REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2265/2009

Reg.Dec.

N. 5108 Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5108/2004 proposto da -

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Molise sede di Campobasso n. 214/2004.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 relatore il Consigliere -

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

     1. Con sentenza resa in forma semplificata n. 214 del 2004 il Tar per il Molise ha respinto il ricorso di - (assistenti della Polizia di Stato), nonché di -(agente scelto della Polizia di Stato), proposto contro gli atti di diniego del riconoscimento dei benefici economici di cui alla legge n. 100 del 1987 in relazione al loro trasferimento, dalle diverse sedi di provenienza, al Nucleo operativo di protezione di Campobasso.

     Il Tar ha ritenuto che il trasferimento è avvenuto a seguito di pubblicazione di avviso e previa selezione e che la partecipazione era consentita unicamente al personale che avesse maturato l’anzianità di servizio utile ai fini del trasferimento, il che esclude che si sia trattato di movimento disposto d’autorità.

     2. La sentenza è appellata dagli originari ricorrenti, i quali sostengono che, benché il trasferimento sia avvenuto a seguito di adesione ad una interpellanza della p.a. per la frequenza a corsi interforze, si è trattato di un movimento disposto d’autorità nell’interesse dell’Amministrazione che doveva reclutare personale per incrementare gli organici del NOP.

     Deducono: a) la contraddittorietà di decisioni di casi identici, la violazione del principio di estensione del giudicato, l’eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia, citando il precedente del Tar Molise (sentenza n. 406/2003) che aveva accolto il ricorso di colleghi degli attuali appellanti aderendo all’indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (IV, n. 5415 del 2000);

     b) la violazione dell’art. 1 della legge n. 100 del 1987, come richiamato dall’art. 1 della legge n. 402 del 1987, perché l’asserito divieto di estensione del giudicato non opera quando si voglia evitare differenziazioni di trattamento tra soggetti versanti in identica situazione; nel caso concreto è mancata qualsiasi motivazione in proposito.

     3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, opponendosi genericamente  all’appello.

     Con ordinanza n. 3461 del 2004 è stata respinta l’istanza cautelare.

     All’udienza del 27 gennaio 2009 la causa è passata in decisione.

     4. L’appello deve essere respinto e i due motivi possono essere esaminati congiuntamente poiché coinvolgono la medesima questione.

     5. Va premesso che i provvedimenti impugnati in primo grado non avevano accolto  le richieste dei dipendenti, di fruire dei benefici economici della legge n. 100 del 1987, per la ragione che non era consentito alla p.a. “di estendere il giudicato nei confronti dei non ricorrenti”. L’Amministrazione  aveva respinto le domande degli interessati che si basavano su un precedente del Consiglio di Stato (IV, n. 5415 del 2000) che aveva accolto analogo contenzioso attivato da dipendenti del Corpo della Guardia di Finanza.

     6. L’art. 1 della legge 10.3.1987 n. 100  estende la corresponsione dell’indennità di missione, già prevista per i magistrati, ai militari  trasferiti d’autorità “prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede”.

     Con l’art. 10 del decreto legge 4.8.1987 n. 325, convertito nella legge n. 402 del 1987, il beneficio è stato esteso “con le stesse modalità, ove più favorevoli, al personale” della Polizia di Stato “cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 23 e 43, commi 3, 16 e 24, della legge n. 121 del 1981”.

     Al riguardo la giurisprudenza amministrativa consolidata afferma, ai fini della spettanza del beneficio economico, che il discrimine  tra trasferimento d’autorità e trasferimento a domanda del personale militare e assimilato debba cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi  tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente: nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative

     7. Nella circolare ministeriale che individua i requisiti e i criteri della selezione ora in esame si chiarisce che “il personale che presenterà istanza…sarà…avviato a selezione al fine di verificare l’attitudine allo specifico servizio”, che “l’assegnazione ai nuclei verrà effettuata previa frequenza del settimo o ottavo corso interforze per operatori del servizio di protezione…”, che  i candidati debbono prestare servizio presso un ufficio della medesima provincia sede del Nucleo ove  aspirano ad essere assegnati, e che “per la sola sede di Campobasso, qualora non si acquisissero sufficienti istanze da parte del personale in sede, verranno prese in considerazione le istanze di quei dipendenti in servizio presso altre località…”; il tutto senza nessun atto o ordine d’autorità.

     E’ vero che la stessa circolare prevede che la finalità dell’operazione è “un ripianamento dell’organico di personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia” in 5 diverse sedi del Nucleo operativo di protezione (Milano, Torino, Bologna, Genova, Campobasso), ma nel contempo i requisiti richiesti testimoniano che la selezione è diretta ad una migliore preparazione professionale dei dipendenti e quindi si svolge nel loro interesse. 

     8. La giurisprudenza ha riconosciuto che l’indennità di trasferimento di cui alla legge n. 100 del 1987 ha la stessa funzione dell’indennità di missione, che è quella di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento  (Cons. di Stato, IV, n. 563 del 2006). Presupposti per poterne fruire sono: a) l’adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni; b) la natura autoritaria di tale provvedimento, disposto motu proprio dall’amministrazione; c) la circostanza che non siano trascorsi 4 anni di permanenza nella sede di servizio.

     Come è stato correttamente osservato nella sede cautelare del presente giudizio, i ricorrenti hanno volontariamente partecipato a una procedura selettiva, con esame finale, destinata a far loro acquisire una diversa qualità professionale a seguito del superamento di corsi interforze destinati specificatamente a nuclei operativi di protezione.

     Gli appellanti non dimostrano di aver aderito all’interpello prima di 4 anni di permanenza nella stessa sede e tale  condizione è l’unica esplicitamente considerata nella legge n. 100 del 1987, proprio perché il beneficio è diretto a sopperire ai disagi recati da un trasferimento troppo recente rispetto all’originaria sede di servizio; d’altra parte è noto che il personale militare e quello equiparato (polizia di Stato) è soggetto istituzionalmente a spostamenti di sede più o meno frequenti.

     9. Quanto poi alla presunta violazione del principio di estensione del giudicato, il Collegio ricorda che costituisce  principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'estensione degli effetti di un giudicato a soggetti estranei alla lite non costituisce adempimento di uno specifico obbligo per l'Amministrazione, la quale gode in proposito di ampia discrezionalità (cfr. Cons. di  Stato, VI, n.  921 del 2007; V, n. 99 del 2009), non senza ricordare che in alcuni periodi il legislatore ha addirittura vietato alle pubbliche Amministrazioni di disporre in tal senso (art. 1, comma 45 e 46 della legge n. 549 del 1995; art. 24 della legge n. 144 del 1999) per problemi connessi a obiettive difficoltà finanziarie.

     10. Conclusivamente l’appello è da respingere. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese anche per questo grado di giudizio.

P.Q.M.

     il consiglio di Stato, sezione sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

-


 

Presidente

-

Consigliere       Segretario 
 


 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..14/04/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 5108/2004


 

FF