Spiagge libere: sarà la consulenza tecnica a stabilire la legittimità del varco privato di accesso al mare
Il Tar Puglia aveva annullato l'ordinanza con cui il Comune ordinava al proprietario di demolire le opere abusive. Perché l'operato della Capitaneria di porto era illegittimo: non si era verificata alcuna occupazione illecita
 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2078/09

Reg.Dec.

N. 8845 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso in appello n. 8845 del 2003 proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale demanio marittimo e porti, in persona del Ministro p.t., e dalla Capitaneria di porto di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro

@@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@  rappresentata e difesa dall’avv.-

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Lecce Sez. I, n.3167/2002, in data 5 luglio 2002, resa tra le parti;

     visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     visto l’atto di costituzione in giudizio  e vista la memoria dell’appellata;

     visti gli atti tutti della causa;

     alla pubblica udienza del 2 dicembre 2008 – relatore il consigliere -

     ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

     1. Con il ricorso in primo grado la sig.ra @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, proprietaria di un immobile sito in @@@@@@@, frazione S. @@@@@@@ di @@@@@@@,  adiva il TAR per la Puglia, sezione di Lecce, impugnando, da una parte, l’ingiunzione diffida del Capo del compartimento marittimo di Taranto 18.8.1994  n.47, con cui era le veniva contestato di avere operato “uno sconfinamento della proprietà privata sul demanio marittimo consistente nella realizzazione di un porticato in muratura e in una abusiva innovazione del demanio marittimo a seguito della realizzazione di un varco di accesso a mare mediante sbancamento delle dune circostanti”, e, dall’altra, l’ordinanza 8.11.1994 n.147 del Commissario straordinario del Comune di @@@@@@@, con le venivano ingiunte la rimozione  e demolizione delle predette opere abusive.

     A sostegno del gravame la ricorrente deduceva censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, concludendo per l’annullamento degli atti impugnati.

     Nel giudizio si costituiva la Capitaneria di porto intimata opponendosi al proposto gravame.

     1.1. Con la sentenza in epigrafe specificata l’adito Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il primo assorbente mezzo di gravame, con il quale era stato prospettato il vizio di eccesso di potere per falsità e erroneità dei presupposti e considerando, in definitiva, illegittimo l’operato della Capitaneria di porto di Taranto in quanto nella specie non si era verificata, sulla base della documentazione depositata, alcuna occupazione abusiva da parte dell’interessata.

     1.2. Avverso tale sentenza è stato interposto l’odierno appello, affidato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Capitaneria di porto di Taranto ai seguenti motivi di diritto:

     A) piena legittimità del provvedimento impugnato n.47/1994 della Capitaneria di porto di Taranto, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti giustificativi la adozione e applicazione; erronea valutazione ed interpretazione del giudice di prime cure in merito alla falsità e/o carenza di presupposti; violazione degli artt .54, 55, 1161e 1164 del cod. nav;

     B) violazione e falsa applicazione degli artt. 652-654 c.p.p..

     Nelle conclusioni le amministrazioni appellanti hanno chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

     Alla camera di consiglio del 2.10.2003, l’esame dell’istanza di sospensione è stato rinviato a quello del merito della controversia.

     Ricostituitosi contraddittorio nell’attuale fase di giudizio, l’originaria ricorrente ha depositato un’articolata memoria con la quale ha replicato ai rilievi mossi ex adverso, concludendo per la reiezione dell’appello e per la  conseguente conferma della gravata pronuncia.

     1.3.La causa è stata, infine, assunta in decisione alla pubblica udienza del 2 dicembre 2008, su concorde richiesta delle parti.

     2. Ritiene preliminarmente il Collegio che, per pervenire alla decisione  di merito della controversia in esame, sia necessario disporre una consulenza tecnica in relazione alla questione che, mentre la parte appellata ha escluso ogni sconfinamento della suddetta proprietà privata di appartenenza nel demanio in relazione alla esecuzione delle opere edilizie sopra indicate, le Amministrazioni appellanti hanno sostenuto, viceversa, che vi è stato, e ancora permane, lo sconfinamento della proprietà privata della originaria ricorrente sulla fascia di zona del demanio marittimo, insistendo, in particolare, il porticato eseguito in muratura sul demanio stesso e costituendo le innovazioni apportate un ostacolo all’accesso e alla fruizione del passaggio pedonale e del varco d’accesso da parte della collettività.

     Il Collegio ritiene che la questione meriti l’approfondimento tecnico anzidetto e  che si debba pertanto disporre la consulenza come da dispositivo.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riservata ogni pronunzia sul rito, nel merito e sulle spese, dispone consulenza tecnica al fine di acquisire elementi di valutazione per accertare la legittimità degli atti come sopra impugnati.

     Nomina a tale fine consulente il geometra Francesco Buccolieri iscritto al Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Taranto.

     Fissa l’udienza del 7 aprile 2009, ore 11,30, per il giuramento del consulente tecnico e l’affidamento dell’incarico, autorizzando fin d’ora le parti a nominare propri consulenti tecnici mediante deposito in segreteria dei relativi atti di nomina fino alla data di inizio delle operazioni.

     Dispone che la presente ordinanza sia comunicata a cura della Segreteria al consulente tecnico nominato oltre che alle parti, le quali potranno formulare, mediante memoria depositata entro quindici giorni dalla data dell’udienza, indicazioni e proposte in ordine allo specifico contenuto dei quesiti da sottoporre al consulente stesso.

      Rinvia per la discussione all’udienza del 21 luglio 2009.

     Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

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-              -
 

Presidente

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Consigliere       Segretario

-
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/04/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

-
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria


 

N.R.G. 8845/2003


 

FF