REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.3050/2007
Reg.Dec.
N. 10601 Reg.Ric.
ANNO 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da V.R. rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Placidi con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Roma, piazza Cavour n. 3;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
della decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 ottobre 2006 n. 6270.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 27 marzo 2007 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito l’avv. Placidi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Sezione in accoglimento del ricorso proposto dal dott. V.R., vice questore aggiunto della Polizia di Stato, annullava gli atti della procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente con i quali era stato reiterato il giudizio (negativo) in ordine alla prova scritta del ricorrente, disponendo che si provvedesse alla rinnovazione di tale giudizio e degli atti conseguenti ad opera di una Commissione con diversa composizione.
Stante la mancata esecuzione di anzidetta decisione, il dott. V.R. in data 22.11.2006 ha notificato alla Amministrazione formale atto di intimazione e diffida, e, perdurando l’inottemperanza, con il presente ricorso ha chiesto la esecuzione della decisione ai sensi dell’art. 27, nn. R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
L’Amministrazione intimata ha depositato in giudizio documentazione dalla quale si evince che la stessa, ha richiesto parere al Consiglio di Stato in ordine alle modalità di composizione della Commissione chiamata alla rinnovazione del giudizio; ma anche la 1° Sezione, con atto n. 269/07 ha dichiarato il “non luogo” ad esprimere il parere richiesto trattandosi di questione di adempimento al giudicato che rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione.
Ciò posto, pronunciandosi sulla istanza di esecuzione avanzata con l’odierno ricorso, ritiene il Collegio che la perdurante inottemperanza della decisione della Sezione n. n. 6270/2006 sia priva di giustificazione; non avendo ragion d’essere le perplessità manifestate dalla Amministrazione (con la richiesta di parere al Consiglio di Stato) in ordine alla individuazione del soggetto cui affidare l’ufficio di presidente della Commissione.
E ciò in quanto, nell’impossibilità di far assumere le funzioni di presidente al <<vice direttore generale vicario>> - secondo quanto prospettato nell’anzidetta richiesta di parere – può ben assumere tali previsioni lo stesso Capo della Polizia, non ravvisandosi preclusioni nel disposto dell’art. 8, 7° comma, D.Lgs. n. 334/2000.
Il ricorso in esame deve essere pertanto accolto e per l’effetto deve essere ordinato alla Amministrazione di prestare esecuzione alla decisione della Sezione n. 6270/2006 mediante rinnovazione del giudizio nei confronti dell’odierno ricorrente, assegnando all’uopo il termine di sessanta giorni.
Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto ordina all’Amministrazione dell’Interno di adottare gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Pone a carico della stessa Amministrazione il pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente liquidandole nella misura complessiva di euro 2000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Carmine Volpe Consigliere
Giuseppe Romeo Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere Est.
Roberto Chieppa Consigliere
Sottoscrive, ai
sensi dell’art. 132 comma 2 cpc, il solo Presidente per essere il Consigliere
relatore sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato.
Il Presidente
CLAUDIO VARRONE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...11/06/2007.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale
(Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del
Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 10601/2006
FF