N.3171/2006

Reg. Dec.

N. 4057 Reg. Ric.

Anno 2003 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

  sul ricorso in appello n. 4057 del 2003 proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

  contro

  il sig. (omissis), rappresentato e difeso dall’avv. F. Lanni e con lo stesso elettivamente domiciliato presso lo studio dell’av. A. F. Tartaglia, in Roma, Via Alfredo Serranti, n. 49;

  per l'annullamento

  della sentenza n. 8454 del 9 ottobre 2002 resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sul ricorso n. 9244 del 1999 del registro generale di quel Tribunale;

  Visto il ricorso con i relativi allegati;

  Visto l'atto di costituzione in giudizio del sig. (omissis);

  Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

  Visti gli atti tutti della causa;

  Relatore alla pubblica udienza del 4 novembre 2005 il Consigliere Dedi Rulli; uditi l'avvocato dello Stato Ferrante per l'Amministrazione appellante e l’avv. Lanni per l’appellato;

  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

  FATTO

  Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il sig. (omissis), già Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all’applicazione dell’art. 21 della L. 10 agosto 1990 n. 232 e la conseguente attribuzione di sei scatti di anzianità in sede di determinazione del trattamento pensionistico e di buonuscita.

  Il Tribunale adito accoglieva il gravame ritenendo verificato presupposto sostanziale indicato dalla disposizione invocata per la concessione del beneficio e cioè la dichiarazione di inabilità al servizio ed il collocamento a riposo.

  Con atto notificato in data 18 aprile 2003 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato la predetta decisione perché erronea e lesiva dei propri interessi.

  Eccepisce, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, trattandosi di materia pensionistica attribuita alla cognizione della Corte dei Conti.

  Nel merito precisa che, nella fattispecie, l’originario ricorrente è stato posto in congedo a domanda così che non è a lui attribuibile il beneficio richiesto.

  L’Amministrazione conclude chiedendo l’accoglimento dell’appello.

  Per resistere al giudizio si è costituito il sig. (omissis) il quale, dopo avere contestato l’asserito difetto di giurisdizione, afferma la correttezza della sentenza di primo grado che non si è fermato al dato formale, ma ha preso in esame i presupposti sostanziali oggettivi come indicati dalla norma.

  L’interessato conclude per la reiezione dell’appello.

  Alla pubblica udienza del 4 novembre 2005, uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza, la controversia è stata trattenuta per la decisione.

  DIRITTO

  1. Con la sentenza portata all’esame del Collegio il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dal sig. (omissis) per il riconoscimento del suo diritto all’attribuzione dei benefici previsti dall’art. 6-bis del D.L.21 settembre 1987 n. 387, in particolare l’attribuzione di sei scatti del 2,50% sull’ultimo stipendio.

  Il giudice di primo grado ha ritenuto sostanzialmente verificato il presupposto previsto dalla norma invocata per l’attribuzione dei detti benefici e cioè la cessazione dal servizio per invalidità permanente.

  2. In via pregiudiziale deve, anzitutto, essere confermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia. L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio ha, infatti, affermato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni è limitata solo a quanto concerne con immediatezza, anche nella misura, il sorgere, il modificarsi e l'estinguersi totale o parziale del diritto a pensione in senso stretto, restando esclusa da tale competenza ogni questione connessa con il rapporto di pubblico impiego, quale la determinazione della base pensionabile e dei relativi contributi da versare, sulla quale, invece, la giurisdizione è del giudice amministrativo (C. Stato, ad. plen., 1 dicembre 1995, n. 32).

  Pertanto, spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, e non alla Corte dei conti, la cognizione della controversia per l'accertamento del diritto del pubblico impiegato ad un maggior trattamento retributivo di servizio, ancorché l'accertamento stesso sia rivolto a modificare la base di calcolo del trattamento pensionistico (C. Stato, ad. plen., 13 febbraio 1989, n. 3).

  Da ciò consegue che la presente controversia, avendo sostanzialmente ad oggetto la misura della retribuzione, ancorché al fine di conseguire un migliore trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (in termini,cfr.,VI° Sez. decisione n. 2548 del 13 maggio 2003).

  3. Nel merito l’appello dell’Amministrazione è fondato.

  Un’attenta lettura della disposizione in esame conduce, infatti, a condividere quanto affermato nell’atto di appello.

  La stessa così dispone: “Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto”.

  Il presupposto indicato nella norma è, all’evidenza, quello della cessazione dal servizio per età, per invalidità permanente o per decesso.

  Il legislatore ha voluto, così, attribuire rilevanza esclusiva ai motivi che hanno condotto il personale ivi indicato alla cessazione dal servizio collegandola ad eventi e/o episodi che giustificassero, in qualche modo il riconoscimento di particolari benefici.

  Nella fattispecie, invece, l’appellato, ancorché dichiarato non idoneo permanentemente al servizio e da collocare in congedo assoluto, come risulta dal verbale (n. 2269 dell’8 luglio 1998) della Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Medicina legale di Roma, non ha atteso il perfezionamento della procedura da lui stesso iniziata, ma ha preferito, in data 20 ottobre 1997, chiedere di essere posto in congedo.

  E la sua domanda è stata accolta con Decreto del Comandante Generale della Guardia di Finanza (prot. n. 409262 del 2 aprile 1999) da cui risulta espressamente il collocamento in congedo a domanda ed il passaggio nella categoria dell’ausiliaria.

  Non può ritenersi, quindi, come afferma il giudice di primo grado, che si sia così verificato il presupposto sostanziale previsto dalla norma in esame, atteso che quest’ultimo non è tanto la riconosciuta non idoneità permanente al servizio, quanto, come già precisato, l’avvenuto collocamento in congedo per quel motivo.

  4. Per le considerazioni fin qui svolte l’appello va accolto con la conseguente riforma della sentenza impugnata.

  Compensa, tra le parti, le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.

P. Q. M.

  Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe precisato e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

  Le spese e gli onorari di due gradi di giudizio possono essere compensate.

  Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

  Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:

  Costantino Salvatore   Presidente f.f.

  Pier Luigi Lodi    Consigliere

  Dedi Rulli     Consigliere, estensore

  Aldo Scola    Consigliere

  Anna Leoni    Consigliere

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F.

Dedi Rulli     Costantino Salvatore 
 
 

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

26/05/2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Dott. Giuseppe Testa 
 

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N.R.G.  4057/2003


 

MA