N. 266/2008

Reg. Dec.

N. 7865 Reg. Ric.

Anno 2007 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 7865 R.G. dell'anno 2007, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia alla via dei Portoghesi n.12, Roma;

contro

XYXYXY XYXYXY, rappresentato e difeso dall'avv. ..... e con esso elett.te dom.to in Roma alla Piazza di .....

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli sez 5^ del 24 luglio 2007 n. 6926 ;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Parte appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2007 la relazione del Cons. ....

Udito, altresì, l’Avvocato dello Stato ....

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO e DIRITTO

La sentenza impugnata dal Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, meglio indicata in precedenza, accogliendo il ricorso del brigadiere XYXYXY XYXYXY, ha riconosciuto l’obbligo dell’amministrazione odierna appellante di rilasciare, ex art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tutti i documenti dal predetto indicati nella sua istanza del 22 marzo 2007.

In tal senso, si è pronunciato il giudice territoriale di primo grado, dopo aver considerato che i documenti richiesti non riguardano l’attività dell’Arma coperta da segreto e necessitano all’istante per la eventuale difesa giudiziale dei suoi interessi che è finalità meritevole di protezione alla luce della normativa sull’accesso.

Con l’atto d’appello in esame, l’Amministrazione ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata rinvenendovi la violazione dei limiti legali a cui soggiace il diritto d’accesso.

L’appellato ha resistito al gravame d’appello facendo propri gli argomenti che il giudice di primo grado ha posto a sostegno della sentenza impugnata e ribadendo gli argomenti e le censure portate nel ricorso originario.

Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Con l’istanza del 22 marzo 2007, che il primo giudice ha ritenuto meritevole di accoglimento, il brigadiere ... XYXYXY ha chiesto all’Arma dei Carabinieri Comando Generale Campania la seguente documentazione;

a) - copia delle circolari e delle pubblicazioni emesse dall’Arma dei Carabinieri in materia di sicurezza delle immersioni a partire dalla data di costituzione dei Nuclei Subacquei a tutt’oggi;

b) copia degli “attergati”, delle missive e delle corrispondenze tra i vari Comandi, per come intercorsi relativamente alla materia della sicurezza delle immersioni e delle modalità operative a partire dalla data di costituzione dei Nuclei Subacquei a tutt’oggi;

c) copia dei verbali di “istruzione settimanale”, per come previsti da parte del Comandante del Nucleo Subacquei a partire dalla data di costituzione dei Nuclei Subacquei a tutt’oggi;

d) copia delle circolari e delle pubblicazioni, emesse dalla Marina Militare, in materia di sicurezza delle immersioni e, come tali, trasmesse ed adottate dall’Arma dei Carabinieri a partire dalla data di costituzione dei Nuclei Subacquei a tutt’oggi;

e) copia della documentazione matricolare integrale, compresa la scheda sanitaria e il fascicolo medico personale, di tutti i militari impiegati nei reparti subacquei dell’Arma dei Carabinieri (compresi coloro che sono stati dichiarati non idonei e/o siano non brevettati) a partire dalla data di costituzione dei Nuclei Subacquei a tutt’oggi;

f) copia della scheda sanitaria e del fascicolo medico personale del Brig. CC. XYXYXY XYXYXY dalla data di incorporazione a tutt’oggi;

g) copia dei memoriali di servizio dell’Arma dei Carabinieri - Nucleo Subacquei - per l’attività svolta dal Brig. CC. XYXYXY XYXYXY nella sua attività di subacqueo dalla data di incorporazione a tutt’ oggi;

h) copia del resoconto mensile dell’attività di immersione e schede di immersione (per come previste dalla legge) compilate per l’attività svolta dal Brig. CC. XYXYXY XYXYXY nella sua attività di subacqueo dalla data di incorporazione a tutt’oggi;

i) copia dei fogli di viaggio e di marcia relativi all’attività svolta dal Brig. CC. XYXYXY XYXYXY nella sua attività di subacqueo dalla data di incorporazione a tutt’oggi.

Nella detta istanza il Brigadiere XYXYXY ha poi precisato nei termini che seguono le motivazioni della richiesta:

1). “tenuto conto del contenzioso in atto tra il prefato e l’Amm.ne di appartenenza in relazione al suo esonero per deficit di G6PDI-l, cui si è pervenuto dopo circa venticinque/ventisei anni di servizio nelle FF.AA. come subacqueo, vi è la necessita, al fine di correttamente valutare l’operato dei Comandi di appartenenza, preventivamente all’eventuale instauranda azione giudiziaria per responsabilità in  ordine alle verificate discrepanze ed omissioni nella tenuta della documentazione per come prevista per legge; per eventuale risarcimento dovuto a situazioni di mobbing a verificarsi, di valutare se vi sia stata anzitutto la concreta applicazione delle………..normative previste in tema di “sorveglianza sanitaria del lavoratore”:

2) per le medesime ragioni sopra esposte e qui per integralmente riportate, oltre che per valutare eventuali sperequazioni nel trattamento (tra il richiedente Brigadiere CC XYXYXY XYXYXY ed altri militari) per come si è verificato successivamente alla dichiarata sua inidoneità all’impiego come subacqueo (e relativamente all’impiego in reparto differente da quello originario) si rende necessario l’accesso alla documentazione sanitaria relativa a tutti i militari dell’Arma dei Carabinieri (con brevetto di sommozzatore o meno) appartenenti ai Nuclei/Reparti Sommozzatori dell’Arma dei Carabinieri ed attualmente impiegati nei medesimi Nuclei e/o Reparti (anche in servizi non operativi di immersione a causa della loro inidoneità).

3) per le ragioni già evidenziate e qui integralmente riportate, ancora, è necessario conoscere i nominativi dei responsabili della sicurezza per come individuati dalla Legge 626/1994 e ss. modif. di volta in volta, nel corso degli anni, nominati dall’Amm.ne in indirizzo.

4) Vi è infine la necessità di conoscere (come previsto dalla vigente normativa) i nominativi dei vari responsabili dei procedimenti avviatisi in relazione alle richieste sin qui avviate compresa la presente (e tutte elencate ed indicate in riferimento) che, a tutt’oggi, non sono stati indicati”.

Ciò premesso, la Sezione osserva che secondo un orientamento assolutamente fermo nella giurisprudenza amministrativa formatasi in materia d’accesso agli atti, le relative istanze non possono avere il fine di esercitare un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione e dunque non sono ammissibili istanze non collegate con un interesse concreto ed attuale dell’istante (CdS. sez. IV n. 555/2006).

Inoltre, poiché l’istanza in esame non s’inserisce in una competizione concorsuale, la documentazione sanitaria richiesta e riguardante i terzi, il cui diritto alla riservatezza va tutelato secondo quanto previsto dall’art. 24 comma 2 l.7 agosto 1990 n. 241, non è ostensibile se non quando l’interesse all’accesso ad essa, abbia una consistenza almeno pari a quello assai elevato del terzo a tenere riservate le informazioni sanitarie che lo riguardano.

Da quanto precede discende che non può essere positivamente riscontrata una richiesta d’accesso nella quale la documentazione che ne è l’oggetto non viene indicata con la precisione necessaria a consentire all’amministrazione di adempiere, evitando, da un lato, di ledere il diritto del terzo alla riservatezza e, dall’altro, d’essere considerata, strumentalmente, inadempiente.

E discende anche da quanto precede, che se è vero che l’analisi dell’interesse all’esibizione degli atti amministrativi deve essere effettuata con riferimento alle finalità che il soggetto che richiede l’accesso dichiara di perseguire (art.22 l. n. 241/1990), è vero però anche che deve comunque sussistere un legame tra finalità dichiarata e documento o documenti richiesto/i, al fine di valutare la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione l’accesso è preordinato.

Alla luce di quanto fin ora chiarito, l’istanza d’accesso in esame non può trovare accoglimento, a nulla rilevando a suo supporto  quanto argomentato dal giudice di prime cure.

Più in dettaglio, va rilevato che  nell’istanza ;

  1. non viene indicata  quale sia la documentazione prevista per legge in ordine alla cui tenuta si sarebbero verificate “discrepanze ed omissioni” (punto 1).
  2. non vengono indicati in modo specifico quali siano i militari dell’Arma dei Carabinieri dei quali occorre la documentazione sanitaria (punto 2).
  3. non vengono indicati gli anni in cui sono stati nominati i responsabili della sicurezza i cui nominativi s’intendono conoscere (punto 3).
  4. non vengono indicati gli anni in cui sono stati nominati i responsabili dei procedimenti che s’intendono conoscere, l’oggetto dei procedimenti a cui si riferiscono tali nomine e i dati identificativi delle richieste presentate dallo stesso istante per l’avvio di quest’ultimi (punto 4).

L’appello dell’Amministrazione deve in sostanza essere accolto, e di conseguenza deve essere riformata la sentenza impugnata.

Nello svolgimento del giudizio il Collegio ravvisa giusti motivi ravvisa giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi della lite .

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli sez 5^ del 24 luglio 2007 n. 6926, respinge l’istanza di accesso.

     Spese del doppio grado compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, addì 11 dicembre 2007 dal Consiglio di Stato  in sede  giurisdizionale  (Sez. IV), riunito  in

 
 

Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

     

     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE


 

IL SEGRETARIO 

Depositata in Segreteria

           Il 29/01/2008

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

                 Il Dirigente

 

     

- - 

N.R.G.  7865/2007


 

RL