R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.200/2005

Reg. Dec.

N. 6175 Reg. Ric.

Anno 2004

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso per regolamento di competenza n. 6175 del 2004, proposto da Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t., ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,   

c o n t r o

(omissis),non , costituitosi in giudizio nella presente fase

per sentir dichiarare

la competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del T.a.r. Lazio, con sede in Roma, sul ricorso proposto dal sig. (omissis)  davanti al T.A.R. per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, per ottenere la condanna al risarcimento del danno derivante dall’illegittima esclusione dal reclutamento come agente ausiliario di P.S.

  Visto il ricorso con i relativi allegati;

   Data per letta alla Camera di Consiglio del 30 novembre 2004, la relazione del Consigliere Sandro Aureli, nessuno è comparso per le parti;

   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;         


 

F A T T O

Con ricorso proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione di Reggio Calabria, il sig. (omissis) chiedeva la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle somme, anche a titolo di risarcimento del danno, non percepite dal mese di novembre 1996, al 29 novembre 1999 e dal 30 maggio al 3 gennaio 2003, per aver diritto alla ricostruzione della carriera dal punto di vista giuridico ed economico, tenendo conto del servizio non svolto per esclusiva colpa dell’Amministrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei di credito al soddisfo, e delle somme per i danni derivanti dalla mancata assegnazione nella sede di Catania, per i disagi da stress subiti ed il vulnus alla professionalità, per effetto degli illegittimi comportamenti dell’amministrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria Con istanza per regolamento di competenza, notificata il 10 febbraio 2004 e depositata il successivo 20 stesso mese, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli rilevava che il ricorso è rivolto ad ottenere la tutela risarcitoria conseguente alla illegittimità del provvedimento di esclusione dal reclutamento come agente ausiliario di P.S. del proponente, la quale ai sensi dell’art.7 della legge n.1034 del 1971, nella nuova formulazione introdotta con la legge n.205 del 2000, viene concentrata presso il Giudice Amministrativo.

Conseguentemente la cognizione del ricorso rientra nella cognizione del T.A.R. del Lazio sede di Roma già competente ex art. 3 della detta legge n.1034 sul provvedimento fonte dell’illecito e del danno lamentato.

Con Ordinanza n. 467 del 2004, pronunciata nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2004 il T.A.R. della Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, rilevato che la parte ricorrente non ha aderito alla suddetta istanza e considerati non sussistenti i presupposti per dichiarare la manifesta infondatezza del regolamento proposto, ha disposto la trasmissione del ricorso al Consiglio di Stato per l’individuazione del giudice competente.

L'originario ricorrente si è costituito in questa fase, rilevando che ha la propria sede di servizio a Reggio Calabria ed è quindi quest’ultima a determinare la sede del giudice competente per territorio a decidere in base al c.d. foro della sede di servizio di cui all’art.3 comma secondo, della legge n.1034 del 1971.

Alla stessa conclusione si perviene in base all’art. 413 c.p.c. 5° comma, posto che la norma espressamente individua il giudice competente per territorio per le controversie relativa ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto.

L'istanza è stata trattenuta in decisione alla Camera di Consiglio del 30 novembre 2004  .

D I R I T T O

     La corretta qualificazione della domanda al fine della competenza territoriale è rilevante, nel presente giudizio.

     Il sig. (omissis), con ricorso originariamente avanzato dinanzi al TAR Sicilia, Sezione di Catania, ma successivamente, su adesione delle parti, trattato per competenza dal TAR del Lazio, concernendo atto emesso da Autorità centrale, nell’ambito di una procedura concorsuale tenutasi a Roma e valida su tutto il territorio nazionale, ha impugnato il provvedimento del settembre 1996, che lo escludeva per inidoneità fisica dal reclutamento quale Agente ausiliario nella Polizia di Stato .

     Il TAR del Lazio sede di Roma in data 26 ottobre 2002 ha emesso una pronuncia di accoglimento del suddetto ricorso e, successivamente, il 21 dicembre 2002 l’Amministrazione centrale ha emesso, con riserva, il provvedimento di nomina in servizio del ricorrente dal 3 gennaio 2003.

     Indi il sig (omissis) ha adito il TAR Calabria Sezione di Reggio Calabria, al fine di ottenere i diritti patrimoniali consequenziali e risarcitori, in relazione ai crediti maturati dall’esclusione dal concorso del 1996, alla nomina in servizio del 3 gennaio 2003.

     Non ha quindi promosso ricorso per l’ottemperanza essendo stata eseguita dall’Amministrazione la sentenza del TAR del Lazio, bensì ha proposto domanda autonoma, a seguito di annullamento di provvedimento illegittimo, ex art.7 della legge n. 205 del 2000, che riconosce al giudice amministrativo “nell’ambito della sua giurisdizione, “il potere di disporre il risarcimento sia in forma specifica, che per equivalente.

     Il significato della norma è certamente quello di attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione sulle domande risarcitorie sia nell’ambito della giurisdizione esclusiva che di quella di legittimità.

     Nel caso in esame v’è domanda di risarcimento in forma specifica per la parte riguardante le somme corrispondenti alle retribuzioni non corrisposte, v’è domanda per equivalente, relativamente alla mancata assegnazione alla sede di Catania, ai disagi da stress subiti , al vulnus alla professionalità.

     Il ricorrente ha invocato ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, le norme del codice di procedura civile, e segnatamente l’art.413 c.p.c., che lo indicherebbe in relazione alla sede dell’ufficio nel quale il dipendente della pubblica amministrazione presta servizio.

     Ma è del tutto evidente che nella fattispecie, per quanto già esposto, non si è in presenza di una causa di lavoro, neppure sotto la categoria della controversia in materia di  pubblico impiego.

     Né, pare al collegio, possano essere utilizzati gli artt.19 e 20 dello stesso c.p.c., posta l’esistenza, come si dirà oltre, di una soluzione normativa nell’ambito delle norme che regolano il processo amministrativo, quanto meno nel caso di giudizio risarcitorio autonomo, seguente ad annullamento di provvedimento illegittimo, come in fattispecie.

     In tal senso vale richiamare l’orientamento dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha di recente ritenuto che rispetto ai giudizi risarcitori ha carattere pregiudiziale necessario il giudizio di annullamento dell’atto amministrativo (C. Stato, ad. plen., 26 marzo 2003, n. 4).

     La pregiudizialità necessaria tra giudizio di annullamento e giudizio risarcitorio comporta una intima connessione tra i due giudizi, sicché sembra corretto applicare ai giudizi risarcitori una regola di competenza per connessione, in base alla quale la competenza per il giudizio principale di annullamento attira anche il giudizio consequenziale di risarcimento.

     Ancora più di recente la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 204 del 2004, ha ribadito, ad avviso del collegio, tale impostazione quando ha evidenziato che la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo si atteggia non già come nuova “materia” attribuita alla sua giurisdizione bensì come uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio(e/o conformativo), la cui coerenza costituzionale deve essere ricercata nell’art. 24 della Carta.

     Non è un caso, del resto, che la Corte stessa, riprendendo la lettera della legge n. 205/2000 (art.7), non parli di condanna, ma di “potere di disporre il risarcimento” proprio per rimarcare la stretta correlazione che sussiste tra il potere medesimo e la peculiarità della situazione da tutelare, nella specie connessa a quanto già oggetto di accertamento giurisdizionale

     Poichè nel caso in esame il giudice della causa principale è stato il Tar del Lazio, sede di Roma, per quanto sopra considerato, il ricorso per regolamento di competenza è fondato, avendo l'Amministrazione proponente indicato come competente a decidere la presente controversia il detto organo giurisdizionale

La presente istanza di regolamento deve essere, pertanto accolta.

Sussistono, considerata la novità della questione, giusti motivi per compensare le spese del giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso per regolamento di competenza in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto dichiara la competenza del TAR del Lazio sede di Roma. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 30 novembre 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale  –  Sezione Quarta  –  riunito in Camera di


 

consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Lucio Venturini    - Presidente

Dedi Rulli     - Consigliere

Antonino Anastasi       - Consigliere

Vito Poli            - Consigliere

Sandro Aureli    - Consigliere, rel.est.

     L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

     Sandro Aureli     Lucio Venturini 
 

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

31/01/2005

(art. 55, L. 27.4.1982, 186)

      per Il Dirigente

dott. Giuseppe Testa

- - 

N.R.G.  6175/2004


 

rl