REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3090/2006

Reg.Dec.

N. 1445 Reg.Ric.

ANNO   2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1445/2001, proposto da ...OMISSIS... rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Zicavo con domicilio eletto in Roma Lungotevere dei Mellini n. 10, presso l’Avv. Filippo Castellani ;

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

la POLIZIA DI STATO non costituitasi;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Lecce, Sez. I n. 3109/2000;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2006 relatore il Consigliere Sabino Luce. Uditi l’Avv. Zicavo e l’Avv. dello Stato Tortora;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     Con sentenza n. 3109/2000, del 19 aprile 1999, depositata il 28 giugno 2000, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia respingeva due ricorsi (n. 2837/1994 e n. 243/1996) proposti da ...OMISSIS... contro il Ministero dell’interno. Con il primo dei ricorsi indicati (il n. 2837/1994) il ...OMISSIS... aveva chiesto l’annullamento della nota dell’intimata amministrazione n. 333/D60740 del 13 maggio 1994 di comunicazione della mancata ammissione allo scrutinio per l’avanzamento di carriera.

     Con il secondo dei ricorsi medesimi ( il n. 243/1996) il ...OMISSIS... aveva chiesto l’annullamento del decreto del Capo della Polizia del 4 agosto 1995 con il quale gli erano state conferite per merito assoluto le qualifiche di assistente ed assistente capo di polizia rispettivamente dall’1 luglio 1994 e dall’1 gennaio 1995.

     Contro l’indicata decisione il ...OMISSIS... ha proposto appello al Consiglio di Stato, ed il ricorso, nella resistenza dell’intimata amministrazione, è stato chiamato per l’udienza odierna ed all’esito trattenuto in decisione.

DIRITTO

     Si può prescindere dall’eccezione di tardività del ricorso in quanto lo stesso è infondato nel merito.

     Ed invero, ai sensi del comma 1 dell’art. 61 del DPR n. 355 del 1982 non è ammesso allo scrutinio per l’avanzamento il dipendente il quale, nei tre anni precedenti lo scrutinio medesimo, abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

     Correttamente, pertanto, il ...OMISSIS... – al quale con decreto del Capo della Polizia era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio – è stato escluso dagli scrutini del 17 aprile 1992, 9 giugno 1993 e 22 settembre 1994, che erano stati indetti nel triennio successivo alla data (del 18 settembre 1992) di inflizione della sanzione disciplinare che, per quanto detto in precedenza, ne precludeva la partecipazione.

     Ne rileva che la sanzione disciplinare, sia stata fatta decorrere dal 20 novembre 1985, dalla data cioè, dell’inizio della sospensione cautelare del dipendente dal servizio come previsto dall’art. 96 del DPR n. 3/1957: come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, il triennio di interdizione – in base al già richiamato disposto di cui all’art. 61 del DPR n. 335/1981 – doveva farsi decorrere dalla data di irrogazione della sanzione disciplinare e non già da quella da cui tale sanzione era fatta decorrere. Senza contare che, come rilevato dall’amministrazione al dipendente per gli anni dal 1988 al 1993 la commissione per il personale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato ha attribuito il giudizio di mediocre con punti 16; il che non gli consentiva di partecipare all’avanzamento in quanto, ai sensi dell’art. 205 del DPR n. 3/1957 allo scopo occorreva aver riportato un giudizio non inferiore a buono.

     Sussistono giusti motivi per la peculiarità della lite, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello e conferma la decisione impugnata.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE    Presidente

Sabino LUCE     Consigliere Est.

Luciano BARRA CARACCIOLO  Consigliere

Lanfranco BALUCANI   Consigliere

Rosanna DE NICTOLIS   Consigliere 
 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere       Segretario

SABINO LUCE      ANNAMARIA RICCI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..24/05/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 1445/2001


 

FF