R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.../2009

Reg. Dec.

N. .. Reg. Ric.

Anno 2000

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

     sul ricorso in appello n. 8138 / 2000 proposto da  .....

contro

     il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore ed il Ministero degli affari esteri in persona del Ministro pro tempore  rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale dello stato presso la quale sono domiciliati per legge in Roma via dei Portoghesi 12 ;

per l'annullamento

     della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione  prima bis n. ../1999 pronunciata tra le parti;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Avvocatura Generale dello Stato ;

     Vista le memorie prodotte dalle parti  a sostegno delle proprie difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Data per letta alla pubblica udienza del 24 febbraio 2009 la relazione del cons. ..

     Udit l'avv. su delega dell’avv. ...

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F A T T O   E   D I R I T T O

     La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado dai signori ....., sottufficiali dell’ Arma dei Carabinieri che hanno prestato servizio presso l’Ufficio dell’Addetto militare aeronautico di Washington, rispettivamente, dal 25 agosto 1990 al 5 settembre 1994 il primo  e dal 30 agosto 1990 al 10 settembre 1994 il secondo, per il riconoscimento del diritto a percepire i compensi relativi al servizio prestato in eccesso rispetto al normale orario di lavoro.

     Con una prima decisione parziale (n. .. dell’undici marzo 1997), che non costituisce oggetto del presente giudizio di appello, la stessa Sezione prima bis del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto la domanda avanzata dagli attuali appellanti per il riconoscimento del diritto alla corresponsione della indennità di servizio all’estero nella misura corrispondente alla qualifica di inquadramento conseguita in sede di applicazione della legge n. .. dell’undici luglio 1980.

     La questione che residua verte sul diritto alla percezione del compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto.

     La tesi degli appellanti è che , avendo prestato servizio per 56 ore settimanali fino al 9 febbraio 1992 e per 42 ore settimanali da tale data  fino alla scadenza dell’incarico, spetterebbe loro il compenso per lavoro straordinario per tutte le ore di servizio effettivamente svolte ed eccedenti le 38 ore prescritte come orario ordinario di lavoro.

     Peraltro molte delle ore di servizio in questione sono state effettuate in periodi notturni ed in giorni festivi.

     Non avrebbe rilievo secondo la difesa degli appellanti che le norme che fissano il trattamento economico del personale in servizio all’estero ( articolo 4 della legge n. 838 del 27 dicembre 1973 e articolo 170 del DPR n. 18 del 5 gennaio 1967) non prevedano alcun corrispettivo per il lavoro straordinario perché le disposizioni che in generale contemplano un compenso per queste prestazioni anche per il personale dei Corpi di Polizia si renderebbero applicabili anche nel caso di specie (articoli 43 della legge n. 121 del 1981 e 5 del DPR n. 150 del 10 aprile 1987).

     Il giudice di primo grado nel respingere il ricorso ha chiarito che a tenore dell’articolo 4 della legge n. 838 / 1973 al personale militare in servizio all’estero presso le rappresentanze diplomatiche spetta il trattamento economico previsto per il servizio prestato nell’ambito del territorio nazionale ed, inoltre, le indennità, i contributi, e le provvidenze indicate nello stesso articolo 4 nei limiti ed alle condizioni previste per il personale del Ministero degli Affari Esteri.

     Inoltre nella sentenza si precisa che in forza dell’articolo 170 del DPR n. 18 / 1967 “nessun’altra indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa a qualsiasi titolo” a detto personale in aggiunta al trattamento previsto nel decreto stesso.

     In altri termini , il trattamento riservato al personale in servizio all’estero, che è significativamente più favorevole  di quello ordinario, tiene conto dei disagi che il personale è chiamato a sopportare ed è considerato dal legislatore esaustivo di ogni aggravio nello svolgimento del servizio.

     E’ esatta anche la considerazione espressa nella sentenza appellata in ordine alla diversità della disciplina prevista per il personale dei Corpi di Polizia che opera in Italia , disciplina che , invece, pacificamente,  comprende anche il compenso per il lavoro straordinario.

     Gli argomenti addotti dal primo giudice a giustificazione del rigetto del ricorso proposto dai signori .... appaiono al Collegio condivisibili ma la questione interpretativa che viene riproposta in questa sede a ben vedere è stata risolta in modo definitivo dal legislatore che con norma di interpretazione autentica (legge n. 51 del 23 febbraio 2006, comma 39) ha espressamente chiarito che i compensi di cui si è detto spettanti al personale in servizio all’estero sostituiscono anche il compenso per lavoro straordinario.

     Non resta, pertanto, al Collegio che prendere atto di tale disposizione che ha efficacia retroattiva e , conseguentemente, rigettare l’appello qui in esame .

     Sussistono, tuttavia, ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta con conferma della sentenza appellata.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

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                       IL SEGRETARIO

   

Depositata in Segreteria

           Il 12//06/2009

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

  Per il  / Il Dirigente


 

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N.R.G. 8138/2000