R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.3360/2009

Reg. Dec.

N. 4739 Reg. Ric.

Anno 2003

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

     sul ricorso N. 4739 del 2003, proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. ., presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, .

contro

     il Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

     della sentenza n. 2267 del 2002 del TAR Puglia, I Sezione;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto il controricorso con appello incidentale dell’Amministrazione appellata;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore, alla Camera di consiglio del 28 aprile 2009 il cons. .

     Udito, altresì, l’Avvocato dello Stato .

     Ritenuto, in Fatto ed in Diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

      1- Il TAR Puglia, I Sezione, con la sentenza impugnata, previa riunione dei ricorsi n. 33/94, 2186/98, 446/99, 1711/99 e 1231/00 stante la connessione oggettiva e soggettiva, ha accolto i ricorsi n. 33/94 e 466/99; ha, invece, respinto i ricorsi nn. 2186/98 e 1231/00 ed accolto in parte il ric. n. 1711/99 solo relativamente al riconoscimento del diritto al trattamento economico di trasferimento a seguito del trasferimento d’autorità del dr. @@@@@@@ dalla Casa circondariale di @@@@@@@ all’Istituto penale minorile di @@@@@@@, con compensazione delle spese di giudizio.

      2- Avverso tale sentenza nei limiti del proprio interesse e limitatamente alle statuizioni contrarie alle tesi dedotte in I grado, il dr. @@@@@@@ ha proposto ricorso in appello con atto notificato il 22/5/03, riproponendo sostanzialmente i  motivi già dedotti avanti al Tribunale amministrativo coi vari ricorsi già decisi.

  1. Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia, eccependo l’infondatezza dell’appello principale e proponendo appello incidentale nella parte in cui ha accolto il ricorso n. 446/99, con cui il dr. @@@@@@@ aveva impugnato il provvedimento del 14/10/98 con cui gli era stato attribuito con decorrenza 5/3/98 il trattamento economico previsto per il primo dirigente della Polizia di Stato, anziché dal 5/11/94, termine risultante dal decorso di anni 15 quale servizio utile per l’attribuzione del trattamento economico superiore e, in subordine, dal 5/3/95, termine risultante dall’inclusione del periodo di sospensione inflitta con D.M. 16/7/98.
  2. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 28 Aprile 2009.
  3. Nel corso della stessa l’Amministrazione appellata ha prodotto documentazione (P.D.G. 52619 dell’8/10/2004 e nota del Dipartimento giustizia minorile del 17/3/09) dalla quale risulta che, nelle more, il rapporto di lavoro del dr. @@@@@@@ presso il Ministero della giustizia si è risolto per accertata permanente inabilità a decorrere dal 16/09/2004.
  4. Preso atto di ciò, non resta al Collegio che dichiarare la improcedibilità del ricorso principale presentato dal dr. @@@@@@@ e la conseguente improcedibilità di quello incidentale dell’Amministrazione della giustizia. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono trovare equa compensazione tra le parti.

    P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in epigrafe, dichiara improcedibili l’appello principale  e l’appello incidentale proposti.

     Spese del grado compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

            Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 aprile 2009, con l'intervento dei Signori:

     

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N.R.G. 4739/2003


 

RL