REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2317/09

Reg.Dec.

N. 2527 Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2527/2004 proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è ex lege domiciliato;

CAPO DELLA POLIZIA, non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR Marche n.  44/2004 del 3/2/2004;

     visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

     viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     visti gli atti tutti di causa;

     relatore, alla pubblica udienza del  3 marzo 2009, il Consigliere -

     Udito l’avv. Gozzi per delega dell’avv. @@@@@@@ e l’avv. dello Stato -

     Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

     Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dall’ odierno appellante l'annullamento del provvedimento, comunicato il 6.10.1990, con cui il Direttore della I Divisione del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ha respinto la propria istanza per l’attribuzione della superiore qualifica di Sovrintendente principale e  di ogni altro atto presupposto, conseguente.

     In punto di fatto era accaduto che l’appellante, con domanda dell’11.1.1990 aveva chiesto al Ministero dell’interno la promozione a sovrintendente principale ai sensi del-l’art. 23 del d.P.R. 24 aprile 1982 n.335. La domanda era  stata respinta con provvedimento del 6.10.1990, con la motivazione che egli non aveva maturato nella qualifica di Sovrintendente un’anzianità di servizio di cinque anni, ma di anni 4, mesi 11 e giorni 24, di cui:

     - anni 2, mesi 4 e giorni 23 dal 25.6.1982 (data della nomina a Sovrintendente) al 18.4.1984 (data di prima cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età);

     - anni 2 mesi 7 e giorni 1 dal 17.4.1985 (data di ripresa del servizio) al 18.11.1987 (data di definitiva cessazione dal servizio).

     Con il ricorso di primo grado, l’odierno appellante aveva sostenuto che era stato illegittimamente omesso il computo dei giorni tra il 1.4.1985 (data del provvedimento di riammissione in servizio) ed il 17.4.1985, in quanto il ritardo  a prendere servizio era dipeso unicamente dall’erronea assegnazione della sede (Questura di Ancona, anziché Ufficio di Polizia postale per la Direzione Compartimentale delle Poste, ove prestava servizio al momento della prima cessazione), imputabile all’Amministrazione e poi rettificata.

     Aveva inoltre sostenuto che nella valutazione dell’anzianità, le frazioni superiori a 16 giorni si dovevano considerare equivalenti al  mese intero.

     Con la sentenza in epigrafe, il Tar  respinse l’impugnazione avendo rilevato che  l’anzianità di servizio non poteva  che iniziare dall’effettiva assunzione o riassunzione, non potendo quello comunque non prestato essere considerato ugualmente esistente in mancanza di un’esplicita disposizione normativa che disponesse diversamente (e per la valutazione dell’anzianità richiesta ai fini della contestata promozione tanto non risultava).

     Inoltre, l’arrotondamento a mese delle frazioni superiori a 15 giorni, non poteva affatto considerarsi un principio generale del pubblico impiego (valido anche per la valutazione dell’anzianità in questione).

     L’odierno appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima reiterando sostanzialmente le medesime considerazioni sottese al ricorso di primo grado.

     Ha puntualizzato dette doglianze depositando una memoria conclusiva e ribadendo che doveva ritenersi errato il computo della propria anzianità di servizio prestata quale sovrintendente nei termini effettuati dall’Amministrazione.

     Ciò  tanto più laddove si consideri , l’arco temporale intercorrente tra la data di riammissione in servizio (provvedimento dell’1.4.1985, e marconigramma del 3-4.1985,  errati quanto alla individuazione della sede di destinazione) ed il giorno di effettiva ripresa dell’attività lavorativa (17.4.1985), pari a sedici giorni, doveva senz’altro essere annoverato nel computo del servizio prestato (essendo imputabile all’Amministrazione la discrasia verificatasi, tanto che la medesima, in autotutela, rettificò la sede di destinazione dell’appellante).

     Le Amministrazioni appellate costituitesi in giudizio non hanno depositato scritti difensivi.

DIRITTO

     Le censure proposte sono infondate e pertanto il ricorso in appello deve essere respinto.

     Come si è esposto in punto di fatto, entrambi i versanti motivazionali dell’appellata decisione sono stati criticati dall’appellante.

     Deve premettersi che  la disposizione della quale si invoca l’applicazione( Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articolo 23 ”Promozione a sovrintendente principale”) così statuiva:

     “La promozione alla qualifica di sovrintendente principale si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.”

     Quanto alla questione dell’omesso “arrotondamento a mese” della frazione superiore a quindici giorni durante la quale il medesimo ha prestato servizio, la censura è infondata.

     La dizione letterale della norma (e l’aggettivo “effettivo” ivi contenuto), e la circostanza che non è rinvenibile nella legislazione un principio generale quale quello invocato dall’appellante (come esattamente rilevato dal Tar) militano per la reiezione della doglianza.

     Ogniqualvolta infatti, si è applicato il “principio” invocato, (si veda Cassazione civile  sez. lav., 23 maggio 1985, n. 3140), si è rilevato, in giurisprudenza, che trattavasi di disposizione derogatoria rispecchiante l’esigenza di garantire un più favorevole trattamento al prestatore di lavoro, ed applicabile unicamente laddove espressamente prevista da singole disposizioni di legge ovvero da contratti collettivi  (il che non è nel caso di specie, ed anzi il dato testuale vi si pone in espresso contrasto).

     Quanto alla seconda censura, del pari, deve affermarsi che anche essa, è infondata.

     La giurisprudenza amministrativa, in passato, interpretando disposizioni di tenore letterale analogo a quella in esame ha avuto modo di affermarne la necessità di  valutarne la portata ancorandosi rigidamente al dato letterale, e chiarendo la ratio di tale orientamento.

     Si è affermato, in particolare, che “allorché venga richiesto per la partecipazione al concorso per dirigente il servizio effettivo di una certa durata nella  carriera direttiva, non può tenersi conto a tal fine del servizio  prestato in carriera inferiore anche se dovesse intervenire una promozione nella  carriera direttiva con decorrenza giuridica retroattiva. Infatti, l'espressione “servizio effettivo” rivela una precisa scelta del legislatore ed una precisa ratio, che è quella di riservare determinate promozioni solo a coloro che abbiano maturato una reale e prolungata esperienza in mansioni in ordine alle quali sussiste nel contempo anche il relativo titolo formale.”(Consiglio Stato , sez. IV, 05 dicembre 2005, n. 6872, ma si veda anche Consiglio Stato , sez. VI, 15 settembre 1986, n. 687 ).

     A fronte di un dettato normativo di inequivoca portata quale quello in esame, ritiene il Collegio che  non assuma rilievo la ragione per la quale l’appellante non iniziò a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione, immediatamente dopo la comunicazione del provvedimento di riammissione (contestandosi l’errore dell’Amministrazione circa la destinazione di servizio).

     In disparte la circostanza che egli ben avrebbe potuto immediatamente iniziare a prestare la propria attività (ed in corso dell’attività di servizio provvedere ad ottenere la rettifica della propria destinazione), v’è da evidenziare che  è mancato nel caso di specie il concreto e reale esercizio dell’attività lavorativa preteso dalla disposizione sopraindicata.

     A tale requisito (carente nel caso di specie) fa riferimento altresì la giurisprudenza contabile, che ha avuto modo di affermare, in passato, che “deve intendersi per servizio effettivo un concreto e reale esercizio di funzioni inerenti ad una determinata qualifica, preceduto dall'atto giuridico di investitura delle funzioni stesse; pertanto, la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità prevista dall'art. 9 d.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 deve essere conferita con decorrenza dal giorno di assunzione del servizio (e non dalla retrodatata decorrenza giuridica della nomina), in ossequio al tenore letterale della norma che commisura l'erogazione del beneficio a vari periodi di effettivo servizio.”(Corte Conti , sez. contr., 30 settembre 1991, n. 98).

     L’appello non contiene elementi atti a scalfire tale valutazione, fatta propria dai primi giudici e deve, pertanto, essere respinto.

     Devono essere compensate, stante la particolarità della situazione di fatto sottesa alla vicenda processuale, le spese processuali sostenute dalle parti.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello epigrafe lo respinge con conseguente conferma dell’appellata sentenza.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 03-03-2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

-
 

Presidente

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Consigliere       Segretario

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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/04/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 2527/2004


 

FF