R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I   
 
 

T  A  L  I  A  N  A 
 

Reg. Dec.

N. 2702 Reg. Ric.

Anno 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il nunciato la Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pro seguente

DECISIONE

N. 3386/2008

Reg. Dec.

N.  2702    Reg. Ric.

Anno 2008 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

Sul ricorso r.g.n.2702/2008 proposto in appello da ...

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del l.r.p.t., e Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Protezione Civile, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

per l’annullamento

della sentenza n.10847 del 2 novembre 2007 con la quale il TAR Lazio, prima sezione, ha respinto il ricorso dagli attuali appellanti per la ottemperanza della sentenza n.10883/2005 resa dalla sezione prima-bis del TAR Lazio e in via subordinata per l’annullamento dei decreti con i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri in pretesa esecuzione di tale sentenza ha determinato la misura della indennità di cui all’art. 33 l.400/1988 in applicazione del criterio perequativo di cui all’art. 32 comma 2 della L.400/1988 nella misura seguente: “nulla”, e conseguentemente per la esecuzione corretta della suddetta pronuncia.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni statali;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla camera di consiglio del 17 giugno 2008 il Consigliere ...

Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio i ricorrenti, tutti appartenenti alle Forze di Polizia e che prestano servizio di istituto ai sensi dell’art. 33 L.400/1988 presso il Dipartimento per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agivano, a seguito di diniego su istanza, per riconoscimento del loro diritto.

Il Tribunale adito riconosceva il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità prevista dall’art. 8  l.455/1985 condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle somme dovute.

La sentenza n.10883/2005 è passata in giudicato in data 23 gennaio 2006 e nella esecuzione della suddetta sentenza la amministrazione statale così ha provveduto: “nulla è dovuto per l’anno 2004; nulla è dovuto per l’anno 2005; nulla è dovuto per l’anno 2006”.

I ricorrenti hanno pertanto adito il giudice di primo grado lamentando la sostanziale elusione del giudicato; con la sentenza impugnata in questa sede il TAR Lazio ha deciso negativamente, ritenendo che il giudicato da attuare si sia limitato  a riconoscere in astratto il diritto all’eventuale cumulo tra indennità di polizia e indennità di presidenza, mentre non si sarebbe occupato del meccanismo perequativo che riguarda le modalità di computo.

Si sono costituite le amministrazioni statali, eccependo innanzitutto la prescrizione quinquennale e chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.

Alla camera di consiglio del 17 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.La pretesa avanzata con l’atto di appello non è fondata e quindi il gravame è da rigettare.

Si può pertanto prescindere dall’esame della eccezione di prescrizione, rammentando tuttavia che la eccezione di prescrizione non formulata nel giudizio di merito non può essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di ottemperanza, atteso che il giudicato amministrativo copre il dedotto e il deducibile, determinando le conseguenti preclusioni processuali (C. Stato, IV, 11.4.2007, n.1580).

2.Gli appellanti lamentano la sostanziale elusione del giudicato che ha ad essi riconosciuto il cumulo tra le due indennità, avendo l’amministrazione adempiuto a tale dictum riconoscendo in realtà “nulla” a titolo di indennità c.d. di Presidenza.

Parte appellante invoca altresì il principio della preclusione derivante da giudicato, in quanto non è compito del giudice della ottemperanza ribaltare di fatto il riconoscimento di diritti avvenuto con pronuncia del giudice della cognizione.

3.La indennità c.d. di Presidenza è disciplinata dal combinato disposto degli articolo 32 legge 400 del 1988 e 8 della legge 455 del 1985.

L’art. 32 della L.400/1988 stabilisce che la indennità di cui all’articolo 8 della L.455 del 1985 spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il secondo comma prevede che tale indennità spetti a titolo perequativo ai dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo ai fini della perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di pari qualifica o equiparata ma “…non può comunque superare il limite massimo previsto dall’articolo 8, comma 1 della legge 8 agosto 1985 n.455  e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo”.

L’articolo 8 L.455 del 1985 stabilisce che tale indennità (per il personale civile e militare in servizio comunque presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) è fissata in misura non superiore all’importo massimo delle indennità erogate dalle amministrazioni dello Stato al personale dipendente in base alle norme vigenti; tale indennità (secondo comma) sostituisce ogni altra indennità o compenso dovuti in relazione all’espletamento delle effettive prestazioni ordinarie di servizio o comunque connessi all’espletamento di compiti di istituto.

4.Questo Consiglio ha già avuto modo di accertare che il divieto di cumulo di indennità o trattamenti aggiuntivi anche dopo la entrata in vigore dell’art. 3 comma 63 della L.537/1993 non opera per gli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che quindi possono cumulare la indennità di presidenza prevista dall’art. 8 l.8 agosto 1985 n.455 con la indennità di polizia, non costituendo quest’ultima un trattamento accessorio cui sia applicabile il divieto di cumulo di cui all’art. 3 comma 63 l.537 del 1993 (C. Stato, IV, 21.8.2006, n.4845; IV, 10.11.2003, n.7190).

Tale cumulo viene tuttavia contemperato dal meccanismo perequativo previsto dall’art. 32 comma 2 l.23 agosto 1988 n. 400 (C. Stato, IV, 11.4.2007, n.1580), nel senso che la  perequazione prevista dall’art. 32 comporta  che il cumulo dei complessivi trattamenti è consentito solo fino al punto di equivalenza  degli stessi e non oltre,  e quindi spetta solo il maggiore importo tra quello dovuto per l’indennità di polizia e quello dovuto  per l’indennità di presidenza.

Il meccanismo perequativo ha in sostanza la funzione di evitare che ai dipendenti in questione venga fatto percepire un trattamento retributivo complessivo inferiore a quello dei dipendenti di ruolo della Presidenza in corrispondente posizione organico-retributiva.

5. Né in senso contrario può fare ritenere la circostanza che il giudicato da attuare abbia in via di principio riconosciuto il cumulo, in quanto la fase della ottemperanza, quale naturale completamento della fase di cognizione e tenendo conto proprio della delimitazione oggettiva derivante dal formatosi giudicato, si occupa nella specie  della applicazione del criterio perequativo  di cui al menzionato articolo 32 comma 2 L.400 del 1998, che indubbiamente limita e comprime  il cumulo attribuito e spettante in linea di principio, ma l’aspetto del criterio perequativo è rimasto estraneo al giudicato da attuare.

6.Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del  17 giugno 2008, con l’intervento dei magistrati:

.

IL SEGRETARIO

.

- - 

N.R.G.


 

RL