REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1885/09

Reg.Dec.

N. 99 Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 99/2004, proposto dal sig. @@@@@@@ @@@@@@@ rappresentato e difeso dagli Avv.ti -

contro

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, Sezione I, n. 6052/2002 in data 5 novembre 2002, resa inter partes; 

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 il Consigliere -

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Puglia, sede di Lecce, il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, Sovrintendente della Polizia di Stato, chiedeva il riconoscimento del suo diritto ad ottenere il pagamento delle indennità di missione, nonché il rimborso delle spese di trasporto, vitto ed alloggio relative agli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 per i viaggi compiuti verso Bari, Napoli e Caserta allo scopo di espletare gli accertamenti medico legali previsti dalla legge per il suo collocamento in aspettativa a causa di un’infermità, riconosciuta dipendente da causa di servizio, chiedendo quindi la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme, con rivalutazione monetaria ed interessi

     Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione I, accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condannava il Ministero dell'interno alla corresponsione, in favore del ricorrente, del trattamento economico di missione (indennità ordinaria e rimborso delle spese documentate) in relazione alle trasferte effettuate, su disposizione impartita dall'Amministrazione, per accertamenti medici eseguiti presso la città di Bari negli anni dal 1996 al 2001, nonché presso le città di Napoli e Caserta limitatamente a quelle sfociate in esito positivo per il ricorrente stesso in riforma del giudizio di idoneità al servizio, espresso dalla commissione medica ospedaliera di prima istanza, oltre agli interessi legali della data di maturazione fino al soddisfo.

     Avverso la predetta sentenza insorge il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ chiedendo il suo annullamento nella parte che l'ha visto soccombente e l'integrale accoglimento del ricorso di primo grado.

     Con ordinanza n. 811 in data 24 febbraio 2004 è stata respinta l’istanza cautelare.

     Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto dell'appello.

     Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

     La presente controversia riguarda il diritto dell’appellante a ricevere il pagamento delle indennità di missione, nonché il rimborso delle spese di trasporto, vitto ed alloggio, in relazione alle numerose trasferte effettuate per essere sottoposto alle numerose visite mediche che si sono rese necessarie per gli accertamenti relativi all’aspettativa spettante per un’infermità dal quale è affetto, riconosciuta dipendente da causa di servizio.

     I primi giudici hanno accolto le sue domande nella parte in cui riguardavano gli accertamenti di prima istanza; hanno respinto quelle relative agli accertamenti effettuati su richiesta dell’appellante, in applicazione dell’art. 32, penultimo comma, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

     L’appellante contesta la tesi dei primi giudici, affermando che il richiamato art. 32 riguarda le patologie non dipendenti da causa di servizio, mentre nel caso di specie, nel quale l’appellante è affetto da infermità dipendente da causa di servizio, si applicano gli artt. 35 e seguenti del medesimo D.P.R., che non contengono analoga limitazione.

     La ricostruzione proposta dall’appellante non può essere condivisa.

     Gli artt. 35 sgg. (capo II del titolo IV) del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, non disciplinano l’imputazione delle spese del procedimento per il collocamento in aspettativa degli impiegati statali per gli effetti di infermità dipendenti da causa di servizio.

     Da ciò consegue che la materia è regolata dal precedente capo I, nel quale si trova l’art. 32, quarto comma, applicato dai primi giudici.

     L’interpretazione proposta è avvalorata da considerazioni di ordine sistematico.

     Invero, i benefici spettanti ai dipendenti statali, affetti da infermità dipendenti da causa di servizio, sono quelli stabiliti dalla legge, secondo un sistema che deroga al regime vigente per i dipendenti privati ed anche al regime dei dipendenti statali, affetti da malattie di diversa origine.

     I suddetti benefici, quindi, devono essere espressamente previsti.

     L’appellante pretende di aggiungere ai benefici espressamente disciplinati un ulteriore vantaggio, dal quale sono esclusi i dipendenti affetti da infermità non dipendente da causa di servizio, consistente nello svolgimento degli accertamenti da lui richiesti godendo del trattamento previsto per gli accertamenti disposti dall’Amministrazione anche quando questi abbiano dato esito per lui sfavorevole, come nel caso che ora interessa.

     Osserva il Collegio come la pretesa dell’appellante sia priva di base normativa; appare quindi condivisibile la tesi dei primi giudici.

     Le ulteriori considerazioni dell’appellante, il quale lamenta l’eccessiva durata del procedimento, non possono poi condurre a diverse conclusioni, in quanto attinenti a profili di mera equità, senza evidenziare un presupposto normativo per la concessione dell’ulteriore beneficio richiesto.

     In conclusione, l’appello deve essere respinto.

     Sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.

     Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

-
 

Presidente

-

Consigliere       Segretario


 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/03/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 99/2004


 

CA