REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2759/2007

Reg.Dec.

N. 5826 Reg.Ric.

ANNO   2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5826/06, proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

...omissisvld... ...omissisvld..., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Pacor, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Fabrizio Schiavone in Roma, via ...omissisvld... Grazioli Lante, n. 16;

per l’annullamento

per quanto di ragione, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia 5 aprile 2006, n. 218;

     visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

     visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;

     visti tutti gli atti della causa;

     relatore all’udienza pubblica del 13 marzo 2007 il consigliere Carmine Volpe, e uditi l’avv. dello Stato Elefante per l’appellante e l’avv. S. Pacor per l’appellato;

     ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

     1. Il primo giudice, con la sentenza suindicata, si è pronunciato su due ricorsi proposti dal signor ...omissisvld... ...omissisvld....

     Il primo ricorso (n. 495/04) è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto. Il secondo ricorso (n. 84/05) è stato accolto.

     Il signor ...omissisvld..., con il primo ricorso, aveva impugnato:

     a) il provvedimento del questore di Trieste 26 gennaio 2004, n. 1.2.8/328, con cui gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio;

     b) il decreto del capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza 25 maggio 2004, n. 333-D/29699, di rigetto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento indicato sub a);

     c) la nota in data 11 giugno 2004, contenente l’avviso di avvio del procedimento di trasferimento d'ufficio.

     Il suddetto, con il secondo ricorso, aveva impugnato il decreto del capo della Polizia 29 dicembre 2004, n. 333, con cui si era disposto il suo trasferimento per motivi di opportunità e di incompatibilità ambientale (dalla Questura di Trieste al Compartimento di polizia ferroviaria di Venezia-Sottosezione Polizia ferroviaria di Treviso). Il decreto veniva poi revocato in parte e disposto il trasferimento all'ufficio 4° zona Polizia di frontiera di Udine-ufficio Polizia di frontiera marittima/aerea di Venezia.

     La sentenza viene appellata dal Ministero dell’interno che ne sostiene l’erroneità.

     Il signor ...omissisvld... si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso in appello.

     2. Il signor ...omissisvld... è un assistente capo della Polizia di Stato il quale, al di fuori di esigenze di servizio, aveva mantenuto una relazione con persona che aveva pregiudizi penali pendenti, anche in materia di sostanze stupefacenti. Si tratta del signor ...omissisvld... ...omissisvld... con cui il signor ...omissisvld... aveva intrapreso un’attività commerciale (trattoria-enoteca) sotto la forma societaria dell'accomandita semplice (...omissisvld... ...omissisvld... era socio accomandatario, mentre accomandanti erano il signor ...omissisvld... e ...omissisvld... ...omissisvld..., fratello di ...omissisvld...). Così che l’amministrazione rilevava un comportamento contrario ai doveri di rettitudine e irrogava la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio.

     Il suddetto veniva poi trasferito d'ufficio per motivi di opportunità e incompatibilità ambientale.

     Il primo giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado con riguardo all’impugnazione dell’avvio del procedimento, non trattandosi di atto lesivo e di natura provvedimentale. Ha poi affermato che:

     a) ai sensi dell’art. 4, comma 2, n. 3), del d.p.r. 25 ottobre 1981, n. 737, non era notorio che il signor ...omissisvld... ...omissisvld... non godesse in pubblico di estimazione, in quanto il provvedimento impugnato non diceva alcunché al riguardo e il signor ...omissisvld... non sapeva che il signor ...omissisvld... avesse problemi con la giustizia;

     b) con riguardo al trasferimento per incompatibilità ambientale, disposto ai sensi dell’art. 55 del d.p.r. 24 aprile 1982, n. 335, non risultava che i fatti addebitati al signor ...omissisvld... avessero determinato una vera e propria lesione del prestigio dell’ufficio. E comunque il provvedimento impugnato non è sorretto da una motivazione che colga il profilo di criticità ambientale venutosi a creare con la permanenza del ricorrente all’interno dell’ufficio di appartenenza. Non si comprende, quindi, perché il dipendente, il quale si è sempre dichiarato estraneo ai fatti addebitati, non possa “adempiere ai compiti istituzionali con la dovuta serenità”.

     Il Ministero appellante sostiene che:

     1) dalla motivazione del provvedimento di trasferimento risultava che si fosse determinato il grave nocumento all’immagine e al prestigio dell’amministrazione;

     2) quanto alla sanzione disciplinare, la vicenda penale che aveva visto coinvolto il socio del signor ...omissisvld... aveva avuto risalto sugli organi di stampa. Così che si sarebbe dovuto ritenere notorio che il socio del signor ...omissisvld... non godesse in pubblico di estimazione.

     3.1. In primo luogo deve essere ritenuta infondata l’eccezione di irricevibilità, per tardività, del ricorso in appello, sollevata dalla difesa dell’appellato. Infatti, la sentenza impugnata è stata notificata all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste il 7 aprile 2006 e il ricorso in appello risulta consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 6 giugno 2006; ossia il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza.

     Tra l'altro, il difensore dell'appellato, all'udienza di discussione del ricorso, ha anche dichiarato di rinunciare all'eccezione.

     3.2. Il ricorso in appello è fondato.

     Ai sensi dell'art. 4, comma 2, n. 3), del d.p.r. n. 737/1981, tra le infrazioni che vengono punite con la sanzione della pena pecuniaria consistente nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, vi è "il mantenimento, al di fuori di esigenze di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione o la frequenza di locali o compagnie non confacenti al proprio stato".

     Il signor ...omissisvld... ...omissisvld..., socio in affari del signor ...omissisvld..., nel novembre 2003 era stato sottoposto a custodia cautelare in quanto coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti. La sezione ritiene che la circostanza per la quale il socio in affari dell'appellato sia stato sottoposto a provvedimenti del giudice restrittivi della libertà personale, a causa di reati in materia di sostanze stupefacenti, sia di per sé indicativa della notorietà che il socio stesso non godeva in pubblico di estimazione. L'appellato, inoltre, nella propria "memoria difensiva" in data 4 agosto 2004, parla di vicende connesse alla situazione giudiziaria del signor ...omissisvld... ...omissisvld... risalenti all'agosto 2003 delle quali "si è poi saputo dalla stampa". Di qui un'ulteriore prova della sussistenza della "notorietà".

     3.3. Quanto al contestato trasferimento d'ufficio, esso è avvenuto ai sensi dell'art. 55, comma 4, del d.p.r. n. 335/1982, secondo cui "Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali".

     Nella specie, il signor ...omissisvld... aveva avvertito il proprio socio accomandatario dell’esistenza di indagini in corso per spaccio di sostanze stupefacenti in cui era implicata anche la fidanzata dello stesso signor ...omissisvld... ...omissisvld.... Tale fatto, unito a quello per il quale era stata inflitta la sanzione pecuniaria, è di per sé lesivo del prestigio dell'amministrazione e giustifica l'emanazione del contestato provvedimento di trasferimento d'ufficio al fine di eliminare, con il cambiamento di sede, la situazione di grave incompatibilità venutasi a creare.

     Tra l'altro, ai fini dell'adozione di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del d.p.r. n. 335/1982, è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari i quali siano adeguati a rendere la figura dell'agente offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al prestigio dell'amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di istituto (Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 1990, n. 155). Il che può considerarsi avvenuto nella fattispecie per cui è causa. E va rimarcato, infine, che la valutazione (da parte dell'amministrazione) dei fatti i quali possono far ritenere nociva, per il prestigio dell'ufficio, l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede ha carattere ampiamente discrezionale (Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 1992, n. 928).

     4. Il ricorso in appello, pertanto, deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, i ricorsi di primo grado vanno respinti. Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate per la metà e per il resto, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Per questi motivi

     il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta:

     a) accoglie il ricorso in appello;

     b) in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge i ricorsi di primo grado;

     c) compensa per la metà tra le parti le spese del doppio grado del giudizio e condanna l’appellato al pagamento, in favore dell’appellante, del resto delle spese che si liquidano in complessivi euro millecinquecento/00;

     d) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma il 13 marzo 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

Giovanni Ruoppolo   presidente

Carmine Volpe   consigliere, estensore

Giuseppe Romeo   consigliere

Luciano Barra Caracciolo  consigliere

Lanfranco Balucani   consigliere 
 

Presidente

GIOVANNI RUOPPOLO

Consigliere       Segretario

CARMINE VOLPE     GIOVANNI CECI 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il....30/05/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 5826/2006


 

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