N.315/2007

Reg. Dec.

N. 3798

Reg. Ric.

Anno 1999 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso iscritto al NRG 3798/1999 proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica, il COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI e il COMANDO REGIONE CARABINIERI DELLA LOMBARDIA, in persona dei rispettivi Comandanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

(omissivld) tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Marcantonio Guerritore ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Roma, Via Val Maggia, n. 7;

nonché contro

(omissivld) non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 144/1999 del 18 gennaio 1999.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio dei soggetti appellati;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 12 gennaio 2007 il consigliere Pier Luigi Lodi e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Noviello e l’avv. Masini su delega dell’avv. Guerritore;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 26 marzo 1999, ritualmente depositato, il Ministero della difesa, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ed il Comando Regione carabinieri della Lombardia hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 144/1999, che aveva accolto il ricorso di alcuni appartenenti all’Arma dei carabinieri inteso ad ottenere il pagamento, a titolo di lavoro straordinario, del servizio prestato oltre l’orario di lavoro per il tempo necessario al rientro in sede senza detenuto, una volta ultimato il servizio di traduzione dei detenuti stessi.

Il primo giudice ha ritenuto che spettasse il detto compenso (o in alternativa il riposo compensativo) trattandosi di attività prestata oltre il normale orario di lavoro, tenuto conto che l’art. 59 del Regolamento generale dell’Arma precisa che ogni servizio inizia e termina in caserma. Ad avviso di detto giudice una diversa interpretazione comporterebbe una disparità di trattamento dei carabinieri addetti al servizio traduzioni rispetto a quelli addetti ad altri compiti, mentre non sarebbe condivisibile l’assunto difensivo dell’Amministrazione secondo cui l’indennità di missione, corrisposta ai militari in questione, costituirebbe il compenso per detto rientro.

Nell’atto di appello l’Amministrazione militare contesta tali statuizioni, riproponendo le tesi già formulate in primo grado.

Si sono costituti i militari interessati, deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

Con ordinanza n. 3559/2006, emessa nella camera di consiglio del 14 luglio 2006, è stata dichiarata improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’istanza cautelare presentata dall’Amministrazione militare, in considerazione del fatto che nel frattempo, con sentenza del T.A.R. per la Lombardia 23 maggio 2006 n. 1225, era stata accolto il ricorso dei militari interessati per la esecuzione della succitata sentenza dello stesso Tribunale n. 144 del 1999.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 12 gennaio 2007.

DIRITTO

La Sezione è dell'avviso che l'appello sia fondato.

Il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata la pretesa dei ricorrenti, carabinieri addetti al servizio di traduzione dei detenuti, intesa ad ottenere il pagamento a titolo di lavoro straordinario del periodo di tempo - eccedente il normale orario di lavoro - necessario per il rientro in sede dopo l'ultimazione del predetto servizio di traduzione; ha in tal modo disatteso l'obiezione dell'Amministrazione militare secondo cui la indennità di missione costituirebbe, di norma, il compenso per la predetta attività di rientro.

Osserva in proposito il Collegio che, in linea generale, durante il periodo di missione non viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario in relazione al tempo trascorso in viaggio per raggiungere la località dove deve svolgersi la missione stessa, ovvero, simmetricamente, per il rientro nella sede di servizio, dovendosi considerare che in base alla vigente disciplina del relativo trattamento economico, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, la indennità di trasferta è espressamente commisurata all'intero arco delle ventiquattro ore di assenza dalla sede, comprensive anche del tempo occorrente per il viaggio.

Tenuto conto di quanto sopra, appare chiaramente condivisibile la giurisprudenza secondo cui il compenso per lavoro straordinario, nel caso di attività lavorativa prestata oltre l'orario di servizio nella località dove si svolge la missione, va corrisposto soltanto allorché si tratti dello svolgimento, con applicazione assidua e continuativa, di un servizio istituzionale strettamente collegato alle mansioni normalmente svolte nel corso del lavoro ordinario del dipendente, restando conseguentemente esclusa la valutazione come lavoro straordinario del periodo di tempo impiegato per gli spostamenti necessari (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2001, n. 6289).

È stato ancora opportunamente puntualizzato, dalla stessa giurisprudenza, che le ore di viaggio di andata e ritorno per la missione sono retribuibili come lavoro straordinario, ove si tratti di servizio prestato oltre il normale orario, se e in quanto autorizzato, solo nel caso di dipendenti aventi proprio le mansioni di guida dei veicoli necessari per lo spostamento al luogo di missione, trattandosi con ogni evidenza di prestazione strettamente attinenti alle funzioni normalmente esercitate dal dipendente stesso.

In conclusione deve ribadirsi che il pagamento del lavoro straordinario, per prestazioni diverse da quelle propriamente inerenti alle finalità per le quali è stata disposta la missione, costituirebbe in sostanza una duplicazione del trattamento economico di missione che, come già accennato, risulta specificamente finalizzato a compensare la protrazione dell'attività del dipendente oltre l'orario di servizio ed il disagio connesso con le modalità di espletamento dell'attività stessa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2006, n. 2684).

L'appello del Amministrazione militare deve essere, pertanto, accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ne dispone l’annullamento;

- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

     Così deciso  in  Roma,  nella  camera  di consiglio del 12

gennaio 2007, con la partecipazione di:

Paolo Salvatore    - Presidente

Luigi Maruotti    - Consigliere

Pier Luigi Lodi Rel. Estensore  - Consigliere

Antonino Anastasi    - Consigliere

Anna Leoni    - Consigliere

     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

     Pier Luigi Lodi    Paolo Salvatore  

                           IL SEGRETARIO

     Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

26 gennaio 2007

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Antonio Serrao

- - 

N.R.G.  3798/1999


 

RL