R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.2801/2007

Reg. Dec.

N. 4938 Reg. Ric.

Anno 2003

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.4938 R.G. dell'anno 2003, proposto da ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., rappresentato e difeso dall’agli avv.ti  Eugenio Pensini e Francesco Ciddio, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del secondo, via Venti Settembre, 15;

contro

il Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Regionale della Giustizia Amministrativa  del Trentino Alto Adige, sede di Trento n. 88, del 24 febbraio 2003;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 20 marzo 2007 il Cons. Sandro Aureli;

Udito, altresì, per l’appellante l’avv. Ciddio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso presentato dal Carabiniere ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld....  per ottenere  l’annullamento  del decreto n.917 del 18 novembre 2000, con il quale il Direttore di Amministrazione del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione – Sezione Equo indennizzo, ha rigettato la domanda di concessione dell’equo indennizzo presentata dal suddetto in relazione all’infermità del “morbo di Crohn”, denunciata dall’interessato.

Questi ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, sulla base da un lato, di un generico richiamo alle stesse censure proposte in primo grado ma lamentando, dall’altro, la completa pretermissione della  richiesta avanzata al giudice di primo grado, di procedere alla  consulenza tecnica d’ufficio per accertare la causa  dell’infermità sofferta.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, l’appellante ha illustrato ulteriormente le proprie ragioni.

All’udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

L’appellante ha chiesto la concessione dell’equo indennizzo  in relazione all’infermità “morbo di Crohn”, e riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla C.M.O. di Verona.

Tuttavia, l’Amministrazione,  in virtù del parere espresso dal C.P.P.O., nel quale veniva negata la dipendenza dell’infermità predetta da causa di servizio, ha respinto tale richiesta.

La sentenza impugnata ha motivato ampiamente e puntualmente sulle ragioni della legittimità del provvedimento di rigetto impugnato, esponendo in particolare, con dovizia di riferimenti giurisprudenziali di questo consesso, (da cui la Sezione non ritiene di doversi discostare e che in questa sede debbono intendersi richiamati), l’avviso che le ragioni secondo cui in materia di riconoscimento dell’equo indennizzo jus receptum, prevale il parere del C.P.P.O. rispetto a  quello della C.M.O. e concludendo, quindi, per la legittimità del provvedimento dell’amministrazione che, nel respingere la domanda di riconoscimento all’equo indennizzo, si sia limitata a richiamare il parere del primo organo.

Ciò posto, deve tuttavia la Sezione convenire con l’appellante che il primo giudice non  ha speso argomenti per  respingere  esplicitamente la richiesta avanzata dal ricorrente in primo grado di procedere alla nomina di un consulente tecnico, attesa la problematicità delle cause scientifico-cliniche dell’infermità sofferta dallo stesso ricorrente.

Senonchè, nel percorso seguito dalla decisione contestata  emerge chiaramente un implicito rigetto di detta richiesta, soprattutto nella parte in cui lo svolgimento dell’azione amministrativa è stato valorizzato, evidenziando l’assoluta completezza dell’istruttoria orientata proprio ad accertare la causa dell’infermità sofferta dall’appellante, sottolineando altresì l’acquisizione di tutti  i pareri medico-legali contemplati dal procedimento de quo  a tal fine.

Voler del resto ritenere, come prospettato dall’appellante,  che una consulenza tecnica d’ufficio sarebbe  stata necessaria per risolvere il contrasto tra il parere della C.M.O. da un lato e quello del C.P.P.O., dall’altro, equivale ad ignorare  il punto dirimente  dalla sentenza gravata, e per il quale tale contrasto è da ritenersi del tutto insussistente.

Ivi, infatti viene chiaramente e correttamente evidenziato  che l’organo competente in via esclusiva  in tema di concessione dell’equo indennizzo è il C.P.P.O. e non la C.M.O. e che l’Amministrazione, meritoriamente, non paga di tale prevalenza, ha anche richiesto il parere della Commissione Medico legale, la quale, per parte sua assolutamente imparziale, ha del tutto confermato l’origine endogena dell’infermità sofferta dall’appellante.

Che la nomina di un consulente tecnico, così come oggi è consentito in forza della modifica all’art.44 del r.d. 26 giugno 1924 n.1054, introdotta dall’art.16 delle legge n.205 del 2000, rientri nei poteri ufficiosi del giudice non è da dubitare, ma,  alla stregua di quanto emerso nel procedimento esaminato,  non appare neppure censurabile l’aver rinunciato all’utilizzo di tale mezzo, che non può essere sollecitato per rimettere in discussione accertamenti compresi nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

L’appello deve quindi essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, addì 20 marzo 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Carlo Saltelli    - Presidente f.f.

Carlo Deodato    - Consigliere  

Salvatore Cacace    - Consigliere  

Sergio De Felice     - Consigliere

Sandro Aureli     - Consigliere, est. 
 

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F.

Sandro Aureli    Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

- - 

N.R.G. 4938/2003


 

TRG