REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2759/2008
Reg.Dec.
N. 4711 Reg.Ric.
ANNO 2003
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4711/2003 proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 ha legale domicilio;
contro
@@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv.ti ....
per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del T.a.r. Puglia Sez. I, sez. I, n. 817/2003, resa inter partes;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il controricorso di @@@@@@@@ @@@@@@@@;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza pubblica del 4 marzo, il Consigliere ....
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Ritenuto che l’art. 9 d.P.R. n. 904/1983, che disciplina gli accertamenti nel corso del rapporto di impiego per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato c, fa riferimento esclusivo all’accertamento dell’idoneità psico-fisica, e non già agli accertamenti attitudinali ( a differenza del precedente art. 7, che si riferisce, però, ai candidati ai concorsi e non a chi è già assunto);
Ritenuto che a diverse conclusioni non conduce neanche l’art. 25 l. n. 121/1918 ai sensi del quale “I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno”;
Considerato, infatti, che tale norma non prevede espressamente accertamenti sui requisiti attitudinali anche nel corso del rapporto ma si limita a rinviare al successivo decreto attuativo (d.P.R. n. 904/1983), il quale, come sopra si è precisato, prevede che l’accertamento dei requisiti attitudinali avvenga all’inizio del rapporto (per i candidati ai concorsi), e non anche durante il rapporto di impiego;
Ritenuto, quindi, che l’appello debba essere respinto;
Considerato che le spese di giudizio di appello possono essere compensate, sussistendo giusti motivi, anche in considerazione della particolarità e delicatezza della presente fattispecie;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:
Presidente
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il....09/06/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
CONSIGLIO DI STATO
In Sede
Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87
del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 4711/2003
FF