REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1850/2008

Reg.Dec.

N. 8412 Reg.Ric.

ANNO   2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8412/06 proposto dal sig. @@@ @@@, rappresentato e difeso dall'avv. ..

contro

il MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sez. II, n. 1582/06 del 31.7.2006; 

       Visto il ricorso con i relativi allegati;

       Visti gli atti tutti della causa;

       Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2008 relatore il Consigliere ..

       Udito l’avv. ... per delega dell’avv. ..

       Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O E D I R I T T O

       Attraverso l’atto di appello in esame, notificato il 18.9.2006, si contesta la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, n. 1582/06 del 31.7.2006, che non risulta notificata, nella quale si respinge il ricorso proposto dal sig. @@@ @@@ (attuale appellante), avverso il proprio trasferimento per incompatibilità ambientale, disposto con decreto del Capo della Polizia di Stato in data 5.6.2006.

       Nella citata sentenza – emessa in forma semplificata ex art. 26, commi 4 e 5 della legge 6.12.1971, n. 1034, nel testo introdotto dall’art. 9 della legge 21.7.2000, n. 205 – si sottolinea come il trasferimento di un dipendente pubblico per incompatibilità ambientale non  risponda  a scopi sanzionatori e prescinda dalle responsabilità del diretto interessato, avendo finalità di tutela del prestigio e del corretto funzionamento dell’Amministrazione, senza che tali finalità possano essere condizionate dalle condizioni personali e familiari del dipendente stesso.

       Nell’atto di appello si afferma che il trasferimento dell’assistente di Polizia in questione, disposto a norma dell’art. 55 del D.P.R. 24.4.1982, n. 335, sarebbe privo dei necessari presupposti, in quanto riferito ad un procedimento penale non ancora concluso, senza che le risultanze delle indagini consentano di ritenere accertato quel “coinvolgimento del dipendente in un vasto giro di sfruttamento della prostituzione”,  che costituisce il presupposto del provvedimento impugnato.

       Pur riconoscendo, inoltre, l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, nell’esercizio del potere di cui trattasi, risulterebbe illogico il disposto spostamento dell’interessato in una località distante oltre 400 Km. dall’abitazione appena acquistata e dal luogo di residenza dei familiari, senza alcuna valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati coinvolti.

       L’Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio.

       Premesso quanto sopra e valutata la documentazione in atti, il Collegio ritiene che l’appello non possa trovare accoglimento.

       E’ vero, infatti, che il citato art. 55 D.P.R. 335/1982 dispone, al terzo comma, che “nel disporre il trasferimento d’ufficio” l’Amministrazione debba tenere conto “delle esigenze di servizio ed anche delle situazioni di famiglia”, oltre che dell’eventuale servizio già prestato in sedi disagiate; la stessa giurisprudenza, inoltre, ha sempre sottolineato che gli scopi di interesse pubblico, perseguiti attraverso il trasferimento per incompatibilità ambientale, debbono essere raggiunti col minimo possibile sacrificio dell’interesse privato e, quindi, senza trascurare le esigenze personali e familiari del dipendente da trasferire (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 6.9.2005, n. 4531; Cons. St., sez. IV, 5.4.2005, n. 1486).

       E’ anche vero, però, che l’interesse pubblico alla tutela del buon andamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione debbono, in ogni caso, ritenersi prevalenti, ai fini della individuazione della sede ritenuta più opportuna (Cons. St., sez. VI, 21.3.2006, n. 1504; Cons. St., sez. IV, 2.9.1987, n. 516, 6.3.1990, n. 155 e 26.10.1992, n. 928).

       Nella situazione in esame, l’Amministrazione ha ampiamente documentato una situazione indiziaria di non lieve entità, non solo in relazione al procedimento penale in corso, a carico dell’agente in questione, per sfruttamento della prostituzione, ma anche circa assidue frequentazioni del medesimo con malavitosi e soggetti implicati in traffico di sostanze stupefacenti, “dopanti” o “anabolizzanti”, con ulteriore saltuario svolgimento di attività di “accompagnatore e guardia-spalle di un principe saudita”, nonché con rilevato tenore di vita, comunque, incompatibile con la retribuzione percepita da un agente di Polizia. 

       In tale situazione, ritenuti rilevanti e determinanti tali fatti in relazione al trasferimento per incompatibilità ambientale appare sicuramente inadeguata l’affermazione dell’appellante di avere interrotto determinate frequentazioni e di non trovarsi più in una situazione di incompatibilità, perché passato dal compartimento di Polizia Stradale “Emilia Romagna” di Casalecchio di Reno al Commissariato S.Viola di Bologna; ragionevoli, invece, possono ritenersi le conclusioni dell’Amministrazione, che – tenuto conto anche di nove precedenti richiami disciplinari – ha ritenuto dover  destinare l’agente di cui trattasi ad una sede non prossima al luogo delle frequentazioni “radicate in ambito bolognese e regionale emiliano”.

       Preso atto di quanto sopra, lo spostamento nella sede di Aosta non appare illogico né eccessivamente penalizzante, tenuto conto anche dell’assenza, nel caso di specie, di vincoli coniugali e di figli minori del diretto interessato, quali rapporti familiari verosimilmente più impegnativi di quelli riferibili ai genitori, dei quali non vengono segnalate particolari situazioni di disagio e che anzi, in base a dichiarazioni rese, erano essi stessi in grado di provvedere ad esigenze del proprio congiunto.

       Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ritiene di compensarle tenuto conto dei diversi indirizzi giurisprudenziali, ravvisabili in rapporto alla situazione controversa dedotta in giudizio.

P. Q. M.

       Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,  RESPINGE il ricorso in appello indicato in epigrafe.

       Compensa tra le parti le spese di giudizio.

       Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

       Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:


 

Presidente

Consigliere       Segretario

 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...22/04/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 8412/2006


 

FF