REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3636/08

Reg. Dec.

N.  8056  Reg. Ric.

ANNO  2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8056/2003 proposto da

Ministero dell’interno in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;

contro

...

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione I ter, n. 4392 del 2003;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’originario ricorrente appellato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 27 maggio 2008 relatore il Consigliere ...

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Il Tar del Lazio ha, in un primo tempo, accolto il ricorso proposto dall’assistente della Polizia di Stato @@@@@@@@ @@@@@@@@ per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del compenso sostitutivo di 19 giorni di ferie non godute. L’opposizione sollevata a seguito di ciò dall’ingiunto Ministero dell’interno veniva quindi respinta con la sentenza in epigrafe.

    L’adito Tribunale premetteva che l’interessata, a seguito del riconoscimento della sua fisica inabilità, era stata dispensata dal servizio con decorrenza 15.1.2002 e, a tale data, doveva ancora fruire di 19 giorni complessivi di congedo ordinario. Pertanto richiamava l’art. 18 del DPR n. 254 del 1999, ai sensi del quale si procede al pagamento sostitutivo del congedo ordinario non solo nei casi previsti dall’art. 14, co. 14, del DPR n. 395/95, ma anche quando detto congedo non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per malattia o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. In ogni caso, indipendentemente dall’esistenza di una normativa espressa, il diritto al compenso sostitutivo delle ferie discende direttamente dal mancato godimento: pur che risulti certo che questo non sia stato determinato dalla volontà dell’interessato, e non era il caso in questione.

    Appella l’Amministrazione deducendo i seguenti motivi:

    La decisione del Tar non considera né la sentenza n. 67/1999 del Consiglio di Stato, né il parere n. 2620/2002, sui quali il Ministero aveva fondato l’opposizione al decreto ingiuntivo. Il parere citato ha sottolineato che l’art. 18 del D.P.R. n. 254 del 1999 si limita a prevedere il diritto del dipendente alla retribuzione del congedo ordinario, oltre che nei casi di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 395/95, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per infermità o, come nel caso di specie, per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. La disposizione nulla prevede circa la monetizzazione del congedo ordinario non fruito durante il periodo di esonero del dipendente dal servizio per collocamento in aspettativa per infermità. Secondo il Consiglio di Stato, per il periodo trascorso in aspettativa non matura alcun diritto al congedo ordinario, non vi è diritto del tutto se l’aspettativa si sia protratta per l’intero anno solare; se si è protratta per un periodo inferiore, il suddetto diritto si perde proporzionalmente. Anche C.d.S. n. 67/1999 ha affermato che le cause del congedo ordinario, inteso a garantire l’integrità fisica e psichica contro il logorio conseguente alle prestazioni lavorative, vengono meno allorché l’impiegato sia esonerato dalla prestazione del servizio in quanto in aspettativa. Di tale orientamento il Tar non ha tenuto alcun conto.

    Applicando la normativa vigente alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale, alla ricorrente non spetta alcuna somma ulteriore rispetto a quella già liquidata dall’amministrazione e relativa alle ferie non godute prima del collocamento in aspettativa. Per il periodo successivo nulla può esserle riconosciuto in quanto manca il presupposto della monetizzazione, ossia la maturazione di giorni di ferie non goduti.

    Si è costituita la sig.ra @@@@@@@@ contestando con memoria le deduzioni appellatorie.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

     L’appello è infondato e va respinto, in base ad una consolidata e prevalente giurisprudenza della sezione IV di questo Consiglio di Stato, che questa Sezione ha confermato e richiamato espressamente con recentissima decisione ( VI, 21 aprile 2008, n. 1765; in ordine al richiamato orientamento pregresso cfr., ex multis, dec. n. 6533/2003 e dec. n. 1230/2001, rispetto alle quali rimangono isolate la dec. n. 8245 e la dec. n. 8246 del 2004, peraltro relative  a due identiche fattispecie).

     L’art. 14, d.P.R. n. 395/1995, incorporante l'accordo sindacale 20 luglio 1995 (riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) ed il provvedimento di concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza), che ha introdotto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, nel ribadire, al comma 7, l’irrinunciabilità riguardo al suddetto congedo, al successivo comma 14 ha previsto che si possa ammettere il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi che, all’atto della cessazione dal servizio, detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.

     Ulteriori deroghe sono state successivamente introdotte dall’art. 18, d.P.R. n. 254/1999, (recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia), che ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.

     Secondo tale ultima normativa viene compensato, monetizzandolo, quel congedo maturato non fruito, anche in mancanza del presupposto delle documentate esigenze di servizio, in quanto imprevedibili eventi ne abbiano impedito la  fruizione.

     Rispetto a tale situazione ed in riferimento al più vasto ambito del rapporto di pubblico impiego, la giurisprudenza è per lo più giunta al riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di congedo ordinario, dei giorni in cui il dipendente non abbia prestato servizio, in quanto collocato in aspettativa per infermità., vale a dire per fatto a lui non imputabile (cfr., tra le altre, C.d.S., sez VI, dec. 26 maggio 1999 n. 670).

     Meno ampio è il panorama giurisprudenziale per l’ipotesi del riconoscimento del compenso sostitutivo delle ferie non godute e ritenute maturate nel periodo di aspettativa per infermità.

     La tesi favorevole sviluppa l’opzione ermeneutica che ha portato a considerare maturate le ferie anche nel periodo d’infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, giungendo ad affermare che, quando il mancato godimento delle ferie non sia imputabile all’interessato, ciò non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo (cfr., ex plurimis, C.d.S., sez, VI, dec. n. 2520/2001).

     Nella specie, il collegio ritiene che il compenso per le ferie non godute non debba essere necessariamente connesso esclusivamente a documentate esigenze di servizio, per le quali la prestazione lavorativa sia stata effettuata su richiesta dell’amministrazione, che così abbia impedito il godimento delle ferie maturate, con la conseguenza che, se ragionevolmente si volesse ritenere il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico) maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), da ciò conseguirebbe automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non venissero fruite.

     E ciò implica che nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa  situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo (arg. pure ex art. 36, Cost., ed art. 14, d.P.R. n. 395/1995).

     L’uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non ne sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36, Cost.); l’altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l’amministrazione (v. cit. art. 18, d.P.R. n. 254/1999).

     In definitiva, se la non imputabilità all’interessato del mancato svolgimento dell’attività di servizio, è alla base del computo dei giorni di congedo ordinario, la non riconducibilità a causa imputabile al datore di lavoro del mancato godimento delle ferie maturate non impedirà di percepirne il compenso sostitutivo, trattandosi oltretutto di ipotesi nella sostanza assimilabile a quella delle “documentate esigenze di servizio”, per cui la sentenza impugnata, apparendo correttamente agganciata ai parametri normativi sopra richiamati ed alle loro implicazioni interpretative, deve pertanto essere confermata.

     L’appello va, dunque, respinto, con contestuale salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese del secondo grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti motivi tra le parti costituite, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della natura della vertenza.

    P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.

     Compensa le spese di giudizio.

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 27.5.2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

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Presidente

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Consigliere       Segretario

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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione


 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G.  8056/2003


 

pds