REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3119/06

Reg.Dec.

N. 3176 Reg.Ric.

ANNO 2001 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3176 del 2001, proposto da ...OMISSIS.......OMISSIS.... ...OMISSIS...., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ennio Mazzocco e Roberto Masiani, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Ugo Bassi n. 3;

contro

il Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali (ora Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II ter, n. 617 del 1 febbraio 2000.

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 31 gennaio 2006 il Cons. Giuseppe Minicone;

     Uditi l’avv. Masiani e l’avv. dello Stato Nicoli;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

     FATTO

     Con ricorso notificato il 3 ottobre 1997, la dott.ssa...OMISSIS.... ...OMISSIS.... ...OMISSIS...., ufficiale del Corpo forestale dello Stato, inserita nella ottava qualifica funzionale, corrispondente alla qualifica di Commissario Capo della Polizia di Stato, terza qualifica del ruolo direttivo, adiva il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo l’accertamento del suo diritto, in applicazione dell’art. 43, comma ottavo, della legge n. 121 del 1981, al trattamento economico della nona qualifica funzionale, in relazione al compimento di quattro anni di anzianità nell’ottava qualifica.

     Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso sul rilievo che la progressione economica dei dipendenti del Corpo forestale dello Stato è strettamente correlata all’avanzamento giuridico, onde, essendo previsto il passaggio dall’ottava alla nona qualifica funzionale solo mediante concorso, non poteva trovare applicazione, nei loro confronti, la norma che consente al personale della Polizia di Stato, appartenente alla terza qualifica, con quattro anni di anzianità, di essere inquadrato, ai fini economici, nella qualifica apicale del ruolo direttivo.

     Avverso detta decisione ha proposto appello l’interessata, confutandone le conclusioni, alla luce dei commi sedici e diciassette dell’art. 43 della legge n. 121/1981, che prevedono l’equiparazione del trattamento economico dei forestali a quello della Polizia di Stato.

     L’Amministrazione intimata si è costituita senza svolgere memorie difensive.

     Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

     DIRITTO

     1. La questione portata all’attenzione del Collegio, attraverso l’appello in epigrafe, concerne l’applicabilità, ai dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, che rivestono l’ottava qualifica funzionale, della norma di cui all’art. 43, comma ottavo, della legge n. 121/1981, la quale prevede che il personale della Polizia di Stato appartenente alla terza qualifica del ruolo direttivo, con quattro anni di anzianità, è inquadrato nella qualifica apicale del ruolo direttivo.

     Assume l’appellante che, in forza della legge 1 aprile 1981 n. 121, e segnatamente dei commi sedici e diciassette dell’art. 43, agli ufficiali forestali è esteso il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato.

     Ne consegue, a suo avviso, che, corrispondendo l’ottava qualifica, da lei rivestita, alla terza qualifica del ruolo direttivo (commissario capo della Polizia di Stato), al compimento di quattro anni di anzianità dovrebbe spettarle automaticamente il trattamento economico della apicale nona qualifica.

     2. La tesi è destituita di fondamento.

     3. L’art. 43, commi sedici e diciassette, della legge n. 121/1981 si limita a stabilire che il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso alle altre forze di polizia (tra cui il Corpo Forestale dello Stato), sulla base di apposite tabelle di equiparazione.

     Ciò significa che, a parità di qualifica, a tutti gli appartenenti alle forze di polizia deve essere corrisposto lo stesso trattamento.

     La norma non concerne, invece, le modalità di progressione economica e giuridica all’interno delle carriere di ciascun corpo, progressione che resta disciplinata dai singoli ordinamenti di settore.

     3.1. Orbene, la disposizione di cui all’ottavo comma dell’art. 43 della legge n. 121/1981, invocata dalla ricorrente, non è direttamente afferente al trattamento economico della terza qualifica funzionale della Polizia di Stato, come tale estensibile sic et simpliciter alla equiordinata ottava qualifica funzionale, cui appartiene l’istante, ma riguarda, invece, la progressione di carriera degli appartenenti alla detta terza qualifica (commissario capo), i quali sono inquadrati, al compimento di quattro anni di anzianità, nella qualifica apicale.

     Ne discende che il superiore trattamento economico, preteso dall’istante, non è correlato immediatamente al possesso di una qualifica equiparata a quella dell’appartenente alla Polizia di Stato, ma postula la trasposizione, all’interno della carriera del Corpo forestale dello Stato, di un’analoga progressione di qualifica, concretantesi nel passaggio dall’ottava alla nona qualifica funzionale, all’atto del maturarsi del quadriennio di anzianità.

     In altri termini, la pretesa dell’odierna appellante non è rivolta ad ottenere il trattamento economico dell’appartenente alla Polizia di Stato con qualifica parificata alla sua, ma, viceversa, a conseguire, al pari di questi, la qualifica apicale, al fine di rendere omogenee le carriere dei due corpi; il che è, evidentemente, estraneo alla lettera e alla ratio dei commi sedici e diciassette, da lei posti a fondamento della pretesa stessa.

     4. E’ sufficiente tale constatazione per rilevare anche l’inconferenza della questione circa le modalità di accesso alla qualifica apicale degli appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato (se, cioè, esso avvenga de plano, a ruolo aperto, ovvero presupponga, comunque, una valutazione di merito), essendo assorbente la considerazione che tale accesso costituisce un prius rispetto al correlato trattamento economico, laddove l’equiparazione di quest’ultimo, voluta dal legislatore nei confronti delle diverse forze di polizia, rappresenta un posterius rispetto al conseguimento di una pari qualifica.

     E, per quel che riguarda i dipendenti del Corpo forestale dello Stato, la qualifica apicale del ruolo direttivo (con il connesso trattamento economico) è raggiungibile solo previo esperimento delle apposite procedure concorsuali.

     5. Del tutto diversa (e pertanto non utilmente invocabile nella presente fattispecie) è, infine, la vicenda retributiva di cui ai commi 22 e 23 dello stesso art. 43, giacché, in disparte il rilievo che l’interessata dà per presupposta l’applicazione (futura) nei suoi confronti del disposto di tali commi (e tale questione esula dal thema decidendum), la formulazione degli stessi non è sovrapponibile a quella dell’ottavo comma, che qui interessa, giacché essi prevedono l’attribuzione, per anzianità, del trattamento economico della qualifica dirigenziale a personale della Polizia di Stato che resta inquadrato nella qualifica di appartenenza, laddove, l’ottavo comma prevede, come si è detto, l’inquadramento nella qualifica superiore.

     6. Per le considerazioni esposte, l’appello deve essere respinto.

     Sussistono motivi di equità, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare integralmente le spese e gli onorari del grado di giudizio.

     P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, addì 31 gennaio 2006, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

     Giorgio GIOVANNINI  Presidente

     Luigi MARUOTTI   Consigliere

     Carmine VOLPE   Consigliere

     Giuseppe ROMEO   Consigliere

     Giuseppe MINICONE  Consigliere Est. 
 

Presidente

f.to Giorgio Giovannini

Consigliere       Segretario

f.to Giuseppe Minicone     f.to Vittorio Zoffoli 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il.................. 25/05/2006...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 3176/2001


 

AS