REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2643/2006

Reg.Dec.

N.  7195 Reg.Ric.

ANNO   2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da ...OMISSIS... rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Imperio e Leonardo Zanetti ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma via G.G. Belli 36;   

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, Bologna - Sezione I - n. 476 dell’11 aprile 2003;

       Visto il ricorso con i relativi allegati;

       Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

       Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

       Visti gli atti tutti della causa;

       Alla pubblica udienza del 15 novembre 2005 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

       Udito l’avv. dello Stato Giannuzzi; 

       Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

     Con la sentenza in epigrafe il Tar dell’Emilia Romagna ha res...OMISSIS... il ricorso proposto dal commissario della Polizia di Stato ...OMISSIS... per l’accertamento del suo diritto al riconoscimento, ai fini previdenziali, del primo biennio del corso quadriennale per allievi vice commissari di P.S.  presso l’Istituto superiore di Polizia. Riteneva il Tribunale che detto servizio non potesse ricomprendersi nel novero di quelli equiparati al servizio militare di leva, per cui vige il principio della computabilità, a domanda, ai sensi dell’art 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958, ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico, con onere a carico della casse pensioni. In tal senso, l’art.11, co. 4, del DPR 341\82 si limita a stabilire l’utilità del corso, nel suo primo biennio, ai soli fini dell’adempimento dell’obbligo militare, e non era possibile estendere in via interpretativa tale utilità ad ulteriori effetti, mancando una disposizione generale di equiparazione a qualsiasi effetto, anche previdenziale. Rilevava poi l’art.8, co.1, del DPR n.1092\73 che, inserito nella legge generale sulla previdenza pubblica, enunciava il principio fondamentale per cui “tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini di quiescenza”, fondante qualsiasi assimilazione di altre prestazioni al servizio del pubblico dipendente.

     Per il Tar l’equiparazione del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo, ai fini pensionistici, giustificata dalla resa di una prestazione allo Stato, non poteva giustificarsi nel caso della frequentazione del corso allievi vicecommissari, durante il quale l’aspirante non è dipendente statale, né lo sarà fino alla nomina, e nemmeno rende una prestazione di attività nell’interesse pubblico, ricevendo piuttosto una prestazione formativa in suo favore, comprendendosi così come non fosse estensivamente interpretabile ai fini pensionistici il beneficio dell’equivalenza al servizio militare ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di leva.

     Appella l’interessato deducendo i seguenti motivi:

     1. Sul diritto dei dipendenti pubblici al riconoscimento del servizio militare di leva  ai fini economici e, specificamente, previdenziali.

     Viene illustrata la serie di disposizioni normative che equiparano il servizio militare di leva, o servizio equipollente, al servizio prestato come pubblico di pendente, in particolare ai fini economici e previdenziali (artt.20 l.n.958\1986, 1, co.1, l.n.274\1991, 7 l.n412\91 che stabiliscono che solo il servizio militare, o equipollente, prestato dopo l’entrata in vigore della l.n.958\86 sia computabile ai fini suddetti). Ciò sarebbe confermato dalle circolari della Presidenza del consiglio dei ministri- Dipartimento della funzione pubblica prot.85749 del 20 febbraio 1992 e del Ministero dell’interno- Dipartimento della pubblica sicurezza prot.C11-92\DM\EPZ del 24 marzo 1993, dalla giurisprudenza e dalle stesse indicazioni interpretative fornite dall’INPDAP.

     2. Sulla pretesa vantata dal ricorrente.

     Egli possiede i due requisiti fissati dal legislatore per l’equiparazione in parola: è dipendente pubblico; ha prestato servizio militare di leva.

     Per l’art.44 l.n.121\1981:”il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto nei ruoli della Polizia di Stato è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva”. A sua volta l’art.11, co.4, DPR N.341\82 specifica che :”il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido a tutti gli effetti dell’adempimento degli obblighi di leva”.

     Ma l’Amministrazione considera prevalente la norma anteriore e generale in materia previdenziale (art.8, co.1, DPR n.1092\1973, per cui “tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza”) sulla norma successiva e speciale (art.20 l.n.956\86 e art.1 l.n.274\91), quando il rapporto tra fonti dello stesso grado si basa sul criterio esattamente opposto. Inoltre l’Amministrazione interpreta l’art.8, co.1, DPR1092\1973 in modo antitetico alla sua lettera e alla sua ratio, intesa a far sì che l’attività lavorativa dia sempre un riscontro pensionistico, mentre non  si tratta di una norma di divieto, per impedire il riconoscimento di prestazioni non strettamente lavorative.

     L’Amministrazione ignora che il servizio militare di leva non si inquadra nel lavoro dipendente essendo un’ipotesi di prestazione personale imposta (rapporto di servizio coattivo e non professionale). L’Amministrazione ignora le disposizioni dei citati artt.44 l.n.121\1981 e 11, co.4, DPR 341\82, secondo cui l’equiparazione tra il primo biennio del corso presso l’ISP e il servizio militare vale “ad ogni effetto”.

     Viene quindi ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo.

     3. Sugli errores in iudicando della sentenza impugnata.

     La sentenza di prime cure ritiene di accogliere la posizione dell’Amministrazione, e quindi incorre negli stessi errori di diritto ed omette di fornire adeguata dimostrazione circa il rigetto della ricostruzione operata nel ricorso introduttivo e riproposta in appello.

     Il Tar trascura che l’equiparazione tra il primo biennio di corso e il servizio militare non vale solo ai fini dell’adempimento degli obblighi di leva ma, in base alle norme richiamate, “ad ogni effetto”, come pure che l’art.20 l.n.8958\86, si applica anche ai periodi considerati sostitutivi ed equiparati al servizio militare (art.1, co.1, l274\91), sicché l’attribuzione del beneficio in questione non richiede alcuna interpretazione estensiva, ma solo la semplice applicazione letterale, al contrario di quanto affermato in sentenza.

     Poi il Tar fa prevalere la norma generale e anteriore sulla norma speciale e successiva, e stravolge, nei sensi sopradetti, il senso dell’art.8, co.1, DPR 1092\1973, come conferma l’art.32 DPR stesso che prevede il computo degli studi necessari per l’accesso alla carriera di ufficiale.

     Si è costituita l’Amministrazione richiamandosi alle difese svolte nel giudizio di primo grado.

DIRITTO

     L’appello va accolto.

     La norma a cui fare riferimento, nel caso in esame, è l’art. 44 della legge 1 aprile 1981, n.121, per la quale “…il servizio prestato per non meno di due anni nella Polizia di Stato, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, da parte del personale assunto nei ruoli della Polizia di Stato, è considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi di leva”.

     Tale disposizione concerne senza dubbio anche l’ipotesi, qui in esame, del servizio prestato come allievo aspirante commissario, come conferma l’art.11, co.4, del DPR 24 aprile 1982, n.341 (“Il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell’adempimento degli obblighi di leva…), applicabile “ratione temporis” ad una domanda di riconoscimento proposta dal ricorrente il 12 febbraio 1992.

     Contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, la prima di tali norme si integra con la seconda, secondo il significato naturale proprio del rapporto tra previsione generale e sua applicazione di specie, senza che vi sia alcun motivo logico per considerare, per il corso di allievo aspirante commissario, non valido “ad ogni effetto” il relativo periodo biennale considerato come equipollente al servizio militare di leva.

     Non sussistono pertanto ostacoli di ordine positivo a ritenere la fattispecie qui considerata riconducibile “in toto” a quella dell’art.1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n.274, che dispone: “ Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono computati, a domanda, ai sensi dell’art.20 della l.24 dicembre 1986, n.958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n.958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni.”

     La disciplina ora illustrata rende perciò pienamente computabile, a domanda, il servizio prestato per un biennio nel corso in questione, non avendo alcuna valenza ostativa l’art.8, comma 1, del DPR n.1092\1973, che prevedendo che “tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza”, non pare riguardare l’ipotesi in esame, non ponendo, come dedotto in appello, un divieto di computo  riguardo ai servizi non di pubblico impiego in senso proprio.

     L’ipotesi in esame, (computabilità del corso allievo commissario), è invece regolata da norme speciali, che non impongono e non interferiscono sul citato art.8, ma, al tempo stesso, costituiscono un insieme di precetti chiaramente ordinati all’univoco risultato di equiparare il servizio reso con la frequenza al corso “de quo” al servizio militare, “ ad ogni effetto”,  e di incorporare, perciò, tale servizio nell’ambito di quelli che, pur non assimilabili ai servizi resi dal pubblico dipendente professionale, nondimeno sono “ope legis” rilevanti ai fini della computabilità nella base pensionabile.

     All’accoglimento consegue peraltro la condanna dell’amministrazione alle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei termini di cui in motivazione.

     Condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4000,00, di cui 600,00 per spese,  oltre a oneri di legge.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 15.11.2005 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI   Presidente

Luigi MARUOTTI    Consigliere

Carmine VOLPE    Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO  Consigliere Est.

Giuseppe MINICONE   Consigliere 
 

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere       Segretario

LUCIANO BARRA CARACCIOLO   ANNAMARIA RICCI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il.11/05/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 7195/2003


 

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