R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.4019/2009

Reg. Dec.

N. 2054 Reg. Ric.

Anno 2009

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

     sul ricorso in appello n. 2054 R.G. dell'anno 2009, proposto da @@@@@@@ @@@@@@@, difeso in proprio ex art. 4 l. n. 205/2000 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, -

contro

il Ministero  della Difesa, in persona del Ministro in carica; il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in carica; il Comando Carabinieri Corte Costituzionale, in persona del Comandante Comando Carabinieri Corte Costituzionale in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis  domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

     della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I^ bis, del 17 febbraio 2009, n. 1582;

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

     Visti tutti gli atti di causa;

     Relatore, alla camera di consiglio del 19 maggio 2009, il  Cons. -

     Nessuno presente per le parti;

     Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO e DIRITTO

     Il Brigadiere Capo @@@@@@@ @@@@@@@, ha contestato in primo grado la pronuncia della Commissione per l’Accesso al documenti amministrativi (art. 27 legge 7 agosto 1990 , n. 241), resa nella seduta del 16 settembre 2008, con la quale, da un lato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso avente ad oggetto l’accesso ai documenti riguardanti il Luogotenente @@@@@@@, e, dall’altro, è stata sospesa la decisione, in attesa di notifica, da parte dell’amministrazione, relativamente alla richiesta d’accesso ai documenti riguardanti altri controinteressati, colleghi del ricorrente, che hanno anch’essi prestato servizio presso il Comando Carabinieri Corte Costituzionale.

     Il suddetto Brigadiere, ha, altresì, contestato  le pronunce della Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi, rese nelle sedute del 12 marzo 2008 e 27 giugno 2008, nonché «i provvedimenti di inammissibilità emessi dal Comando Carabinieri Corte Costituzionale con lettere protocollo n. 81/9-5-2007 e n. 81/9-10- 2007 rispettivamente datate 09 gennaio 2007 e 06 febbraio 2007, nonché, protocollo n. 81/15-2-2007 datata 29 luglio 2008, circa l’inammissibilità delle istanze di accesso agli atti amministrativi”, nella parte riguardante il Luogotenente @@@@@@@.

     Il Brigadiere suddetto, ha, infatti, prestato servizio presso il Comando Carabinieri Corte Costituzionale dal 21 ottobre 2002 fino al 02 luglio 2008, data in cui ha lasciato il Corpo per congedo per motivi di salute.

     Con nota 18 aprile 2007, il Comando Carabinieri Corte Costituzionale, comunicava alla Segreteria Generale della Corte Costituzionale il maturato periodo dei 5 anni, relativamente ad alcuni carabinieri lì destinati, tra i quali il @@@@@@@, al fine di ottenere il benestare (ex art. 26 del Regolamento Generale della Corte Costituzionale) da parte dell’Ufficio di Presidenza, in assenza del quale nessuno può essere movimentato da o per la predetta sede.

     In data 19 dicembre 2007, il  @@@@@@@, trovandosi in aspettativa per motivi di salute, presentava al reparto di appartenenza istanza di accesso a tutti gli atti e i documenti che lo riguardavano, “compresi quelli relativi alla proposta di avvicendamento che sono stati inviati agli uffici della Corte Costituzionale e/o vari Comandi dell’Arma, nonché agli atti inerenti il Luogotenente @@@@@@@ @@@@@@@ (suo superiore diretto), relativi all’avvicendamento che doveva avvenire a gennaio 2005 e non ancora avvenuto”.

     Con nota del 21 dicembre 2007, il Comando invitava il ricorrente a fornire dati più chiari e circostanziati sulla documentazione per la quale si chiedeva l’accesso.

     In data 03 gennaio 2008, il ricorrente presentava al Comando una ulteriore istanza di accesso, nella quale indicava con maggiore precisione gli atti di suo interesse, tra i quali quelli redatti o formati per il suo avvicendamento dal Comando e quelli relativi al predetto @@@@@@@.

     Con nota del 09 gennaio 2008, il Comando, riconoscendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale connesso con la tutela di interessi soggettivi, accoglieva l’istanza del proprio dipendente nella parte relativa alla documentazione ad esso stesso esclusivamente riconducibile, non consentendo, invece, l’accesso alla documentazione relativa al @@@@@@@, poiché in tale documentazione erano contenuti dati sensibili di terze persone comunque apparentemente non interessate alla vicenda  e la “cui riservatezza  appariva preminente rispetto alla genericità dell’istanza”.

     In data 18 gennaio 2008, il ricorrente presentava al proprio Comando di Corpo un’ulteriore istanza di accesso agli atti nella quale, dopo aver lamentato una presunta disparità di trattamento nella procedura per l’avvicendamento presso il Comando tra lui e il Luogotenente @@@@@@@, chiedeva l’accesso ad altra documentazione che lo riguardava e reiterava la richiesta di accesso ai documenti relativi ai periodi di proroga del @@@@@@@.

     Il Comando, con nota del 06 febbraio 2008, accoglieva solo parzialmente quest’ultima istanza del ricorrente, rilasciandogli copia degli atti redatti sul suo conto,  rigettandola invece nella parte relativa al @@@@@@@, non ritenendo che le argomentazioni addotte a sostegno della richiesta avessero pertinenza con l’esercizio della difesa di interessi giuridicamente rilevanti.

     In data 13 febbraio 2008, il ricorrente presentava alla Commissione per l’Accesso agli atti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ricorso avverso il provvedimento del Comando del 6 febbraio 2007, sottolineando la mancanza di motivazione nel diniego all’accesso degli atti, riguardanti la proroga del periodo di permanenza del @@@@@@@ presso il detto Comando.

     Il Comando, con nota del 18 febbraio 2008, a richiesta della Commissione, inviava una memoria nella quale veniva riconfermato quanto già espresso nei precedenti  dinieghi all’accesso, riferendo in particolare che negli atti richiesti:

     1. erano contenuti dati sensibili appartenenti a terze persone non interessate alla vicenda;

     2. le motivazioni addotte a sostegno dell’istanza non chiarivano in alcun modo quale fosse l’attinenza ed il nesso logico tra quanto richiesto e la rappresentata necessità di tutelare propri generici interessi giuridici ed amministrativi.

     Nella seduta del 12 marzo 2008, la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile per non aver provveduto il ricorrente alla notifica del gravame al controinteressato Luogotenente @@@@@@@.

     In data 13 maggio 2008, il ricorrente promuoveva nuovo ricorso presso la predetta Commissione, chiedendo un riesame della decisione adottata il 12 marzo 2008; anche questa volta il ricorso veniva dichiarato inammissibile non potendo la Commissione pronunciarsi nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione.

     In data 02 luglio 2008, il ricorrente, perdurando la sua aspettativa per motivi di salute e trovandosi comunque ancora in forza al Comando Carabinieri Corte Costituzionale, veniva riformato e posto in congedo assoluto.

     In data 21 luglio 2008, il ricorrente avanzava al Comando ennesima istanza di accesso agli atti, dello stesso tenore delle precedenti, nella quale non solo reiterava la richiesta di accesso alla documentazione relativa al @@@@@@@ ma richiedeva anche quella relativa a tutti gli altri militari in forza al reparto ai quali, a similitudine del @@@@@@@, fosse stata concessa la proroga per rimanere in forza  al Comando Carabinieri Corte Costituzionale.

     Con nota 29 luglio 2008, il Comando dichiarava inammissibile la nuova istanza, in quanto considerata meramente ripetitiva e priva dei necessari elementi di novità rispetto alle precedenti.

     In data 31 luglio 2008, il ricorrente presentava alla Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi ricorso avverso la citata dichiarazione di inammissibilità.

     Con nota del 06 agosto 2008, il Comando evidenziava alla Commissione come tale ricorso non ponesse a suffragio del gravame alcun concreto elemento che valesse a dimostrare l’illegittimità o l’inopportunità della determinazione impugnata, sottolineando “che non poteva esservi spazio alcuno per controdedurre”.

     Nella seduta del 16 settembre 2008, la Commissione dichiarava il ricorso inammissibile nella parte relativa alla richiesta di accesso ai documenti inerenti il @@@@@@@, “trattandosi di atto meramente confermativo del precedente diniego”, ed invitando l’Amministrazione della Difesa a notificare il gravame ad altri militari controinteressati.

     La sentenza impugnata ha dichiarato il ricorso  di primo grado inammissibile per difetto assoluto della sua notifica, essendo stata eseguita direttamente dal ricorrente consegnando nelle mani dell’Amministrazione il relativo plico, e senza che venisse portato a conoscenza anche del controinteressato.

     Con l’appello in esame, l’esito in rito recato dalla  sentenza gravata viene radicalmente contestato, e si insiste per l’accoglimento nel merito del ricorso, riproponendo le censure già dedotte in primo grado.

     L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all’impugnazione  e con successiva memoria  ha controdedotto puntualmente alle censure avversarie chiedendone il rigetto.

     Il Brigadiere @@@@@@@, in servizio presso il Comando dei Carabinieri – Corte costituzionale, riferisce di varie vicende verificatesi nello svolgimento del proprio servizio, che lo hanno portato a formulare numerosissime volte, come emerge dalla narrativa che precede, richiesta di accesso agli atti, nei riguardi dell’amministrazione resistente, contenuti sia nel fascicolo personale del Luogotenente @@@@@@@ (comandante del nucleo e gerarchicamente sovraordinato al ricorrente) sia in quello di altri colleghi  militari.

     Ciò al fine di conoscere le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a concedere a quest’ultimi la proroga a prestare servizio presso il Reparto del Comando Corte costituzionale, nonostante avessero maturato il periodo dei cinque anni decorsi i quali avrebbero essere trasferiti ad altri Reparti.

     Situazione che, invece, a detta del ricorrente, non si è verificata nei suoi riguardi, come di altri carabinieri suoi colleghi con pari anzianità, determinando disparità di trattamento, per la cui completa sindacabilità, si assume necessaria la conoscenza degli atti oggetto dell’istanza di accesso.

     Il ricorso è inammissibile con riguardo a tutti gli atti del procedimento d’accesso.

     Ed invero, tale inammissibilità sussiste con riferimento  all’impugnazione del provvedimento di diniego datato 16 settembre 2007 e degli altri sopra richiamati ad esso antecedenti, emessi dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (art. 27 l. n. 241/1990), nella parte riguardante l’accesso agli atti del fascicolo personale del Luogotenente @@@@@@@, motivato con riferimento al loro contenuto confermativo di altri precedenti dinieghi non impugnati.

     Poiché il predetto giudizio negativo della Commissione riceve pieno conforto dall’esame degli atti di causa, riportati nella narrativa che precede, tale giudizio non può che venire confermato anche  in questa sede.

     Per quanto concerne gli antecedenti dinieghi d’accesso provenienti dall’Amministrazione e direttamente impugnati in questa sede, l’inammissibilità dell’impugnazione all’esame  si ricava sotto un duplice profilo.

     Invero, gli atti di causa non consentono di confermare la circostanza per la quale viene dal ricorrente affermato l’interesse ad ottenere l’ostensione degli atti del fascicolo personale del Luogotenente @@@@@@@ e di altri carabinieri del Reparto in servizio presso il Comando Carabinieri Corte costituzionale.

     Tale interesse sarebbe sorretto, a detta del ricorrente, dalla lesione patita a causa del suo trasferimento dal predetto Reparto, determinando, per di più, disparità di trattamento con il Luogotenente @@@@@@@ e con altri colleghi, ai quali è stato consentito permanere nonostante anch’essi avessero maturato il periodo (cinque anni) oltre il quale avrebbero dovuto essere trasferiti.

     Senonchè, non risulta che il ricorrente sia stato avvicendato mediante trasferimento  dal Comando Carabinieri Corte Costituzionale, a partire dal 21 ottobre 2007, giorno corrispondente alla conclusione del suo periodo di permanenza quinquennale al Reparto.

     Egli, infatti, ha lasciato il Reparto anzidetto con decorrenza 2 luglio 2008, vale a dire ben otto mesi dopo il predetto periodo quinquennale, per essere stato posto in congedo assoluto  per motivi di salute.

     L’interesse del ricorrente ad ottenere l’ostensione degli atti riguardanti i predetti colleghi è, dunque, privo dell’attualità e della concretezza necessaria per invocare la tutela richiesta, rivelandosi insussistente il nesso causale tra tale proclamato interesse  e gli atti oggetto dell’accesso.

     Né si può ritenere che pur in assenza del proprio trasferimento, il ricorrente abbia comunque un interesse meritevole di essere tutelato, considerato che l’interesse  idoneo a supportare l’istanza d’accesso, ha, come noto, una ampiezza  maggiore sia dell’interesse legittimo che del diritto soggettivo.

     Se ciò fosse, si consentirebbe, invero, come nella fattispecie in esame, di tutelare  un interesse soltanto generico alla conoscenza degli atti, e di esercitare un’azione di controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione, del tutto estranea alla finalità della disciplina sull’accesso.

     Il ricorso va pertanto respinto.

     Nelle peculiari condizioni soggettive della parte ricorrente il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

     Spese compensate.