REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.20/2008

Reg.Dec.

N. 1078 Reg.Ric.

ANNO   2005

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1078/2005, proposto dal Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica e dal Questore dell’Aquila pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

contro

–  ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Lopardi e domiciliato presso Luigi Gardin, in Roma alla via Laura Mantegazza n. 24;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, sede di l’Aquila n. 957, del 2 settembre 2004.

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata con relativo appello incidentale contro il Ministero dell’Interno depositato il 22/3/2005;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore all’udienza del 6 novembre 2007 il Consigliere Francesco Bellomo e uditi per le parti l’avv. dello Stato Melillo e l’avv. Lopardi;

     Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

     1. Con quattro separati ricorsi proposti contro il Ministero dell’Interno e il Questore dell’Aquila dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... domandava:

     1) l'annullamento del provvedimento con cui si è disposto il recupero degli assegni familiari, nonché per il riconoscimento del diritto alla corresponsione di  detti assegni;

     2) il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli assegni familiari, l’assoggettamento all’aliquota del 12,50% di interessi e rivalutazione, nonchè la corresponsione della rivalutazione monetaria;

     3) l’annullamento del conguaglio Irpef a debito, l’applicazione dell’aliquota del 12,50% sugli interessi legali e l’assoggettamento a tassazione separata degli emolumenti arretrati;

     4) la declaratoria del diritto al pagamento delle ferie non godute.

     A fondamento del ricorso, premesso di essere stato prima destituito e poi reintegrato nel posto di lavoro (vice-sovrintendente della Polizia di Stato) a seguito della sentenza del TAR Abruzzo n. 307/2002, deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

     Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno e il Questore dell’Aquila.

     Con sentenza n. 957 del 2.2.94 il TAR, riuniti i ricorsi, accoglieva il primo e rigettava gli altri.

     2.  La sentenza è stata appellata dal Ministero dell’Interno e dal Questore dell’Aquila nella parte in cui accoglie il primo dei ricorsi introduttivi. Si è costituito per resistere all’appello ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., che propone altresì ricorso incidentale sul capo di sentenza che decide l’ultimo dei ricorsi di primo grado, relativo alla domanda di riconoscimento del diritto al pagamento delle ferie non godute.

     La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 6 novembre 2007.

D I R I T T O

     1. L’appello principale è inammissibile.

     2. La sentenza appellata in via principale ha accolto il ricorso proposto avverso l’atto del 4.11.2003 di ripetizione dell’importo di € 3.948,34 percepiti da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... per undici mesi (1.8.02 - 30.6.03) a titolo di assegni familiari che non sarebbero dovuti.

     A sostegno della decisione il giudice di primo grado ha posto tre distinti ordini di ragioni.

     Innanzitutto l’illegittimità del provvedimento per violazione dell’art. 7 L. 241/90, perché non è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di recupero della somma.

     In secondo luogo ha ravvisato la violazione della propria sentenza 721/2002 e della successiva ordinanza n. 414/2002. Con la citata sentenza, di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato n. 307/2002 (che annullata la destituzione dall’impiego dello ...omissismsmvld....), si era dato atto che la richiesta del ricorrente riguardava il pagamento di stipendi, indennità, arretrati, ferie non godute, adeguamento T.F.R., ecc., in virtù del principio della piena e integrale restituito in integrum del ricorrente, la cui destituzione era stata annullata da questo  Tribunale; disponendo per la piena e completa esecuzione della sentenza 307/2002. Nell’ordinanza successiva, di nomina del Commissario ad acta, si rilevava che l’Amministrazione non aveva tra l’altro provveduto a pagare interessi e rivalutazione, “né importi per assegni familiari”. 

     In terzo luogo il TAR ha ravvisato che il provvedimento di ripetizione non era neppure fondato nel merito.

     2. Con l’appello principale l’Amministrazione aggredisce solo l’ultimo punto della decisione. E’ orientamento consolidato che, in applicazione dei principi processuali sull’interesse ad agire, l’appello proposto avverso una sentenza fondata su plurime rationes decidendi che ne censuri una sola è inammissibile, posto che l’accoglimento dello stesso non sarebbe idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata.

     3. L’appello incidentale è irricevibile.

     Trattasi, infatti, di appello incidentale autonomo (o improprio), siccome rivolto avverso un capo della sentenza autonomo da quello impugnato con l’appello principale e volto a far valere un autonomo interesse (nella specie il diritto al pagamento delle ferie non godute, negato dal TAR). A detto appello si applica il termine – di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza – previsto per l’appello principale (sulla questione si veda l’ampio excursus contenuto nella decisione della Sezione n. 1736/07).

     La sentenza è stata notificata il 19.11.04, l’appello incidentale è stato proposto il 10.03.05, sicché è tardivo. 

     4. Entrambi gli appelli, dunque, non vanno a segno. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. 
 

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara inammissibile l’appello principale e irricevibile l’appello incidentale.

     Compensa le spese del giudizio tra le parti.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 6 novembre 2007, con l'intervento dei sigg.ri:

Claudio Varrone   Presidente

Carmine Volpe                        Consigliere

Paolo Buonvino                                 Consigliere

...omissismsmvld.... Scola                                         Consigliere

Francesco Bellomo   Consigliere Est.

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere       Segretario

FRANCESCO BELLOMO                                  STEFANIA MARTINES 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

Il 7/01/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 1078/2005


 

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