REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2436/2006

Reg.Dec.

N. 6385  Reg.Ric.

ANNO  1999

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da ...OMISSIS.... rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Lucchetti, ed elettivamente  domiciliati in Roma alla via Magliano Sabina n. 24, presso lo studio dell’avv. Luigi Pettinari ;

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI ANCONA rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;  

per l'annullamento

della sentenza  del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - n. 448 del  1999;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;         

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2006 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.

     Udito l’avv. dello Stato Tortora; 

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

     I ricorrenti sono assistenti della Polizia di Stato, che hanno acquisito questa qualifica dopo aver ricoperto quella di guardia di pubblica sicurezza sino al 25 giugno 1982 e di agenti scelti dal 26 giugno 1982 al 7 marzo 1989.

     Con ordine di pagamento del 15 luglio 1987 è stato loro corrisposto, in unica soluzione, l’importo degli arretrati, in relazione ai mesi trascorsi dalla nomina ad agente scelto, comprensiva dello scatto aggiuntivo previsto dall’art. 2 quinto comma del d.l. 21 settembre 1987 n. 387.

     Dallo stipendio di maggio del 1990 l’amministrazione nei loro confronti ha iniziato una trattenuta all’erario di circa lire 7000/8000 mensili, perché , diversamente interpretando l’art. 2 , comma quinto, della legge n. 472/1987, ha ritenuto non dovuto lo scatto aggiuntivo.

     Il ricorso in primo grado è diretto all’annullamento del provvedimento di recupero.

     Con esso si deducono i seguenti motivi :

     1) violazione dell’art. 2, comma quinto, della legge n. 472 del 1987 che,diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione, si applicherebbe anche a chi è divenuto agente scelto dopo il 25 maggio 1982;

     2) assoluta carenza di motivazione , comunque necessaria perché il recupero implica l’annullamento di ufficio del precedente provvedimento di erogazione;

     3) violazione dei principi giurisprudenziali sull’impossibilità di recuperare somme percepite in buona fede.

     L’amministrazione ha sostenuto l’infondatezza della prima tesi, la rilevanza della buona fede solo in ordine alle modalità del recupero ed ha sottolineato la modestia del recupero disposto.

     Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha respinto il ricorso con la sentenza impugnata.

     Appellano gli originari ricorrenti.

     Resiste l’amministrazione.

D I R I T T O

     L’appello è infondato.

     La questione è già stata esaminata dal Consiglio di Stato.

     Una recente decisione della Quarta Sezione ha così statuito con motivazione che si riporta integralmente per la migliore comprensione del caso:

     “Il decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 (recante “Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia), convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, all’articolo 1 autorizzava espressamente sia la spesa occorrente per gli anni 1987, 1988 e 1989 per l’applicazione del citato accordo contrattuale per il personale della Polizia di Stato e per gli altri Corpi della Polizia, sia per l’attribuzione degli ulteriori benefici economici previsti nel decreto stesso.

     In relazione a questi ultimi, per quanto qui interessa, il comma 5 dell’articolo 2 prevedeva l’attribuzione, con decorrenza dal 25 giugno 1982, di due scatti del 2,50 per cento in favore del solo personale della Polizia di Stato appartenenti alle “qualifiche di ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo di sovrintendenti, assistenti”, e di uno scatto, sempre del 2,50 per cento agli appartenenti alla qualifica di agente scelto della Polizia di Stato, da computarsi sullo stipendio in godimento.

     Il successivo comma sei attribuiva, poi, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, al solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 rivestiva la qualifica di assistente capo uno scatto del 2,50 per cento da computarsi sullo stipendio in godimento al 1° gennaio 1983, mentre il settimo comma precisava che gli scatti suddetti non concorrevano alla determinazione del maturato economico in caso di promozione comportante il passaggio ad un livello retributivo superiore: l’ottavo comma disponeva, infine, che i miglioramenti previsti dai precedenti commi sarebbero stati assorbiti dai benefici di cui all’articolo 44, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

     Deve aggiungersi, in punto di fatto, che, come emerge dalla documentazione versata in atti, alla data del 25 giugno 1982 l’appellante non rivestiva la qualifica di assistente capo, bensì quella di agente, in relazione alla quale l’Amministrazione dell’Interno gli aveva attribuito regolarmente quanto previsto dal comma 5, dell’articolo 2, del ricordato D.L. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472 del 1987.

     Sulla base del delineato substrato, normativo e fattuale, l’appello in esame è infondato e deve essere respinto.

     Innanzitutto deve rilevarsi che la sentenza n. 466 del 21 febbraio 2001 del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, della cui mancata esecuzione si controverte, ha accertato e dichiarato che agli assistenti capo, in quanto appartenenti al ruolo unico degli assistenti, spettavano effettivamente i due scatti del 2,50 per cento previsti dal ricordato comma 5, dell’articolo 2, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, non potendo detto beneficio essere limitato al solo personale appartenente alla qualifica di assistente, stante il tenore letterale della norma.

     Sennonché, come emerge dalla sua attenta lettura, la predetta pronuncia è fondata sul presupposto che i ricorrenti, fra i quali l’odierno appellante, fossero appartenenti alla data del 25 giugno 1982 alla qualifica di assistente capo, circostanza, questa, che, come sopra evidenziato, non ricorreva, rivestendo il Sig. ...OMISSIS... a quella data la qualifica di agente (elemento maliziosamente taciuto ai primi giudici).

     A ciò consegue (a prescindere da ogni questione circa l’eventuale ammissibilità, quanto meno sotto il profilo dell’attualità e della concretezza dell’interesse, della pretesa dell’interessato in quel giudizio, questione questa effettivamente coperta dal giudicato) che, a tutto voler concedere, alla predetta sentenza può essere attribuito solo il valore di un mero accertamento del diritto di coloro che si trovavano alla data del 25 giugno 1982 nella qualifica di assistente capo ad ottenere i predetti benefici economici; ad essa, tuttavia, non può ricollegarsi, invece, in favore dell’appellante alcun valore di giudicato circa il diritto ad ottenere i benefici economici in questione, difettandone il presupposto stabilito direttamente dalla legge, e cioè l’appartenenza alla data del 25 giugno 1982 la qualifica di assistente capo: in altri termini, proprio la circostanza che l’appellante alla data del 25 giugno 1982 non rivestiva la qualifica di assistente capo,  rende inutilizzabile in suo favore l’accertamento contenuto nella sentenza n. 466 del 21 febbraio 2001,  non potendo così attribuirsi alcun valore decisivo (ai fini della tesi prospettata dal ricorrente) neppure all’elemento formale della (sia pur generica) condanna dell’Amministrazione a corrispondere le relative differenze retributive, quest’ultima – come accennato – indiscutibilmente connessa al presupposto del possesso da parte degli interessati della qualifica di assistente capo alla data del 25 giugno 1982.

     Del resto, ad ulteriore conferma di tale assunto giova evidenziare che, come risulta dalla lettura della disposizione del comma 5, dell’articolo 2, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, solo per la qualifica degli assistenti capo (e non anche per quella degli agenti, cui apparteneva l’appellante) poteva sussistere il dubbio circa la spettanza dei benefici economici ivi previsti”.

     In tal modo è chiaro che, secondo l’interpretazione data dalla Sezione Quarta il beneficio economico reclamato, spetta solo a coloro i quali rivestivano la qualifica di assistente capo della Polizia di Stato, alla data del 25 giugno 1982 ( ed analogo principio va affermato in relazione alla qualifica di assistenti ed agenti ).

     Risulta in tal senso legittima la scelta operata sul piano interpretativo dal MINISTERO DELL’INTERNO, con propria circolare n. 333-G/9813.C.BIS. 40 del 23 giugno 1989.

     La Sezione, pur consapevole della peculiarità del decisum CdS IV n. 47 del 2005 ( intervenuto su precedente sentenza Tar Puglia n. 466/1999 ) ritiene che possa confermarsi l’indirizzo interpretativo ivi implicitamente ritenuto.

     La norma di cui all’art. 2 , comma 5, citata, recita : “con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento che riveste le qualifiche sottoindicate sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento:

     Ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del ruolo dei sovrintendenti, assistenti n. 2 scatti

     Agente scelto n. 1 scatto.”

     E’ vero che la norma contiene l’inciso “con decorrenza” ma poi precisa “per il solo personale che riveste le qualifiche sottoindicate”.

     L’art. 1 del d.p.r. citato poi contiene una ben precisa copertura finanziaria dei suddetti benefici economici, che non può che essere calcolata sul personale , altrimenti non calcolabile, che riveste determinate qualifiche ad una certa data.

     Va rilevato che il comma 6 della stessa norma è formulato con maggiore precisione e contiene la inequivocabile dizione “personale che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo” con la conseguenza di esplicitare, per gli assistenti capo ( già contemplati nel comma 5  nella generica dizione “assistenti”), ciò che deve considerarsi implicito anche nel comma precedente, ossia la riferibilità del beneficio - (di uno scatto del 2,50 dello stipendio in godimento al 1 gennaio 1983) - decorrente dal 1 gennaio 1983, solo al personale che, ad una certa data, rivesta una certa qualifica.

     Nello stesso senso del comma 6 dispone il comma 10 per ulteriori incrementi previsti per altre qualifiche.

     Ciò premesso il comma 5 non può che riguardare gli assistenti capo (e gli altri soggetti nominati ) che rivestono la qualifica al 25 giugno 1982, essendo i benefici ivi contemplati distintamente previsti qualifica per qualifica e con diverse decorrenze, ed organicamente collegati ai benefici ulteriori previsti dai commi 6  e10 ( che riguardano solo ulteriori decorrenze degli scatti ).

     Sarebbe del tutto irragionevole se la norma che ha previsto i benefici di base ( comma 5 ) fosse estensibile anche al personale pervenuto alla qualifica successivamente, mentre i benefici ulteriori riguardassero solo una parte del personale, quello che riveste una certa qualifica ad una certa data.

     In tal modo potrebbe verificarsi la conseguenza indesiderata di attribuire i medesimi benefici a personale avente diversa anzianità nella qualifica, mentre l’intento della normativa era proprio quello di graduare le diverse posizioni, secondo le rispettive anzianità e qualifiche.

     Nessuna rilevanza poi per la soluzione della questione può essere attribuita all’art. 3 del d.p.r. n. 69/1984 trattandosi di normativa successiva, che, nel complesso, ha  strutturato in senso diverso il trattamento economico stipendiale ed i benefici convenzionali.

     Va poi confermato il decisum del Tribunale quanto al disposto recupero, essendo in re ipsa l’interesse pubblico ad evitare un indebito esborso di danaro e rilevando la buona fede solo quanto a modalità del recupero.

     Il recupero di somme indebitamente erogate dalla p.a. ai propri dipendenti ha carattere di doverosità, nascendo direttamente dal disposto dell'art.2033 c.c., salvo l'onere di procedervi con modalità tali da non incidere soverchiamente sulle esigenze di vita in caso di buona fede del debitore; ciò posto, la buona fede del percipiente non rappresenta di per sé un ostacolo al recupero di emolumenti indebitamente corrisposti al pubblico dipendente, comportando la necessità di una più approfondita valutazione e ponderazione degli interessi implicati, rapportata peraltro anche all'entità delle lesioni dell'interesse del dipendente; pertanto, nonostante la percezione in buona fede, può ritenersi legittimo l'atto che disponga la ripetizione dell'indebito quando risulti che il detto interesse, per la tenuità del sacrificio connesso al recupero, non può considerarsi prevalente su quello pubblico, per sua natura sempre attuale e concreto (C. Stato, sez.V, 25/9/1998, n.1330; CDS VI  9 /9/2002 n. 5579 ).

     Nella specie l’entità delle somme da recuperare era modesta e l’amministrazione ha recuperato l’importo con trattenute mensili esigue ( di circa 7000/8000 lire ).

     Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. 

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

     Compensa tra le parti le spese di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE    Presidente

Sabino LUCE     Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO  Consigliere

Lanfranco BALUCANI   Consigliere

Giancarlo MONTEDORO   Consigliere Est. 
 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere       Segretario

GIANCARLO MONTEDORO    ANNAMARIA RICCI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il...02/05/2006.

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 6385/1999


 

FF