R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.2104/2005

Reg. Dec.

N. 407 Reg. Ric.

Anno  1996

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

     sul ricorso in appello n. 407 del 1996, proposto da

(omissis),

rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Saladino ed Ugo Ferrari ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, Via P.A. Micheli n. 78,

c o n t r o

il Ministero dell’Interno,

in persona del Ministro in carica,

ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma, via de’ Portoghesi n. 12,

per l'annullamento

della sentenza n. 1222 in data 7 ottobre 1995, resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. I.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Vista la decisione interlocutoria n. 7569/2004;

Data per letta, alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2005, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Ugo Ferrari per l’appellante e l'Avvocato Gianna Galluzzo dello Stato per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

1. - Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il sig. (omissis) (omissis), premesso di essere stato in servizio, all’epoca, presso il Commissariato Monforte-Vittoria, impugnava il provvedimento con cui il Questore di Milano disponeva il suo trasferimento al Commissariato di Porta Ticinese.

Denunciava, in quella sede, la assoluta carenza di motivazione del provvedimento censurato ed il vizio di eccesso di potere per sviamento, essendo, a suo dire, evidente l’intento punitivo sotteso al detto provvedimento.

In relazione alla richiesta di una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, avanzata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano sul rilievo del suo intervenuto collocamento a riposo, l’interessato affermava di avere, tuttora, un interesse morale alla decisione, atteso il denunciato intento sanzionatorio del provvedimento.

Il Tribunale adìto, escluso che il trasferimento impugnato avesse carattere sanzionatorio e/o punitivo, e rilevato che un’eventuale pronunzia di accoglimento del gravame sarebbe stata comunque necessariamente limitata ad affermare l’obbligo dell’Amministrazione di esternare le ragioni del disposto trasferimento e non in grado, quindi, di riparare la asserita lesione morale che l’interessato ritiene di aver subito, concludeva dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Con atto di appello notificato in data 20 dicembre 1995 e depositato in data 16 gennaio 1996, il sig. (omissis) ha impugnato la predetta decisione, ritenendola erronea e lesiva dei proprii interessi.

Afferma, in primo luogo, la non definitività del provvedimento di collocamento a riposo, tuttora sub iudice perché impugnato (circostanza, questa, non esaminata dal giudice di prime cure); ribadisce, poi, le censùre già prospettate in primo grado e conclude per l’accoglimento del gravame e la riforma della decisione impugnata.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ribadisce l’improcedibilità del ricorso di primo grado come correttamente dichiarato dal T.A.R. e chiede la reiezione dell’appello come proposto.

Con successive memorie entrambe le parti hanno ribadito le proprie tesi ed istanze.

Con decisione interlocutoria n. 7569/2004 la Sezione, ritenuto  necessario acquisire in atti, ai fini del decidere, ulteriore documentazione (in particolare il fascicolo di primo grado, nonché il provvedimento di trasferimento impugnato con tutti gli atti del relativo procedimento), ordinava al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, alla Questura di Milano ed al Ministero dell’Interno, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di depositare presso la Segreteria della Sezione la predetta documentazione entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ovvero dalla comunicazione in via amministrativa, della decisione stessa.

Rispettivamente con depositi in data 5 luglio 2004 e 10 gennaio 2005, le Amministrazioni interessate hanno adempiuto al disposto incombente istruttorio.

All’udienza dell’8 febbraio 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

1. - Come risulta dall’esposizione in fatto che precede, il sig. (omissis) (omissis), odierno appellante, è stato, nelle mòre del giudizio, collocato a riposo d’ufficio, per raggiunti limiti d’età, con decorrenza dal 1 ottobre 1994.

A séguito di ciò, deve ritenersi che sia venuto meno, in capo allo stesso (ricorrente originario), l’interesse (che, com’è noto, deve mantenere il necessario carattere della attualità e dunque permanere per tutta la durata del giudizio) ad una pronunzia del giudice amministrativo nel contenzioso che qui ne occupa; una tale pronunzia, infatti, non apporterebbe alcun vantaggio concreto ed attuale né all’odierno appellante né all’amministrazione appellata, dovendosi individuare come sotteso ad un ricorso giurisdizionale proposto da un lavoratore avverso un provvedimento di trasferimento da una sede di lavoro all’altra l’interesse dello stesso al mantenimento della sede di servizio, interesse che viene chiaramente meno a séguito della estinzione, per qualsivoglia ragione, del rapporto di lavoro.

Deve essere pertanto, nel giudizio all’esame (notoriamente unico), dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, decisiva apparendo in proposito la circostanza che l’odierno appellante non sia più in grado di conseguire, a séguito dell’intervenuto suo collocamento a riposo, alcuna utilità pratica dall’accoglimento del medesimo; né rileva, a tali fini, il fatto che sia tuttora pendente in primo grado il ricorso dallo stesso proposto avverso l’atto di rigetto della sua richiesta di richiamo in servizio, atteso che, anche in caso di accoglimento di tale gravame, l’età anagrafica attuale dell’odierno appellante (70 anni) non gli consentirebbe comunque l’effettiva riassunzione in servizio, cui solo, come s’è visto, si riconnette il suo interesse alla attribuzione di una sede di servizio piuttosto che di un’altra.

Non può, peraltro, considerarsi sussistente nemmeno l’invocato interesse morale e personale, giacché un trasferimento, quale quello in questione, da una sede di lavoro ad un’altra nell’àmbito dello stesso Comune di un dipendente della Polizia di Stato attiene a mere modalità di svolgimento del servizio sul territorio, in un’ottica di mera funzionalità operativa, cui in nessun caso paiono potersi attribuire finalità sanzionatòrie, che nemmeno traspaiono dalla motivazione del provvedimento impugnato.

Né a diversa conclusione potrebbe portare l’ascrizione del contestato trasferimento a ragioni di incompatibilità funzionale ed ambientale (ragioni che sembrano effettivamente rinvenirsi nella giustificazione postuma del provvedimento impugnato resa dall’Amministrazione in sede giudiziale), atteso che anche ad un trasferimento di tal fatta non è ricollegabile alcun carattere sanzionatòrio né qualsivoglia comportamento contrario ai doveri d’ufficio (v. Cons. St.: VI, 17 maggio 2002, n. 2677, e 23 ottobre 1999, n. 1551; sez. IV, 28 maggio 2003, n. 2970, e 22 dicembre 1998, n. 1857; Cons. giust. Ammin., 28 gennaio 2003, n. 34), ma solo la tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.

Non avendo un siffatto trasferimento finalità disciplinari (v. anche Cons. St., IV: 4 maggio 2004, n. 2785; 22 dicembre 1998, n. 1757; 27 febbraio 1996, n. 187), nessun interesse, nemmeno sotto l’aspetto dell’interesse morale, può dirsi che permanga alla sua eliminazione dal mondo giuridico dopo che l’interessato sia stato collocato a riposo; né l’eventuale statuizione giurisdizionale di annullamento del provvedimento di trasferimento de quo potrebbe, poi, assumere rilievo ai fini di un successivo giudizio risarcitòrio diretto a ristorare il destinatario del pregiudizio patito per effetto della illegittimità provvedimentale, atteso che il contestato provvedimento riguarda, come s’è detto, le diverse modalità di utilizzo del dipendente nell’àmbito dello stesso territorio comunale, modalità che consentono di escludere qualunque apprezzabile incidenza negativa, a séguito del mutamento della sede di lavoro, sia sulla situazione personale o di famiglia, che su quella squisitamente patrimoniale del dipendente stesso.

In conclusione, l’intervenuta cessazione dal servizio rappresenta  una situazione di fatto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso di primo grado, che rende quanto meno improcedibile il presente appello (non sussistendo alcun profilo di interesse all’accoglimento dello stesso di sicuro almeno alla data di passaggio in decisione della causa), così come, d’altra parte, la stessa sentenza di primo grado aveva, per gli stessi motivi, dichiarato l’improcedibilità del ricorso originario.

2. - Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, addì 8 febbraio 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Stenio RICCIO                - Presidente

Antonino ANASTASI       - Consigliere

Aldo SCOLA                      - Consigliere

Salvatore CACACE           - Consigliere, rel. est.

Sergio DE FELICE            - Consigliere

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

Salvatore Cacace    Lucio Venturini

                               IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

3 maggio 2005

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Antonio Serrao 
 

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N.R.G.  407/1996


 

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