REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1711/2009

Reg.Dec.

N. 1719 Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1719 del 2004, proposto dal sig. @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’Avv. ---

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato per legge, in Roma,Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del TAR della Puglia, Sez. I, 18 agosto 2003, n. 3055;

     Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno in data 2 dicembre 2008 e la memoria depositata in data 27 dicembre 2008;

     Visti tutti gli atti della causa;

     Relatore il Consigliere di Stato Maurizio Meschino all’udienza del 27 gennaio 2009.

     Udito l’avvocato dello Stato Barbieri;

     Ritenuto e considerato in fatto e per diritto quanto segue:

Fatto

     1. Con ricorso, n. 1629 del 1999, proposto al TAR della Puglia, il sign. @@@@@@@ @@@@@@@ ha chiesto l’annullamento: del decreto del Direttore della IV Divisione – Direzione centrale del personale – Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, n. 271/N del 12/3/99, posizione n. 333 – H/1991B, recante il rigetto dell’istanza di equo indennizzo presentata dal ricorrente il 3 febbraio 1995; del verbale della C.M.O. di Perugia, di cui al modello ML/AB @@@@@@@ del 6 maggio 1995, nel quale, su richiesta del Compartimento di Polizia ferroviaria  di Ancona, si è espresso un giudizio sulla non dipendenza dal servizio della morte del Vice Ispettore della Polizia di Stato, sign. @@@@@@@ @@@@@@@, figlio dell’appellante, deceduto suicida in Ancona il 16 ottobre 1994; del verbale della Commissione medica di II istanza presso il Comando del Servizio sanitario di Regione militare centrale, n. 354/ML2 del 23 gennaio 1997, che si conforma al giudizio emesso dalla C.M.O. di Perugia; ove occorra, del parere del C.P.P.O n. 34412 del 4 febbraio 1998, mai comunicato al ricorrente, secondo il quale l’infermità letale non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, ai fini del trattamento privilegiato ordinario di reversibilità previsto dal d.P.R. n. 1092/73; del parere del C.P.P.O. n. 6990 del 14 ottobre 1998, non conosciuto dal ricorrente; di ogni altro atto precedente, susseguente e/o comunque connesso a quelli impugnati.

     2. Il TAR, con la sentenza citata in epigrafe, ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di giudizio.

     3. Con l’appello in epigrafe il ricorrente il ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.

     4. All’udienza del 27 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

     1. Con il ricorso si censura la sentenza di primo grado per erronea presupposizione di fatto e diritto, per contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

     La sentenza infatti:

     -ha giudicato valido l’atto di diniego dell’istanza di equo indennizzo nonostante l’evidente carenza del giudizio della C.M.O. per la mancata considerazione del ricovero del defunto per diagnosi di sindrome ansiosa, perché tenuto nascosto all’Amministrazione dal dipendente, con esclusione perciò del nesso causale fra tale infermità e la morte sopravvenuta per un motivo di carattere esclusivamente formale;

     -assume invece che l’aver tenuto celato il ricovero sia stato correttamente considerato quale sintomo di non gravità della sindrome ansiosa, con evidente contraddittorietà di una tale valutazione rispetto all’oggettiva manifestazione di patologia testimoniata dal ricovero;

     -pur riconoscendo che per accertare la dipendenza dell’infermità dal servizio svolto è necessario esaminare l’ambiente e le caratteristiche di tale servizio la sentenza è stata pronunciata senza alcuna verifica dell’adeguatezza dell’istruttoria in concreto eseguita al riguardo, così da riscontrare la congruità delle valutazioni del C.P.P.O.;

     -ha ritenuto il provvedimento di diniego sufficientemente motivato con il richiamo per relationem dei pareri emessi nel corso del procedimento, non potendosi invece, in tal modo, conoscere l’iter logico seguito dall’Amministrazione; e ciò in particolare a fronte di pareri a loro volta carenti per motivazione e istruttoria, in cui non si dimostra la non dipendenza dal servizio della morte per suicidio pur a fronte delle oggettive caratteristiche ansiogene di tale servizio, di certo idonee, e tanto più nel caso concreto, a favorire l’insorgere e l’aggravamento di patologie psichiche,

     -erroneamente non considera ingiustificato il ritardo nella decisione dell’istanza, a quattro anni dalla sua presentazione, che risulta invece lesivo del principio di buon andamento dell’amministrazione.

     Vengono quindi riprodotti i motivi dedotti in primo grado.

     2. Nella memoria difensiva del Ministero dell’interno si afferma:

     -la normativa in materia, confermata la definitività del giudizio delle commissioni mediche ospedaliere, ha fatto salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie al fine della liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo, potendosi in tale sede porre in discussione, ed eventualmente negare, il nesso di dipendenza dalla causa di servizio, pur in precedenza accertato, purché tale diversa valutazione sia adeguatamente motivata;

     -nel caso in esame le argomentazioni del C.P.P.O. sull’assenza del nesso di causalità tra l’infermità contratta e il servizio prestato dal dipendente, fondate sui medesimi atti esaminati dalla C.M.O. di Roma e dalla C.M. di seconda istanza, risultano esaurienti, potendo l’Amministrazione rinviare ad esse per relationem, come correttamente fatto nel provvedimento impugnato;

     -il giudizio di non dipendenza dalla causa di servizio dell’infermità in esame si è formato a seguito di accertamenti tecnici sindacabili soltanto per errore e palese illogicità, non riscontrabili nel caso di specie;

     -il termine per la conclusione del procedimento è ordinatorio per cui il suo superamento non determina l’invalidità del provvedimento adottato.

     3. Le censure proposte con l’atto di appello sono infondate e pertanto il ricorso in appello è da respingere.

     Le censure dedotte possono infatti ricondursi, essenzialmente, ai due seguenti profili: se il provvedimento di diniego impugnato sia correttamente motivato, con particolare riguardo al rinvio per relationem ai giudizi delle Commissioni mediche e della C.P.P.O.; se l’istruttoria svolta ai fini della decisione sia stata adeguata.

     Al riguardo si ricorda che “il parere del C.P.P.O. si impone, nel suo contenuto tecnico/discrezionale, all’Amministrazione che deve adottare il provvedimento finale. Quest’ultima, nell’esercizio dei poteri ad essa peculiari di amministrativa attiva, è tenuta unicamente alla verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente “iter” valutativo e non ad attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. Una specifica motivazione è dovuta nei soli casi in cui l’Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal C.P.P.O., ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali,…ritenga di non poter aderire al parere del predetto consesso che, come è noto, è obbligatorio ma non vincolante” (Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2008, n. 2932).

     In questo quadro la motivazione del provvedimento dell’Amministrazione risulta dunque adeguata se, in assenza di elementi non considerati nel procedimento e di indizi di irregolarità di questo, espone i presupposti della decisione, rendendo possibile la conoscenza dell’iter logico da cui scaturisce, nel cui ambito il giudizio tecnico compete alle C.M.O. e, in ultimo, alla C.P.P.O.

     Nel caso in esame nella motivazione dell’impugnato provvedimento di diniego, citata la normativa applicata, correttamente si richiama il parere della C.M.O. e quello, conforme, della C.P.P.O., in quanto presupposto di legge della decisione, non limitandosi comunque a tale rinvio per relationem ma esponendosi i passaggi salienti del giudizio relativo alla verifica del nesso causale ed agli elementi considerati per valutarlo (carattere del servizio svolto, esame del foglio matricolare, ricovero per motivi psichiatrici, assenza di riconoscimento di infermità per causa di servizio e di istanze volte a tale fine).

     La motivazione del provvedimento presenta dunque le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto della decisione e risulta perciò esaustiva.

     Resta da esaminare se l’istruttoria alla base della motivazione del provvedimento sia stata adeguata in quanto esente da carenze e da vizi logici.

     Al riguardo si deve osservare che gli indici del possibile nesso tra il servizio svolto ed il tragico evento di cui si tratta risultano esaminati ai fini del relativo giudizio.

     Infatti nel documento redatto dalla C.M.O., n. @@@@@@@ del 6 maggio 1996, gli elementi rilevanti allo scopo, cioè la frequenza di patologie durante il servizio e l’assegnazione a compiti di particolare stress, risultano vagliati attraverso l’esame del foglio matricolare, da cui non emergono, “particolari o frequenti condizioni patologiche negli anni del servizio”, inserendosi in questo contesto l’indicazione della decisione di non segnalare il ricovero, con 65 giorni di assenze per malattia nell’intero arco di dodici anni di servizio, né ritrovandosi “nello specifico servizio prestato elementi di particolare carattere stressante tali da consentire un collegamento causale ovvero concausale preponderante fra il servizio e la motivazione suicidaria”.

     Considerato, con ciò, che l’iter istruttorio è stato correttamente completato con i successivi giudizi della C.M.O. di seconda istanza e del C.P.P.O, e che questi sono stati concordi con quello della C.M.O., si deve concludere per l’adeguatezza dell’istruttoria eseguita e quindi per la correttezza del provvedimento finale, che, come visto, è conseguente a tale iter, salve le condizioni sopra richiamate (emersione di elementi non vagliati o evidenti omissioni o violazioni di regole procedimentali) che non si riscontrano nel caso in esame.

     Ne risulta anche che il carattere tecnico-discrezionale delle valutazioni svolte durante tale istruttoria limita il loro vaglio da parte del giudice ai solo casi in cui emergano elementi di erroneità (Cons. Stato, Sez. VI,12 giugno 2008, n. 2902), per quanto visto non riscontrabili nella fattispecie.

     4. La tardività del provvedimento rispetto all’istanza non ne è, infine, causa di illegittimità, poiché la previsione del termine per la conclusione del procedimento, di cui alla legge n. 241 del 1990 nella formulazione all’epoca vigente, ha funzione acceleratoria “atteso che la legge non contiene alcuna prescrizione circa la sua eventuale perentorietà, né circa la decadenza della potestà amministrativa, né circa l’illegittimità del provvedimento adottato” (Cons. Stato, Sez. VI, 25 giugno 2008, n. 3215).

     5. Per le considerazioni esposte il ricorso in appello non può essere accolto.

     Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese anche per questo grado del giudizio.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.

     Le spese del giudizio sono compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi nella sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 27 gennaio 2009, con l’intervento dei signori

--


 

Presidente

-

Consigliere       Segretario


 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..23/03/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 1719/2004


 

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