REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 306/07

Reg.Dec.

N. 733 Reg.Ric.

ANNO   2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentato e difeso dall' avv.to Manfredo Piazza, ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Concetta Palma, in Roma, via Albalonga, n. 30;

contro

Banca d’Italia, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Catanzaro, Sezione I, n. 2077/2005;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 28-11-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

     Udito l'Avv. Piazza;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O    E    D I R I T T O

     1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... per la condanna della Banca d’Italia al risarcimento del danno, derivante dalla violazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro e da una asserita condotta vessatoria, riconducibile alla fattispecie del mobbing.

     ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... ...OMISSIS.... ha proposto ricorso in appello, sostenendo che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

     La Banca d’Italia non si è costituita in giudizio.

     All’odierna udienza, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, l’appellante ha fatto presente di aver erroneamente notificato sia il ricorso di primo grado che il ricorso in appello alla Banca d’Italia presso l’Avvocatura dello Stato, anziché presso la sua sede in Roma e ha chiesto che gli venga concesso un termine per la notificazione del ricorso in appello presso la sede della Banca d’Italia.

     2. Il ricorso in appello deve essere dichiarato inammissibile.

     Prima di ogni questione, anche attinente al profilo della giurisdizione, deve, infatti, essere verificata la corretta instaurazione del rapporto processuale davanti a questo Consiglio di Stato.

     Tale rapporto non risulta essere stato correttamente instaurato, avendo il ricorrente notificato l’appello alla Banca d’Italia presso l’Avvocatura dello Stato, anziché presso la sua sede legale.

     La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la Banca d’Italia non rientra tra le amministrazioni statali e gli enti pubblici necessariamente patrocinati dall'Avvocatura dello Stato (v., fra tutte, Cass., sez. un., n. 3423/83); del resto, tale principio è stato affermato dallo stesso ricorrente nella sua istanza diretta alla concessione di un termine per il rinnovo della notificazione.

     Tale richiesta non può però essere accolta, in quanto il menzionato vizio della notificazione all’unica controparte del giudizio costituisce motivo di inammissibilità del ricorso, senza che il vizio possa essere sanato, ad eccezione dell’ipotesi, qui non ricorrente, dell’intervenuta costituzione in giudizio del soggetto, evocato in modo non corretto.

     Peraltro, trattandosi di errore commesso anche nella notificazione del ricorso di primo grado, l’eventuale concessione di un termine per il rinnovo della notificazione in appello non sarebbe sufficiente ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, mancata anche nel primo grado del giudizio.

     3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere dichiarato inammissibile.

     Trattandosi di controversia risarcitoria, cui non è applicabile alcun termine decadenziale, la domanda potrà essere riproposta attraverso una corretta notificazione, fermo restando che in assenza di valida instaurazione del contraddittorio non può in questa sede essere in alcun modo affrontata la questione di giurisdizione.

     Nulla deve essere disposto per le spese.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara inammissibile il ricorso in appello indicato in epigrafe.

     Nulla per le spese.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 28-11-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone     Presidente

Luciano Barra Caracciolo    Consigliere

Lanfranco Balucani     Consigliere

Domenico Cafini     Consigliere

Roberto Chieppa     Consigliere Est. 
 

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere       Segretario

f.to Roberto Chieppa     f.to Annamaria Ricci 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..................26/01/2007...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

per Il Direttore della Sezione

f.to ...OMISSIS.... Ceci 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 733/2006


 

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