R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.3172/2006

Reg. Dec.

N. 582 Reg. Ric.

Anno 1998

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.582  dell'anno 1998, proposto da  ( 489 appartenenti alla Guardie di Finanza )

 rappresentati e difesi dagli avv.ti Giusto Puccini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gina Fratta, sito in Roma, via delle Milizie n. 142;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica, ed il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domicilia alla via dei Portoghesi n.12, Roma,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. I^  del 17 ottobre 1997 n. 428;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della amministrazioni appellate;

Visti tutti gli atti di causa;

data per letta alla pubblica udienza del 17 febbraio 2006 la relazione del Cons. Sandro Aureli;

Uditi, altresì, l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto in fatto e in diritto:

FATTO

La sentenza riportata in epigrafe ha respinto il ricorso presentato dai soprariportati appartenenti, tutti, al Corpo della Guardia di Finanza, alcuni in servizio permanente, altri in ferma volontaria, altri ancora in quiescenza, e diretto ad ottenere la declaratoria del diritto alla corresponsione dell’indennità militare non pensionabile, istituita dall’art. 2 del D.L. n. 397 del 1987, convertito con modificazioni nella l.n.468 del 1987 e successivamente variata di misura dall’art.9 della legge n. 231 del 1990.

Con l’appello in esame detta sentenza viene contestata in radice affermando la totale erroneità degli argomenti utilizzati per giungere alla contestata conclusione.

Le Amministrazioni intimate hanno chiesto il rigetto dell’appello.

All’udienza odierna  la causa è passata in decisione

DIRITTO

Gli appellanti, tutti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza hanno chiesto il riconoscimento del diritto all’estensione in loro favore dell’indennità militare non pensionabile, istituita a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall’art. 2 del D.L. n. 397 del 1987, convertito con modificazioni nella l. n. 468 del 1987, e di quella istituita, ma in realtà recante solo variazione della misura della prima, dall’art. 9 della legge n. 231 del 1990.

La sentenza impugnata ha respinto la richiesta anzidetta fondamentalmente rilevando in punto di diritto:

a) l’indennità in argomento non è correlata allo status militare ma ha la funzione di compensare le particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa degli appartenenti alle Forze Armate;

b) quand’anche ciò non fosse, rientra nella discrezionalità del legislatore l’attribuzione della detta indennità alle sole Forze Armate, e non anche agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, in considerazione della diversità dello “status” giuridico delle prime, pur essendo i secondi ricompresi nel novero delle Forze di Polizia ad ordinamento militare;

c) la predetta funzione assolta dall’indennità militare in argomento è già stata riconosciuta in favore degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, attribuendo loro la c.d. indennità pensionabile di polizia connessa con la specificità del servizio da essi svolto;

d) l’indennità militare in argomento ha la stessa natura dell’indennità operativa già riconosciuta in favore delle forze armate, di cui rappresenta in sostanza una integrazione, come viene dimostrato dal fatto che la sua soppressione, operata con il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394, ha comportato un corrispondente aumento dell’indennità operativa.

Tutto ciò ha ritenuto, il primo giudice, nel quadro di una premessa di carattere generale, che porta ad individuare nell’indennità militare, di cui i ricorrenti chiedono l’estensione, il proposito del legislatore di rimediare ad una sostanziale disparità di trattamento di retribuzione tra pari grado delle forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) pur in presenza di pari prestazioni e condizioni (con particolare riferimento al lavoro notturno e festivo), posto che questi ultimi godono del trattamento della Polizia di Stato, avendo mutuato dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile diverse indennità (di ordine pubblico, servizi esterni, presenza notturna e festiva, presenza qualificata ecc.).

Con l’appello in esame, a quanto ritenuto nella sentenza impugnata viene replicato:

1) lo status giuridico del personale del Corpo della Guardia di Finanza, in quanto “status” militare, non è diverso da quello delle Forze armate non adibito a compiti di polizia;

2) a tale status non è in alcun modo correlata l’attribuzione dell’indennità di polizia, goduta dal personale del Corpo della Guardia di Finanza per i compiti specifici svolti;

3) l’indennità militare in parola è connessa allo status militare cioè agli “svantaggi” derivanti dalla soggezione alla disciplina militare e non alle diverse situazioni d’impiego derivanti dal servizio.

4) l’aumento dell’indennità di impiego operativo in favore degli appartenenti alle Forze Armate, in concomitanza con la soppressione dell’indennità militare stabilita dall’art. del D.P.R. 394/95 non riveste rilievo, non essendo tra l’altro la norma ivi contenuta una norma di carattere interpretativo.

Nessuna delle argomentazioni sviluppate dagli appellanti convince la Sezione.

Deve a tal riguardo essere anzitutto osservato che dalla norma (art. 2 del D.L. n. 397 del 1987, convertito con modificazioni nella l. n. 468 del 1987) non emergono indicazioni dalle quali possa ricavarsi che l’indennità in questione abbia un’intima correlazione con gli “svantaggi” derivanti dallo status militare, onde la sua attribuzione in favore delle Forze armate non potrebbe non comportare, come sostenuto dagli appellanti, la sua estensione agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, essendo essi Forza di Polizia ad ordinamento militare.

All’osservazione che dalla norma anzidetta non emergono neppure elementi in favore della connessione di essa indennità con i particolari disagi del servizio svolto, devesi poi replicare che trattandosi di norma attributiva di beneficio economico, è, com’è noto, necessariamente norma di stretta interpretazione, non suscettibile cioè né d’interpretazione estensiva nè d’interpretazione analogica, posto il ragionevole obiettivo di scongiurare che da ciò derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, al contrario di quanto con vigore affermato nell’atto di appello, l’'inserimento della Guardia di finanza nel quadro delle Forze armate non comporta l'assoluta identità di stato dei suoi appartenenti con quelli delle Forze armate medesime, non essendo sufficiente per la piena equiparazione rivestire lo status di militare, in assenza di identità di funzioni istituzionalmente attribuite, posto che alle Forze Armate spetta l'esercizio di una funzione militare attinente alla difesa collettiva, per far fronte ad attacchi provenienti non solo dall’interno ma anche dall’esterno, mentre alla Guardia di Finanza spetta fondamentalmente una funzione di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (v. L. 1 aprile 1981 n.121).

Inoltre, ancora, l’argomento che gli appellanti utilizzano per tenere separate le due indennità attribuite alle Forze armate, vale a dire, l’indennità militare di che trattasi e l’indennità di impiego operativo, sottolineandone la loro rispettiva e distinta funzione, appare aprioristico alla luce della considerazione che in assenza di elementi normativi in tal senso, non appare arbitrario ritenere che la prima debba essere considerata un incremento della seconda, con la conseguente esclusione di una loro distinta funzione, ed,in particolare, della connessione della prima  con lo “status” militare del  personale che ne deve  
 

beneficiare.

Sotto quest’ultimo profilo non appare logica la svalutazione dell’argomento recato dalla sentenza impugnata, quando ha valorizzato l’aspetto dell’aumento dell’indennità di impiego operativo riconosciuto dal D.P.R. 31 luglio 1995 n.394 contemporaneamente alla soppressione dell’indennità militare, per inferirne la riprova che la loro funzione è identica, essendo entrambe connesse con le particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e dunque attribuite per un titolo per il quale gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza già godono di proprie specifiche indennità; con ciò escludendo che essi possano essere ammessi a godere di tale trattamento economico previsto specificamente per il personale delle Forze armate.

L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così provvede;

     respinge il ricorso; spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così   deciso in    Roma,    addì     17 febbraio 2006   dal  
 

Consiglio di Stato   in sede giurisdizionale   (Sez. IV), riunito in

Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

     Carlo  Deodato     Presidente f.f.

     Salvatore Cacace   Consigliere

     Sergio  De Felice  Consigliere

     Eugenio  Mele  Consigliere

     Sandro  Aureli Consigliere est.

     L’Estensore                          Il Presidente f.f.

     Sandro Aureli Carlo Deodato 
 

Il Segretario

Giacomo Manzo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

26/05/2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Dott. Giuseppe Testa 
 

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N.R.G. 582/1998


 

TRG