REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 246/07

Reg.Dec.

N. 2803 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.  2803/2002, proposto dal:

- Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

contro

- ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in viale delle Milizie n. 114, Roma;

per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sezione I-ter, n. 9386/2001, concernente il decreto ministeriale recante la denegata corresponsione dell’equo indennizzo cumulativo per doppia infermità (ottava categoria).

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’appellato;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore, alla pubblica udienza del 28 novembre  2006, il consigliere Aldo SCOLA;

     Uditi, per le parti, l’avvocato  dello  Stato  Roberta  Tortora  e l’avv. Guido  Francesco  Romanelli  (in  sostituzione  dell’avv. Luigi Parenti);

     Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

     Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Avellino, impugnava dinanzi al T.a.r. Lazio il decreto ministeriale in epigrafe (per la parte denegantegli l’equo indennizzo di ottava categoria) per i seguenti motivi:

     - eccesso di potere, violazione di legge, falsità ed illogicità dei presupposti; difetto assoluto di motivazione; violazione del giusto procedimento; travisamento dei fatti ed omessa considerazione e valutazione di fondamentali circostanze procedimentali; violazione del diritto di difesa per non avere permesso all’istante di avvalersi del medico di fiducia dinanzi al collegio medico legale.

     A seguito dell’incidente stradale occorsogli mentre con la sua autovettura si recava dalla propria abitazione alla Questura di Avellino per intraprendere il proprio turno di servizio, egli aveva chiesto, in data 2 giugno 1992, il riconoscimento della causa di servizio anche per l’infermità, derivante da incidente stradale in itinere, nel quale aveva riportato “trauma contusivo escoriato del ginocchio sinistro; pregresso con meniscopatia mediale”, e, in data 29 aprile 1993, l’equo indennizzo per la menomazione dell’integrità fisica conseguente ad entrambe le infermità.

     La Commissione medica ospedaliera di Caserta, su richiesta della Questura di Avellino, a seguito degli esami ai quali aveva sottoposto il ricorrente, riscontrava:

     1)- esiti artrosici di pregressa frattura del menisco mediale e pregressa contusione del ginocchio sx,

     2)- note di epatopatia e, sulla base degli atti forniti dall’amministrazione, concludeva che le infermità 1) e 2) fossero dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili, la prima, alla 8^ cat. E.I. Tab. A mis. minima, la seconda, alla Tab. B quale E.I. mis. max. ed il cumulo alla 8^ cat. E.I. Tab. A mis.max..

     Di diverso avviso si configurava, invece,  il parere del C.p.p.o., il quale riconosceva la dipendenza della causa di servizio per l’infermità 2) e l’ascrivibilità della stessa alla Tab. B nella misura massima, escludendo, peraltro, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità 1), “in quanto le circostanze di tempo, di modo e di luogo, in cui ebbe a verificarsi l’evento (il sig. ...OMISSIS.... ha omesso di moderare particolarmente la velocità mentre trovavasi in una curva, con manto stradale viscido per la pioggia) configurano l’ipotesi della colpa grave interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità con il servizio”.

     Precisava, comunque, ai soli fini classificatorii, che l’infermità “sarebbe ascrivibile alla Tab. B, anziché alla 8^ categoria come proposto dall’amministrazione, in quanto il referto rx evidenzia solo segni di gonartrosi”.

     La competente Direzione Generale del Ministero dell’Interno riteneva “di poter accogliere il suddetto parere …, in quanto espresso in forma completa ed esaurientemente motivato” e concedeva al ricorrente l’equo indennizzo di cat. B, misura massima, per la sola infermità 2).

     In tale prospettiva, secondo il ...OMISSIS....:

     - l’Amministrazione si sarebbe acriticamente uniformata al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.p.p.o.) senza tenere conto del parere, di senso opposto, della Commissione medica ospedaliera;

     - sarebbero stati violati il principio del giusto procedimento, non essendo stato chiesto il parere del Comitato medico legale presso il Ministero della sanità, e, conseguentemente, gli artt. 32 e 41, d.P.R. n. 686/1957, che gli avrebbero consentito di farsi assistere da un medico di sua fiducia;

     - il C.p.p.o. non avrebbe adeguatamente motivato il suo dissenso dal parere della C.m.o. ed anzi, emettendo un giudizio sulla colpa grave del ricorrente nell’incidente allo stesso occorso (che gli aveva procurato la frattura del menisco mediale e una contusione al ginocchio sinistro) ed escludendo, così, il rapporto di causalità con il servizio, avrebbe travalicato i confini della sua competenza.

     L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio e, con successiva memoria, resisteva al gravame.

     In data 20 ottobre 1999 il Ministero dell’interno depositava gli atti del procedimento richiesti con la sentenza interlocutoria n. 653 dell’11 marzo 1999.

     I primi giudici accoglievano il gravame con sentenza poi impugnata dal Ministero soccombente in prime cure, che poneva in luce la congrua motivazione dell’impugnato parere del C.p.p.o., in rapporto alle condizioni di tempo e luogo dell’incidente stradale in esame ed al “deficit” funzionale rimasto al ...OMISSIS.....

     Quest’ultimo si costituiva in giudizio con memoria in cui evidenziava il travisamento in cui sarebbe incorso il C.p.p.o. nel redigere il proprio parere in relazione alla ritenuta sua responsabilità nel provocare il sinistro in una pericolosa situazione meteorologica e lungo una curva nascosta; infine, il vizio motivazionale di detto parere, immotivatamente difforme da quello della C.m.o..

     All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo l’accoglimento di un’istanza cautelare da parte della sezione IV del Consiglio di Stato (con ordinanza n. 1751/2002).

DIRITTO

     L’appello è fondato e va accolto, in base alla consolidata giurisprudenza di questa sezione, poiché la p.a. è tenuta a motivare particolareggiatamente solo nei casi in cui, in ipotesi, ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (oggi: Comitato per la concessione dell’equo indennizzo), ma non quando ritenga, invece, di condividerlo.

     Per consolidato orientamento giurisprudenziale (dal quale non vi è motivo di discostarsi), il parere del C.p.p.o. (anche per la variegata e qualificatissima estrazione tecnica dei suoi componenti) fornisce, a livello centrale, ogni auspicabile garanzia circa l’attendibilità della determinazione assunta in materia di equo indennizzo  (come è avvenuto nella specie) o di pensione privilegiata, all’esito di apposito riesame che ha indotto il Comitato a respingere detta richiesta con argomentazioni sintetiche ma sufficienti a rendere comprensibili le ragioni del diniego, poi impugnato (cfr. C.d.S., VI, dec. n. 1065/1997) per il riscontrato contrasto con il parere espresso dalla competente Commissione medica ospedaliera, la cui determinazione si considera, peraltro, definitiva solo ai fini del rimborso delle eventuali spese di cura, ricovero e protesi di vario genere, ma non per l’ottenimento dell’equo indennizzo (cfr. art. 5-bis, legge n. 472/1987), argomento rispetto al quale l’orientamento del C.p.p.o. risulta di regola determinante.

     Né, d’altra parte, la p.a. è tenuta ad annullare in sede di autotutela il diversificato parere della C.m.o., che conserva la sua definitiva operatività ai limitati fini di cui si è detto in precedenza, mentre la stessa amministrazione bene ha fatto a disconoscere, invece, tale dipendenza d’infermità da causa di servizio in ossequio al parere del C.p.p.o., ritenuto decisivo, secondo quanto si è rilevato in precedenza.

     L’appello va, dunque, accolto, con riforma dell’impugnata sentenza e rigetto del gravame di prima istanza, mentre possono integralmente compensarsi tra le parti costituite gli oneri del doppio grado di giudizio, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta):

     - accoglie l’appello;

     - annulla l’impugnata sentenza;

     - respinge il ricorso di primo grado;

     - compensa spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in  Roma, il 28 novembre 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

Claudio  VARRONE   Presidente

Luciano BARRA CARACCIOLO   Consigliere

Lanfranco  BALUCANI   Consigliere

Domenico  CAFINI   Consigliere

Aldo   SCOLA   Consigliere rel. est. 
 

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere       Segretario

f.to Aldo Scola     f.to Annamaria Ricci 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..................24/01/2007...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

per Il Direttore della Sezione

f.to Giovanni Ceci 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 2803/2002


 

FF