N.2242/2006

Reg. Dec.

N. 9842 Reg. Ric.

Anno 1998 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso iscritto al NRG 9842/1998, proposto dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; dal MINISTERO DELL’INTERNO; dal COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO; in persona dei rispettivi legali rappresentati, rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

la PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, il persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Larcher, Renate von Guggenberg e Michele Costa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Bassano del Grappa, 24;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, n. 181/98 del 22 aprile 1998.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 7 febbraio 2006 la relazione del consigliere Pier Luigi Lodi e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Giannuzzi e l’avv. Costa;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 23 ottobre 1998, e depositato il successivo 16 novembre, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’interno e il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano hanno proposto appello avverso la sentenza del T.R.G.A. per la Provincia di Bolzano n. 181/98, che aveva in parte dichiarato improcedibile ed in parte accolto il ricorso di detta Provincia Autonoma inteso all’annullamento della assegnazione, alla Questura di Bolzano, di due dipendenti dell’Amministrazione centrale dello Stato, avvenuta prescindendo dal criterio della “proporzionalità etnica”.

Il Giudice di primo grado aveva accolto l’impugnativa per la parte relativa alla assegnazione alla predetta Questura di una delle menzionate due dipendenti (in quanto l’altra era stata nel frattempo trasferita) ritenendo che la deroga al criterio in parola, espressamente prevista “per il personale della pubblica sicurezza” dall’articolo 89, secondo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, non potesse applicarsi, oltre che al personale di polizia in senso stretto, anche a quello addetto a mansioni di supporto nei vari uffici centrali e periferici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Nell’atto di appello si sostiene, invece, che in base ad una corretta interpretazione della norma sopra citata, e tenendo conto della normativa relativa all’ordinamento della pubblica sicurezza, nelle categorie di personale appartenente alla stessa andrebbe ricompreso anche quello addetto a funzioni di supporto, come quello di cui è questione. Si afferma, altresì, che non assumerebbe concreto rilievo la questione relativa al requisito del “bilinguismo” (previsto dall’art. 1 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, ma non posseduto dal personale assegnato), potendo trovare applicazione la disciplina più flessibile di cui all’articolo 33 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Si è costituta la Provincia autonoma deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 7 febbraio 2006.

DIRITTO

1. - Il TRGA di Bolzano, seguendo un indirizzo interpretativo già in precedenza tracciato e successivamente ancora ribadito, con l’impugnata sentenza n. 181/1998 ha affermato che l’esclusione dalla riserva dei posti nei ruoli del personale civile istituiti per detta Provincia, prevista per il personale della pubblica sicurezza dal secondo comma dell’articolo 89 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (recante l’approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) non potrebbe essere estesa anche al personale dell’Amministrazione civile dell’interno, trattandosi di norma di stretta interpretazione, avendo carattere derogatorio del principio della cosiddetta “proporzionale etnica”.

2. - Le Autorità appellanti contestano tale assunto sostenendo che la norma succitata andrebbe intesa, invece, nel senso che l’accezione “pubblica sicurezza” può ricomprendere sia i compiti attribuiti istituzionalmente alla Polizia di Stato, sia i compiti spettanti al personale ministeriale chiamato a svolgere attività di supporto degli uffici centrali e periferici del Ministero, dipendenti dalle Autorità di pubblica sicurezza.

Secondo le appellanti una simile conclusione sarebbe supportata dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 (recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), ed in particolare dall’articolo 3 nel quale si precisa che le funzioni di pubblica sicurezza sono esercitate, tra gli altri, “dalle autorità provinciali e dal personale da esse dipendente”; troverebbe riscontro, inoltre, in una sentenza della Corte Costituzionale (n. 348 del 22 giugno 1989) intesa ad evidenziare la stretta connessione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza con l’Amministrazione dell’interno nel suo complesso; risulterebbe giustificata, ancora, in considerazione del fatto che al menzionato personale ministeriale sono attribuite funzioni di particolare rilievo sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Ad avviso delle predette appellanti, infine, nel caso in esame non potrebbero comunque assumere rilevanza le previsioni in materia di bilinguismo, di cui all’articolo 1 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (recante le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), potendo trovare applicazione la normativa speciale per le Forze di polizia, di cui all’articolo 33 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (recante le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino – Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari).

3. - Ritiene la Sezione che l’appello sia infondato.

3.1. - Giova anzitutto premettere che, come già ricordato, trattasi della interpretazione ed applicazione di una norma costituzionale - facente parte dello statuto speciale della Regione Autonoma in questione – che appare principalmente intesa ad affermare in via generale il principio della cosiddetta “proporzionale etnica” consistente nella riserva dei posti dei ruoli del personale civile, istituiti per la Provincia di Bolzano, in favore dei cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi (cfr. il citato articolo 89 del d.P.R. n. 670 del 1972, commi primo e terzo).

Le disposizioni contenute nel secondo comma dello stesso articolo 89, invece, appaiono chiaramente preordinate a derogare al suddetto principio generale della “proporzionale etnica”, stabilendo in modo espresso che il detto criterio proporzionale “non si applica per le carriere direttive dell’Amministrazione civile dell’interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa”.

3.2. - Ciò posto, va sottolineato che, in base alle vigenti norme sull’ermeneutica giuridica, di cui agli articoli 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, le norme che – come quella ora riportata – fanno eccezione a regole generali, non possono essere applicate “oltre i casi ed i tempi in esse considerati”.

Nel caso in discorso, dunque, deve chiarirsi se, in base alla formulazione del secondo comma del ripetuto articolo 89 del d.P.R. n. 670 del 1972, nella categoria del “personale della pubblica sicurezza” oltre al personale delle Forze di polizia propriamente inteso, possano ricomprendersi anche altri dipendenti del Ministero dell’interno, chiamati a svolgere funzioni di supporto nei confronti del predetto personale della pubblica sicurezza.

3.3. - Ad avviso del Collegio una simile conclusione non potrebbe essere condivisa, dovendosi dare preminente rilievo alle ipotesi espressamente contemplate dalla norma in esame, ossia alla formulazione letterale della stessa che, da una lato, per i dipendenti dell’Amministrazione civile dell’interno consente la deroga in discorso unicamente per gli appartenenti alla “carriere direttive”, mentre dall’altro lato consente la deroga per il “personale della pubblica sicurezza”, senza alcuna limitazione: ma proprio l’ampiezza di detta previsione impedisce che in tale ambito possano ritenersi inclusi pure dipendenti di amministrazioni diverse, pena la violazione e la vanificazione del ripetuto principio della “proporzionale etnica”, posto come basilare dalla normativa costituzionale in questione.

3.4. - In tale prospettiva non appaiono persuasive le argomentazione delle Autorità appellanti che intenderebbero dare preminente rilevo alle disposizioni di legge ordinaria riguardanti la organizzazione interna dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di dimostrare che anche tutti i dipendenti dell’Amministrazione civile dell’interno “assegnati” alla predetta Amministrazione della pubblica sicurezza potrebbero ritenersi sostanzialmente appartenenti ad essa, con conseguente applicabilità nei confronti di questi del medesimo regime derogatorio al principio della “proporzionale etnica”. Sembra evidente, infatti, che una simile soluzione si presterebbe ad una facile elusione del precetto costituzionale volto proprio a garantire in modo rigoroso, ed in via generalizzata, le prerogative riconosciute ai diversi gruppi linguistici, con la sola eccezione dei limitati casi dalla stessa norma esplicitamente indicati.

3.5. - Né potrebbero essere utilmente invocate eventuali esigenze di particolare riservatezza delle funzioni esercitate dai dipendenti assegnati a supporto del personale della pubblica sicurezza, atteso che - come opportunamente osservato dalla difesa della Provincia Autonoma di Bolzano – anche il personale inserito nei ruoli provinciali di cui all’articolo 89, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, è dipendente statale, ugualmente tenuto, come tale, ad applicare i criteri di riservatezza e di imparzialità valevoli per la generalità dei pubblici dipendenti.

3.6. - A quanto sopra va aggiunto che l’assegnazione di personale dell’Amministrazione centrale, non ricompreso nelle categorie espressamente indicate, si porrebbe in definitiva in palese contrasto anche con le disposizioni delle surrichiamata norme di attuazione dello statuto speciale della Regione, in materia di bilinguismo, di cui al già richiamato articolo 1 del d.P.R. n. 752 del 1976.

4. - Per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere respinto.

5. – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;

- condanna le Autorità appellanti, in solido, a rifondere in favore della Provincia Autonoma di Bolzano le spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2006, con la partecipazione di:

Lucio Venturini  - Presidente

Costantino Salvatore - Consigliere

Roland Bernabè  - Consigliere

Pier Luigi Lodi  – Consigliere Rel. Estensore

Carlo Deodato  - Consigliere

LESTENSORE     IL PRESIDENTE

Pier Luigi Lodi        Lucio Venturini  

      IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

20 aprile 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Giuseppe Testa

- - 

N.R.G.  9842/1998


 

MA