REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 297/07

Reg.Dec.

N. 4378 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

...OMISSIS.... ...OMISSIS...., non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione I, n. 2624/2001;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 28-11-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

     Udito l'Avv. dello Stato Tortora;

     Visto l’art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205;

     Rilevato che con l’impugnata sentenza è stato accolto il ricorso proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., sovrintendente capo della Polizia di Stato, avverso il diniego di concessione del congedo straordinario per trasferimento;

     Rilevato che il Ministero dell’interno ha proposto ricorso in appello, deducendo la violazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 395/1995 e sostenendo che la minima distanza tra la nuova sede di servizio e quella vecchia non giustificava la concessione del congedo straordinario, tenuto anche conto della mancata rappresentazione di esigenze di riorganizzazione familiare;

     Ritenuto che il ricorso in appello è infondato, in quanto il citato art. 15 non vincola la concessione del congedo straordinario per trasferimento ad una distanza minima tra sedi di servizio, ma subordina il beneficio alla sussistenza di esigenze d riorganizzazione familiare;

     Considerato che con l’impugnato provvedimento l’amministrazione si era limitata a negare il congedo per la mancata rappresentazione di tali esigenze, mentre il ricorrente aveva indicato esigenze di riorganizzazione connesse con l’accompagnamento dei figli a scuola;

     Ritenuto, quindi, che, come rilevato dal Tar, l’impugnato diniego è illegittimo, non avendo l’amministrazione fornito alcuna motivazione circa l’insussistenza delle esigenze rappresentate dal proprio dipendente;

     Ritenuto che il ricorso in appello deve essere respinto e che nulla deve essere disposto per le spese in assenza di costituzione della parte appellata.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

     Nulla per le spese.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 28-11-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone     Presidente

Luciano Barra Caracciolo    Consigliere

Lanfranco Balucani     Consigliere

Domenico Cafini     Consigliere

Roberto Chieppa     Consigliere Est. 
 

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere       Segretario

f.to Roberto Chieppa     f.to Annamaria Ricci 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..................26/01/2007...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

per Il Direttore della Sezione

f.to Giovanni Ceci 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 4378/2002


 

FF