N.1973/2006
Reg. Dec.
N. 1705
Reg.Ric.
Anno 2002
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 1705/2002, proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Bellotti ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via G. Bettolo, n. 22;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, sezione I, n. 908 del 28 maggio 2001.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Abbamonte su delega dell'avv. Bellotti e l'Avvocato dello Stato De Felice;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
9.1.- Dalla ricostruzione in fatto emerge che l'amministrazione militare ha adottato i provvedimenti impugnati senza incorrere nel lamentato difetto di motivazione ovvero contraddittoriamente rispetto alle risultanze degli accertamenti sanitari.
Non è risultato che la nuova commissione sia stata condizionata dalle conclusioni della precedente.
Sotto tale angolazione non può accogliersi la richiesta di c.t.u. reiterata a pagina 37 del gravame.
La possibilità di accesso diretto al procedimento tecnico seguito dall'amministrazione e, a monte, ai criteri tecnici prescelti, non conduce a ritenere che si possano con facilità registrare incongruità nella scelta degli accertamenti di diagnostica strumentale cui venga sottoposto il militare, nè le conclusioni del collegio medico militare possono essere scalfite dalle osservazioni del consulente di parte; che, anzi, queste ultime di regola non prevalgono non essendo in grado di valutare le imprescindibili e particolari esigenze dell'amministrazione militare. In ogni caso, infatti, la natura degli accertamenti demandati agli organismi sanitari militari è tale da consentire solo un sindacato di tipo estrinseco o debole (cfr. Cons. St., sez. IV, 6405 del 2004; sez. IV, 10 febbraio 2000, n. 715).
Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della L. 23 dicembre 1978, n. 833 - istituzione del servizio sanitario nazionale - in forza del combinato disposto dagli artt. 6 lett. z) e 14, lett. q), gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico legale concernente il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, è affidata ai relativi servizi sanitari, stante la completa autonomia di questi ultimi rispetto a quello nazionale civile (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 719 del 2004; sez. IV, n. 2806 del 2001/ord.).
L'oggetto dell'accertamento tecnico (e dei quesiti a monte posti dal giudice al perito), non può mai comportare la sostituzione delle valutazioni di quest'ultimo a quelle caratteristiche dell'amministrazione, che, in base al principio di separazione dei poteri sotteso al nostro ordinamento costituzionale, è l'unico soggetto in grado di apprezzare, in via immediata e diretta, l'interesse pubblico rimesso alle sue cure dalla legge; non è dunque possibile affidare al giudizio del c.t.u. la valutazione di aspetti inerenti il contenuto tecnico della scelta effettuata dalle commissioni mediche militari, non ricorrendo nelle controversie di tal genere, un'ipotesi di giurisdizione di merito del giudice amministrativo (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 6405 del 2004; sez. IV, n. 6394 del 2004, in questa vicenda il giudice ha stigmatizzato l'operaio del c.t.u. che si era completamente sostituito al giudizio tecnico discrezionale sulla idoneità sanitaria militare del candidato giungendo all'attribuzione del coefficiente di idoneità ed a riformulare, nella sostanza, la stessa direttiva tecnica 19 aprile 2000; sez. IV, n. 719 del 2004; sez. 4 novembre 2000, n. 6004; sez. IV, 15 maggio 2001, n. 2805; sez. IV, 26 giugno 2000, n. 3600).
Le commissioni mediche militari, a loro volta, devono fare applicazione di tali norme tecniche, le quali, se contestate in sede giurisdizionale (ma non è questo il caso), devono essere espressamente impugnate, e, in quanto manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa in ambito medico legale, risultano in ogni caso non sindacabili dal giudice amministrativo (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6394; sez. IV, 22 febbraio 2000, n. 1003/ord.).
Nel caso di specie è stata fatta corretta applicazione sia del d.m. del 1999 che del d.m. n. 114 del 2000 - regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare - .
In particolare sia l'art. 15, lett. o) del d.m. del 1999 che l'art. 16, lett. o) del d.m. n. 114 del 2000 cit. prevedono tra le cause di inidoneità al servizio militare i disturbi dell'umore e quelli nevrotici.
La direttiva del ministero difesa 19 aprile 2000 - per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare - prevede espressamente, all'art. 16, lett. o), la diagnosi di disturbi nevrotici e dell'umore anche senza sintomi, facendo espresso riferimento per i militari già incorporati (come il ...OMISSIS....) anche alle difficoltà adattative o a modalità comportamentali registrate a carico del soggetto (tale analisi è stata specificamente effettuata dalla commissione che preso in esame, fra i tanti elementi, anche la difficoltà di inserimento del ...OMISSIS.... in un reparto operativo e la sua destinazione al servizio mensa).
Nell'accertamento delle infermità ed imperfezioni, gli organi tecnici a tale scopo preposti per ciascuna Forza armata e Corpo, dovranno rispettare le direttive tecniche in questione, salva la possibilità di derogarvi, con adeguata motivazione che renda esplicite le ragioni che hanno indotto a discostarsene (cfr. ex plurimis Cons.St., sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6394, relativa all'accertamento dell'idoneità sanitaria di un carabiniere ausiliario ai fini della ferma quadriennale).
L'idoneità psico-fisica richiesta per l'arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica - ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze armate - che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche di carattere non patologico; il riscontro di siffatta prestanza fisica è demandato ad un apprezzamento tecnico discrezionale di spettanza dell'amministrazione (cfr. all'interno di un consolidato orientamento, Cons. St., sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2936; sez. IV, 22 marzo 2005, n. 1482/ord.; sez. IV, n. 6394 del 2004 cit.; sez. IV, 25 agosto 2003, n. 4808, fattispecie relative a diniego di arruolamento di allievo finanziere; sez. IV, 13 marzo 2001 n. 1634/ord., fattispecie in tema di arruolamento nella Polizia di Stato, negato perchè l'aspirante risultava soggetto emotivamente instabile e privo di capacità di autocontrollo all'esito del test di Rorschoch; sez. IV, 4 aprile 2000, n. 1715/ord., fattispecie in tema di arruolamento nella Guardia di finanza).
In base ai su menzionati regolamenti, per il reclutamento dei militari volontari o in s.p.e. possono essere richiesti requisiti sanitari accertati in modo più rigoroso rispetto ai soggetti che provengono dalla leva, fermati o raffermati (cfr. sul punto Cons. St., sez. IV, 31 agosto 2004, n. 4075/ord., inedita, fattispecie relativa a reclutamento di carabiniere in s.p.e., dove si afferma che occorre sempre distinguere l'idoneità richiesta per l'arruolamento volontario da quella necessaria per assolvere il servizio militare di leva; sez. IV, 13 marzo 2001, n. 1632/ord. inedita, fattispecie in tema di esclusione dell'arruolamento in s.p.e. nell'Esercito, in un concorso riservato agli ufficiali di complementi raffermati, in cui l'aspirante era stato scartato perchè privo del senso cromatico normale richiesto espressamente dal bando, in aggiunta al livello minimo considerato dal d.m. n. 114 del 2000 cit., accertato con l'uso delle tavole pseudocromatiche di Ischihara).
Alla diversità dello status e dei compiti del militare effettivo rispetto a quello ausiliario, corrisponde analoga differenziazione per quanto riguarda i requisiti di idoneità psicofisica, pertanto legittimamente l'amministrazione esclude dal reclutamento l'aspirante che non sia in possesso dei necessari requisiti psicofisici risultando irrilevante che lo stesso sia stato in precedenza riconosciuto idoneo quale ausiliario (cfr. Cons. St., sez. IV, 18 settembre 2001, n. 5212/ord., fattispecie relativa a reclutamento di carabiniere effettivo).
Per concludere sul punto giova evidenziare che nel provvedimento impugnato la commissione di seconda istanza ha fatto preciso (ed insindacabile per tutte le ragioni dianzi esposte), riferimento alla fragilità e labilità del carattere del ...OMISSIS.... «con difficoltà nella gestione degli impulsi che situazioni di stress normalmente riscontrabili nel servizio d'istituto dell'Arma dei C.C. possono rendere manifesti con conseguenti reazioni e comportamenti non adeguati».
11.- A tanto consegue la reiezione del gravame e la conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2005, con la partecipazione di:
Stenio RICCIO Presidente
Pier Luigi LODI Consigliere
Antonino ANASTASI Consigliere
Vito POLI, Estensore Consigliere
Bruno MOLLICA Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vito Poli Stenio Riccio
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
10 aprile 2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao
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N.R.G. 1705/2002
RL