La scarsa pubblicità di data, ora e luogo di esame dei plichi determina l'annullamento della procedura

            REPUBBLICA ITALIANA   N. 3844/09  REG.DEC.

          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   N. 2238/08 REG. RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  - Quinta  Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul ricorso in appello n. 2238/2008 del  20/03/2008, proposto dal Comune di @@@@@@@ rappresentato e difeso dall’avv. ..

contro

..

..

e nei confronti della

..

    per la riforma

della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI - Sezione prima n. 448/2008 ;

Visto l’atto di appello con i rel@@@@@@@vi alleg@@@@@@@;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

    Alla pubblica udienza del 03 Marzo 2009, relatore il Consigliere .

FATTO E DIRITTO

1 Con la sentenza appellata i primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto da @@@@@@@ s.p.a., in proprio  e quale capogruppo di @@@@@@@ costituenda con @@@@@@@ s.p.a,, avverso gli atti rel@@@@@@@vi alla  procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di “gestione delle aree di sosta a pagamento per 800 posti auto”, per cinque anni, indetta  dal Comune di @@@@@@@ e culminata con l’aggiudicazione in favore di Maggioli s.p.a..

Appella il Comune  di @@@@@@@.

Si sono costituite le parti in epigrafe specificate.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 3 marzo 2009 la causa è passata in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Non merita accoglimento, in primo luogo, la censura tesa a denunciare la tardività del ricorso di primo grado. I vizi dedotti nei confronti della disciplina di gara, in punto di omessa indicazione delle notizie rel@@@@@@@ve a luogo ed ora di apertura dei plichi, non sono infatti tali da impedire ex ante un esito favorevole della procedura per il ricorrente  e, quindi, da produrre una lesione immediata della rel@@@@@@@va sfera giuridica, concretizzatasi solo a seguito dell’esito neg@@@@@@@vo della procedura. Deve quindi escludersi la natura immediatamente  lesiva della lex specialis con il connesso effetto preclusivo sortito dalla rel@@@@@@@va omessa  impugnazione in via immediata.

2.2 Sono del pari infondate le censure tese  a denunciare il merito della decisione di primo grado.

Si deve rammentare, in punto di fatto, che il  bando di gara, licenziato dall’Amministrazione Comunale di @@@@@@@, per l’affidamento della gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio dell’ente (800 posti auto), non reca l’indicazione alcuna  circa data, ora e luogo di apertura delle offerte.  Detta omissione è parimenti riscontrabile  nel capitolato speciale e nel disciplinare. Segnatamente, tale ultimo atto di gara prevede, al fol. 9, che la gara avrebbe avuto inizio “nella data e alle ore di cui al bando di gara, presso il Comando Polizia Municipale della stazione appaltante, sito in @@@@@@@, Piazza Vescovado 2”, senza alcuna indicazione in ordine alla data ed all’ora dell’apertura delle buste vista l’assenza di ogni indicazione in seno al bando di gara al quale si fa un incomprensibile rinvio.

Tali essendo i connot@@@@@@@ della vicenda che occupa in punto di fatto, si deve convenire con l’assunto del Primo Giudice secondo cui dette carenze degli atti di gara in punto di specificazione della data e dell’ora fissata per l’apertura dei plichi e per l’esame dei requisiti d’ammissione alla procedura hanno finito per rendere   riservata, anziché pubblica, in violazione della qualificazione come pubblica recata dal disciplinare,  la prima seduta della Commissione, tenuta  in data 13 giugno 2007.  Detta condotta integra la denunciata violazione dell’inderogabile pubblicità delle sedute di gara.

Segnatamente, anche ad accedere alla tesi dell’appellante secondo cui, vertendosi in tema di concessione di servizi, non troverebbe applicazione il disposto letterale dell’art. 64, comma 4, del codice dei contratti pubblici, deve comunque ritenersi  che venga in rilievo,  anche per dette procedure, il principio generale, sotteso a tale norma, che impone un’adeguata comunicazione delle notizie rel@@@@@@@ve a data, luogo ed ora delle operazioni, sì da consentire l’effettiva pubblicità e la concreta possibilità di partecipazione  da parte dei soggetti interess@@@@@@@.

Detti parametri di adeguatezza e proporzionalità delle misure inform@@@@@@@ve  non risultano nella  specie  rispettate   per effetto della mera affissione all’albo pretorio. In disparte  il difetto della rel@@@@@@@va prova, deve infatti ritenersi  che detta misura  generale di pubblicità, non presenti la stesso grado di conoscibilità della lex specialis. In assenza di un rinvio a  detta formalità da parte  degli atti di gara ed in mancanza  di  indicazioni puntuali in seno a detti ultimi, si deve opinare che solo un atto avente la medesima pubblicità del bando ovvero  una comunicazione personalizzata avrebbe potuto rispettare il principio generale di trasparenza sotteso alla norm@@@@@@@va primaria.

Si deve soggiungere che non assume rilievo alcuno il dato della presenza dei rappresentanti di due delle quattro imprese partecipanti, posto che, al contrario, proprio l’assenza di due dei quattro soggetti interess@@@@@@@ dimostra l’insussificienza delle misure comunic@@@@@@@ve adottate. E’  poi un’illazione sguarnita di alcun supporto probatorio l’affermazione secondo cui la  mandante @@@@@@@ s.p.a.,  avente  sede presso lo stesso Municipio di @@@@@@@, avrebbe dovuto avere notizia della pubblicazione di  tali informazioni all’albo dell’ente.

Si deve allora concludere che  risulta nella specie violato  il principio della pubblicità di talune fondamentali fasi della gara, con conseguente invalidità di tutti gli atti della procedura selettiva, senza che rilievi l’assenza di prova dell’effettiva  lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministr@@@@@@@va, le cui conseguenze neg@@@@@@@ve non sono  apprezzabili ex post ( vedi Consiglio Stato , sez. V, 04 marzo 2008 , n. 901).

3 Le considerazioni svolte conducono alla reiezione del  ricorso. In  difetto  di rituale appello non sono invece  suscettibili di esame le ulteriori censure mosse alla sentenza di prime cure dalla controinteressata -

Le  spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’appellante, in favore  dell’@@@@@@@, nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00).

    P.Q.M.

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello.

      Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio nella misura in motivazione specificata.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministr@@@@@@@va.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3 Marzo 2009 con l’intervento dei Sigg.ri:

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ESTENSORE    IL PRESIDENTE

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IL SEGRETARIO


 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

                                                  il   16/06/2009                                           

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

P. IL DIRIGENTE

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                                                                                                     2238/2008



 

MGR