R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.182/2007

Reg. Dec.

N. 5144 Reg. Ric.

Anno 1999

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 5144 dell’anno 1999, proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Alianello, con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Dora, n.1;

c o n t r o

il Ministero di Grazia e Giustizia, e il Ministero del Tesoro, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, per legge con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l’annullamento

della sentenza del T.a.r. Lazio Roma, Sezione I n. 2493 del 4 settembre 1998;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006, il Consigliere Vito Carella;

Uditi, l’avvocato Alianello e l’avv. dello Stato Varrone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con il provvedimento impugnato in primo grado, il Ministero della Difesa ha respinto una istanza dell’odierno appellante, volta ad ottenere i benefici previsti dall’articolo 21, comma terzo, della legge 7 agosto, n.232, in quanto - come rilevato dalla Ragioneria Centrale del Ministero del Tesoro - difettavano entrambe le condizioni fissate dall’art.21, comma secondo, della legge in discorso.

Con la gravata sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato ha respinto il ricorso proposto dall’interessato, rilevando che le condizioni cui fa riferimento il comma 3 bis (essendo irrilevante l’erroneo riferimento ad un comma anziché ad un altro) non possono che essere tutti i presupposti (ivi compreso il termine perentorio di presentazione della domanda) cui è subordinata dal comma 2 la concessione del beneficio.

Con il gravame in esame, l’appellante ha chiesto che il ricorso di primo grado venga accolto, in relazione alla circostanza che se il legislatore avesse voluto porre un termine anche al personale dirigente richiamato al comma 3 bis per usufruire del previsto beneficio, avrebbe usato una diversa terminologia; né esiste obbligo di presentazione della domanda di quiescenza entro determinati termini che, se voluti dal legislatore, dovevano essere apposti o richiamati, ma come termini, non come condizioni.

L’Amministrazione appellata si è costituita nella presente fase del giudizio.

Il deducente ha ulteriormente illustrato le sue tesi con successiva memoria.

All’udienza del 31 ottobre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. - Nel presente giudizio, è controverso se spetti all’appellante il beneficio, previsto dall’art.21, comma terzo bis, della legge 7 agosto 1999, n.232, il quale attribuisce al personale della categoria cui appartiene l’interessato (dirigente dell’Amministrazione penitenziaria), che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, il vantaggio contemplato dall’art.13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (e, cioè, sei aumenti periodici di stipendio).

I commi cui si riferisce la predetta disposizione prevedono:

a) il comma 1, che “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n.668 all’articolo 2, commi 5, 6, 10 e all’articoo 3, commi 3 e 6 del presente decreto”;

b) il comma 2, che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e i trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”;

c) il comma 3, che “i provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991”;

d) il comma 3 bis, che “ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, si applica il beneficio dell’articolo 13 della L. 10 dicembre 1973, n. 804”.

2. – La tesi dell’appellante si basa sul presupposto che il comma 3 bis, allorquando fa riferimento alle condizioni di cui ai commi precedenti, si riferisca, per quanto riguarda il comma 2 (che interessa il caso di specie), all’aver compiuto 55 anni di età e 35 di servizio utile, giacchè detto comma prevederebbe come vere e proprie condizioni solo queste, mentre la presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione della predetta anzianità (o, per il personale che aveva già compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della disposizione, entro il 31 dicembre 1990) sarebbe un mero termine.

Senonchè, come ha correttamente osservato il TAR le condizioni di cui parla il comma 3 bis non possono che essere tutti i presupposti (ivi compreso il termine di presentazione della domanda) cui è subordinata dal comma 2 la concessione del beneficio, in quanto tale termine costituisce elemento che “condiziona” la concessione del beneficio e che può pertanto qualificarsi anch’esso come una condizione.

Difatti, l’art.21 della legge in questione riconnette la concessione del beneficio alla tempestività della relativa domanda di collocamento in quiescenza, oltrechè alla sussistenza, alla data di presentazione della stessa, degli altri due requisiti di anzianità anagrafica e di servizio.

Ora, non risulta che l’interessato abbia presentato domanda e tempestivamente; anzi, non poteva presentarla per le ragioni oltre considerate.

3. – E’ difatti dirimente, ai fini della pretesa dedotta, ulteriore argomento impeditivo.

La disposizione di favore in esame è finalizzata ad incentivare il collocamento in quiescenza anticipato del personale ivi contemplato, come è reso evidente dalla circostanza che il beneficio, decorso il termine previsto (30 giugno dell’anno di maturazione e, transitoriamente, 31 dicembre 1990), non può essere più accordato.

L’appellante, è stato collocato a riposo, per dimissioni, il 14.9.92 all’età di 62 anni dopo 43 anni di servizio utile.

Ne consegue, avendo maturato i previsti requisiti di anzianità anagrafica e di servizio alla data di entrata in vigore della disposizione, che era tenuto a presentare la relativa domanda di quiescenza entro il 31 dicembre 1990, e non a seguito delle dimissioni e con la lettera del 4.8.1992, preferendo invece permanere in servizio e così non usufruire della norma di agevolazione prevista per gli esodati, non anche per i dimissionari volontari oltre i termini di legge.

La pretesa reclamata non può perciò essere accolta, ostandovi il chiaro tenore di legge.

4. - Per le ragioni che precedono, l’appello in esame va respinto.

Attesa la natura della controversia e l’anno cui risale il ricorso di primo grado, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari dell’attuale grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori Magistrati:

Carlo Saltelli                   - Presidente f.f.

Carlo Deodato                 - Consigliere

Salvatore Cacace             - Consigliere

Sergio De Felice              - Consigliere

Vito Carella                     - Consigliere, est. 
 

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F.

Vito Carella           Carlo Saltelli    
 

                           IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

22 gennaio 2007

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Antonio Serrao

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N.R.G. 5144/1999


 

TRG