N.322/2007

Reg. Dec.

N. 8894

Reg. Ric.

Anno 2003 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al N.R.G. 8894/2003, proposto dai signori: (omissis)

tutti rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Parenti ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del difensore, Viale delle Milizie, n. 38;

contro

il MINISTERO DELLE FINANZE (ora MINISTERO DELL’ECONOMIA e DELLE FINANZE), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ex lege, e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II, n. 5920 del 26 giugno 2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione del Ministero dell’Economia e Finanze;

Vista la memoria prodotta dalla parte appellata a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 17 ottobre 2006, la relazione del Consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, per le parti l'avv. Luigi Parenti e l’Avvocato dello Stato Maddala;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

FATTO e DIRITTO

  1. Gli appellanti, appartenenti al Corpo della Guardia di finanza – già sottufficiali in congedo ma richiamati in servizio temporaneo – impugnano la sentenza del T.A.R. del Lazio 26 giugno 2002, n. 5920, con la quale sono state respinte le originarie istanze degli interessati, riproposte in questa sede.

Chiedono quindi che questo giudice “previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione  di legittimità costituzionale, in parte qua, degli articoli 65, 67 e 69 del d. lgs. n. 199/95, per violazione dei limiti e principi direttivi contenuti nella delega di cui alla citata legge n. 216/92, come prorogata dalla legge 29 aprile 1995, n. 130, ex art. 76 Cost. e, comunque, per violazione e contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Costituzione” voglia accertare il diritto degli appellanti medesimi, rivestenti, precedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199 e, comunque, successivamente all’entrata in vigore della Legge 6 marzo 1992, n. 216, già il grado di brigadiere e con una anzianità di servizio specifica nel ruolo dei sottufficiali più che sufficiente per essere promossi al grado di maresciallo ordinario o, al limite, per essere utilmente iscritti, al pari dei parigrado brigadieri effettivi, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento, ai sensi della Legge 10 maggio 1983, n. 212”:

in via principale:

in via subordinata:

Deducono, a sostegno dell’impugnativa: “violazione e falsa applicazione della legge (Legge 6 marzo 1992, n. 216, art,. 2, punto 4, e art. 3, punti 1 e 3, in relazione al d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, segnatamente, in parte qua, degli artt. 65, 67 e 69)”; “Dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, in parte qua, relativamente al personale appartenente al ruolo degli ispettori, degli artt. 65, 67 e 69  per violazione dell’art. 76 della Costituzione della Carta Costituzionale per eccesso di delega ed evidente contrasto con gli stessi artt. 3, 36 (per disparità di trattamento) e 97 Cost. (per mancata osservanza dei principi di imparzialità, uguaglianza e buon andamento); “Erroneità e difetto di motivazione della sentenza de qua”.

Resiste il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed eccepisce la inammissibilità del ricorso di 1° grado e del ricorso in appello sotto vari profili nonché la infondatezza dell’appello nel merito.

  1. Ripercorrendo i contenuti della “corposa” domanda- già azionata in primo grado e riproposta in questa sede di appello – ed enucleandone i tratti caratterizzanti, si rileva che essa è articolata nelle seguenti specifiche richieste:

      Il che trae seco un evidente profilo di inammissibilità della prospettazione.

Infatti, secondo principi consolidati in giurisprudenza e dai quali il Collegio non ritiene di potersi discostare, è inammissibile l’azione volta all’accertamento del diritto all’inquadramento del pubblico dipendente in una qualifica superiore, essendo una siffatta azione proponibile in sede di giurisdizione esclusiva solo quando viene fatta valere una posizione di diritto soggettivo, mentre la materia dell’inquadramento nel pubblico impiego si connota per la presenza di atti autoritativi, con la conseguenza che ogni pretesa al riguardo, in quanto radicata su posizioni di interesse legittimo, può essere azionata solo mediante la tempestiva impugnazione dei provvedimenti che si assumano illegittimamente incidenti su tali posizioni (fra le tante, cfr. IV Sez., 11.9.2001, n. 4716, 21.11.2002, n. 6409 e 24 gennaio 2003, n. 325; V Sez., 17 marzo 2003, n. 1372 e 17 febbraio 2004, n. 587; IV Sez., 4 febbraio 2004, n. 387).

Va appena ricordato che una diversa configurazione consentirebbe una evidente elusione – attraverso la proposizione di un’azione di accertamento del preteso diritto ad una determinata posizione di lavoro – dei termini di decadenza prescritti per l’impugnazione di atti di natura autoritativa, quale, appunto, l’atto di inquadramento (in disparte l’ipotesi di silenzio rigetto, nella specie non presente).

2.2.- Parimenti insanabile si palesa, in quanto correlata, la domanda di accertamento del diritto al trattamento economico “conseguente” all’inquadramento nella precitata qualifica di maresciallo capo.

2.3.- Inammissibile altresì risulta la singolare pretesa subordinata di accertamento del diritto ad ottenere una “previsione legislativa” che consenta, in definitiva, quantomeno l’inquadramento nel ruolo “ad esaurimento” col detto grado di maresciallo capo (come avvenuto per il personale della Polizia di Stato).

La improponibilità tecnico-giuridica di una domanda siffatta lascia spazio per ritenere che gli odierni appellanti si siano riferiti alla estensione della normativa di inquadramento del personale della Polizia di Stato.

Ma anche tale pretesa, per trovare ingresso nell’instaurato giudizio, in quanto inerente ad inquadramento in posizione superiore, avrebbe comunque richiesto la tempestiva impugnazione del provvedimento di collocazione nella qualifica asseritamente inferiore ovvero, a fronte della eventuale inerzia dell’Amministrazione, l’attivazione della procedura di silenzio rifiuto, sì da porre ritualmente la relativa questione nella competente sede giudiziale.

2.4.-  Nel delineato quadro di palese inammissibilità non sfugge a tale declaratoria, quale logico corollario, neppure la introdotta questione di costituzionalità, in ragione del nesso di dipendenza, nel vigente sistema processuale, tra quest’ultima e la domanda in via principale proposta, con conseguente difetto di rilevanza ai fini per cui è controversia.

3.- In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto, avuto riguardo alla inammissibilità della prospettazione già in primo grado proposta dagli odierni appellanti.

4.- Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

     Compensa le spese di giudizio fra le parti.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa;

     Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2006,con l'intervento dei signori:

     Costantino SALVATORE  Presidente,f.f.

     Vito POLI     Consigliere

     Anna LEONI    Consigliere

     Bruno MOLLICA    Consigliere, est.

     Carlo DEODATO    Consigliere

L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE F.F.

Bruno Mollica       Costantino Salvatore  

                           IL SEGRETARIO

     Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

26 gennaio 2007

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

     Antonio Serrao

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N.R.G.  8894/2003


 

RL