REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1836/2007

Reg.Dec.

N. 4916 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4916/2002, proposto da:

...OMISSISVLD...ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in via Catanzaro n. 9, Roma;

c o n t r o

- il Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del Ministro in carica, e la Direzione generale delle risorse forestali, montane ed idriche, in persona del Direttore generale in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sezione II-ter, n. 7519/2001, resa inter partes e concernente la denegata corresponsione di somme a titolo d’indennità di aeronavigazione.

      Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

      Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a. appellata;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore, alla pubblica udienza del 6 marzo 2007, il Consigliere Aldo SCOLA;

     Uditi, per le parti, l’avv. Giuseppe Agostini e l’avvocato dello Stato Barbara Tidore;

     Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

     Gli originari ricorrenti esponevano di essere piloti di elicottero, in possesso del relativo titolo e dell’idoneità al volo, in servizio presso il Centro operativo aeromobili del Corpo forestale dello Stato, percependo l’indennità di aeronavigazione prevista dall’art. 5, legge 23 marzo 1983 n. 78, nella misura di cui alla colonna 3, tab. II, ed erogata dalle altre Forze di Polizia al personale pilota nella misura di cui alla colonna 2 della tab. II, cit. legge n. 78/1983, previa determinazione semestrale il tipo del aeromobile adibito all’attività di volo.

     I ricorrenti hanno svolto e svolgono rilevante attività di aeronavigazione per l’assolvimento dei compiti e funzioni loro affidati, anche quali organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, comprese le attività di polizia forestale ed ambientale, di antibracconaggio, di monitoraggio, di soccorso e di protezione civile, oltre a quelle di lotta agli incendi boschivi (per la quale sono dotati di ulteriori idoneità professionali), nonché particolari interventi investigativi in collaborazione con la Magistratura (attività istituzionali identiche a quelle degli omologhi piloti della Polizia di Stato, Guardia di finanza ed Arma dei carabinieri, nonché delle Forze armate, con elicotteri Agusta Bell e Breda Nardi e con dotazione di mitragliette e pistole).

     I ricorrenti avevano promosso a suo tempo ricorso al T.a.r. Lazio per ottenere il riconoscimento del loro diritto alla maggiore indennità ma, con sentenza n. 847/1998, la medesima Sezione II-ter aveva dichiarato non ammissibile il ricorso in quanto, discendendo la determinazione tabellare della discussa indennità da atto autoritativo  inteso ad individuare il tipo di aeromobile adibito al servizio di aeronavigazione, non avrebbe potuto procedersi al riconoscimento del diritto se non previa procedura di istanza e diffida ad adempiere, per cui i ricorrenti, con istanza in data 11 gennaio 1999, invitavano il Ministero ad emanare il provvedimento e le determinazioni relative ai tipi di aeromobile adibiti alla loro attività ai fini della esatta erogazione dell’ indennità in esame.

     Con nota 16 febbraio 1999 la Direzione generale confermava l’attuale misura della indennità e non emanava alcun provvedimento di qualificazione degli aeromobili, deducendo la mancanza del presupposto giuridico in relazione alle specifiche tipologie di intervento degli elicotteri in dotazione al centro operativo del C.F.S..

     Donde il ricorso affidato a varie forme di violazione di legge ed eccesso di potere.

     La p.a. intimata non si costituiva in giudizio per resistere al gravame, che veniva poi respinto dai primi giudici, con sentenza prontamente impugnata dai soccombenti, che deducevano diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

     La p.a. appellata si costituiva in giudizio e resisteva all’appello.

     All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo una richiesta di declaratoria d’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse depositata dagli attuali appellanti.

D I R I T T O

     La legge 23 marzo 1983 n. 78, art. 5, tab. II, colonna 2, gradua diversamente il discusso emolumento, prevedendo l’erogazione della indennità n. 1 al personale con impiego operativo negli aviogetti, della n. 2 al personale navigante con impiego operativo in “velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri ed altri velivoli con armamento da guerra” e della  n. 3 e residuale (corrisposta agli attuali ricorrenti) al personale addetto ad “altri velivoli ed elicotteri”.

     L’erogazione della indennità è legata direttamente ed automaticamente ai suoi presupposti normativi, quali fissati dalla legge o da altri atti autoritativi eventualmente adottati sulla base della legge, al di fuori di ogni valutazione o apprezzamento sia pure latamente discrezionale, e pertanto non è consentito in siffatta materia avanzare profili di censura riconducibili a disparità di trattamento, illogicità, incoerenza o contraddittorietà.

     Avrebbe dovuto chiarirsi se detta indennità spettasse ai ricorrenti, non in relazione a quanto avviene in altri ordinamenti (quali Polizia di Stato, Guardia di finanza o Arma dei carabinieri), bensì esclusivamente in riferimento a presupposti vincolanti (costituiti dall’impiego operativo) ed al tipo di velivoli specificatamente in dotazione al Corpo forestale dello Stato, secondo quanto previsto dalla tab. II di cui sopra.

     Tanto premesso, deve, comunque, dichiararsi a questo punto cessata la materia del contendere, avendo la p.a., infine, aderito alle richieste degli attuali appellanti, del che deve qui solo prendersi atto. Le spese vanno compensate per giusti motivi tra le parti.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta,

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

      Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 6 marzo 2007, con l'intervento dei signori magistrati:

Gaetano  TROTTA    Presidente

Paolo  BUONVINO    Consigliere

Domenico  CAFINI    Consigliere

Aldo   SCOLA    Consigliere rel. est.

Francesco CARINGELLA    Consigliere 
 

Presidente

GAETANO TROTTA

Consigliere       Segretario

ALDO SCOLA      VITTORIO ZOFFOLI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il....24/04/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 4916/2002


 

FF