e, entrando nel merito, si è sostituito alla valutazione tecnica del competente organo, attribuendo “per equivalenza” ad una determinata categoria la patologia lamentata. 

     3. Si è costituito in giudizio l’originario ricorrente, opponendosi all’appello e chiedendo l’integrale conferma della sentenza impugnata, della quale riproduce l’intero contenuto argomentativo a sostegno delle proprie difese.

     All’udienza del 6 giugno 2008 la causa è passata in decisione.

     4. L’appello merita accoglimento, con le precisazione che seguono.

     4.1 Va esaminato per primo, per ragioni logiche,  il secondo motivo di appello che è fondato.

     Ed invero, secondo l’orientamento costante del giudice amministrativo, la posizione del dipendente che chiede la liquidazione dell’equo indennizzo è di interesse legittimo fino al riconoscimento del beneficio, e, solo una volta che questo beneficio sia stato riconosciuto  dalla p.a., acquista la consistenza di diritto soggettivo alla corresponsione della esatta somma dovuta. Ciò è avvalorato dalla considerazione che i provvedimenti di diniego dell’equo indennizzo vanno impugnati nell’ordinario termine di decadenza e non di prescrizione (cfr. Cons. di Stato, IV, n. 6241 del 2006 e richiami ivi contenuti).

     Correlativamente, la giurisdizione del giudice amministrativo nella materia è “di legittimità” (e quindi demolitoria, oltre che conformativa) fino al momento in cui sorge il diritto con la concessione appunto del beneficio (sull’an) e diviene “esclusiva” solo a seguito del provvedimento di riconoscimento,  che il giudice è chiamato a valutare in ordine alla corretta liquidazione delle somme dovute (sul quantum).

     Ne deriva che ha errato il Tar nel sovrapporre proprie considerazioni di merito a quelle espresse dagli organi competenti a valutare la richiesta di concessione dell’equo indennizzo, traendo argomenti da una perizia di parte e dichiarando il “diritto” del ricorrente alla corresponsione del beneficio in relazione addirittura ad una specifica voce della tabella A, previa una sua propria valutazione sulle condizioni neurologiche del dipendente sì da ritenere dovuto, per equivalenza, l’inserimento della patologia indennizzabile nella voce “sindromi nevrotiche lievi ma persistenti” della tabella A.

     Viceversa il giudice avrebbe dovuto limitarsi a rilevare (attraverso la censura del difetto di motivazione) l’insufficiente “dimostrazione dell’impossibilità di equiparare la situazione medica documentata dal ricorrente ad una categoria legale” (punto “g” della sentenza) e quindi la mancata applicazione, da parte della p.a., del principio di equivalenza  da osservarsi quando una infermità, riconosciuta come dipendente da causa di servizio, non sia espressamente indicata nelle tabelle.

     Dispone infatti l’art. 48 del d.p.r. n. 686 del 1957 che “l’equo indennizzo…è concesso all’impiegato che, per infermità contratta per causa di servizio, ha subìto una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B…L’infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse”. 

     4.2 Quanto al primo motivo il Collegio ricorda che, nel caso di “cumulo di menomazioni dell’integrità fisica”,   l’art. 57 del d.p.r. n. 686 del 1957 dispone che “si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione complessiva…rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo”, con detrazione di quanto in precedenza liquidato.

     Ma l’art. 18 del d.p.r. n. 915 del 1978 (in materia di pensioni di guerra, applicabile anche  per l’ equo indennizzo ai pubblici dipendenti) precisa che, ai fini della valutazione per cumulo della menomazione complessivamente patita, occorre fare riferimento alle sole infermità ascritte ad una delle categorie previste dalla (sola) tabella A, a nulla rilevando la classificazione di una o più malattie nella tabella B (come in concreto è avvenuto per le precedenti infermità indennizzate al dipendente appunto nella tabella B) (cfr. Cons. di Stato, VI, n. 238 del 2007). Nemmeno si poteva invocare il principio dell’equivalenza, in mancanza dei presupposti di legge per la concessione di un migliore equo indennizzo rispetto a quello già liquidato. Non ricorre quindi la possibilità dell’applicazione di altra “tabella” ai fini del cumulo, ma occorre, ai sensi dell’art. 57 del d.p.r. n. 686 del 1957, soltanto la possibilità di ascrizione della menomazione complessiva dell’integrità fisica in una “categoria” superiore rispetto a quella (della stessa tabella B) in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Nel caso concreto il dipendente ha chiesto l’equo indennizzo relativo ad una categoria di altra tabella (la A) e il giudice di primo grado ha erroneamente accolto la richiesta, ritenendo di potersi sostituire all’organo competente.

     Va da ultimo precisato che la domanda di equo indennizzo del dipendente è stata presentata in data 31.5.1996 (ricevuta l’ 11.6.1996, e questa è la data riportata nelle premesse del parere del C.P.P.O. e del provvedimento di diniego impugnato) per “le malattie trauma cranico, ferita lacero contusa occipitale, emorragia subaracnoidea, contusioni frontali” nonché per quelle pregresse per le quali aveva già avuto corrisposto l’equo indennizzo della tabella B; ma il C.P.P.O. si è pronunciato soltanto sulle malattie più recenti e non su quelle pregresse che ha soltanto richiamato, così implicitamente ritenendo non concedibile il “cumulo” valutato dalla C.M.O. 

     E’ noto che i pareri della C.M.O. rilevano soltanto ai fini del riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, riconoscimento che nella specie è avvenuto per tutte le infermità; mentre i pareri del C.P.P.O. rilevano ai fini della concessione dell’equo indennizzo. Difatti ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.p.r. n. 394 del 1994 il Comitato deve valutare se le infermità determinano una “menomazione dell’integrità fisica” ascrivibile ad una delle categorie previste dalla legge. E per l’art. 5 bis del d. l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 427 del 1987, i giudizi della C.M.O. sono definitivi, “salvo il parere” del C.P.P.O. ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo.

     Per consolidata giurisprudenza il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme, atteso che nel primo caso l’esame è portato sul nesso tra l’evento e l’infermità che ne è derivata, mentre nel secondo caso la verifica ha ad oggetto il rapporto tra l’infermità e la “menomazione” dell’integrità fisica per la quale l’ordinamento riconosce l’equo indennizzo in funzione della ridotta capacità lavorativa (Corte costituzionale, sentenza n. 209 del 1996).

     Nella specie il C.P.P.O., considerato anche che la C.M.O. non aveva ascritto a nessuna categoria le nuove infermità, ha implicitamente ritenuto che le infermità lamentate non avevano comportato nessuna menomazione del soggetto che potesse consentire un cumulo di equo indennizzo.

     In conclusione l’appello deve essere accolto e, in riforma dell’appellata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado. Le spese possono essere compensate in ragione della peculiare vicenda processuale.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato, sezione sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado; spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 6 giugno 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:


 

Presidente

Consigliere       Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il....24/10/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 1092/2006


 

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