REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3269/2008

Reg.Dec.

N. 3896 Reg.Ric.

ANNO  2003

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3869/2003 proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv.ti ...

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.,

Commissione per il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti della Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici hanno legale domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

della sentenza del T.R.G.A. del Trentino Alto Adige, sede di Bolzano del 15 gennaio 2003, n. 25, depositata il 28 gennaio 2003;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore alla pubblica udienza del 1° aprile 2008, il Consigliere ....

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

     1. Il ricorrente ha impugnato innanzi al T.R.G.A., Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, il decreto del Capo della Polizia – direttore generale della P.S. n. 333-D/29638 del 30.11.1998 con il quale è stata disposta la ricostruzione della sua carriera e gli è stata attribuita la qualifica di assistente capo dal 1993.

     Il T.R.G.A. ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la propria incompetenza funzionale, sul presupposto che il ricorso fosse in realtà diretto ad ottenere l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato n. 934/94 e n. 993/96 (quest’ultima emessa in sede di ottemperanza alla precedente decisione n. 934/94). Secondo il Giudice di primo grado, quindi, trattandosi di ricorso per l’ottemperanza, esso doveva essere proposto innanzi al Consiglio di Stato.

     2. Propone appello il sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@ rilevando:

     - in punto di incompetenza, che il ricorso non è diretto ad ottenere l’ottemperanza del giudicato, ma ha ad oggetto il provvedimento di inquadramento adottato nei confronti del ricorrente, rispetto al quale i motivi proposti sono solo parzialmente riferibili alla mancata esecuzione del giudicato, ma sostanzialmente volti ad illustrare il vizio sintomatico dell’eccesso di potere con riferimento alla carenza dei presupposti che caratterizza il provvedimento stesso;

     - nel merito, che l’Amministrazione si è limitata all’attribuzione della qualifica di assistente capo dal 1993, senza tener conto degli effetti negativi derivanti dal fatto che il ricorrente è stato assente dal servizio dal 1988 al 1996 (a causa della illegittima dispensa poi annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 934/94): al contrario, secondo l’appellante, l’Amministrazione avrebbe dovuto ricostruire la carriera “senza soluzioni di continuità e senza discriminazioni rispetto ai colleghi di pari anzianità, con la corretta valutazione degli eventi (promozioni, concorsi e quant’altro) e l’attribuzione della stesse chance di sviluppo di carriera concesse ai colleghi negli anni trascorsi”.

     3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno che ha chiesto il rigetto dell’appello, insistendo nella eccezione di incompetenza funzionale del T.R.G.A.

     4. Alla pubblica udienza del 1° aprile 2008 la causa, su richiesta delle parti, è passata in decisione.

     5. L’appello merita accoglimento nei sensi di seguito precisati.

     6. Il Collegio ritiene che il ricorso proposto dal sig. @@@@@@@@ sia effettivamente diretto ad ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla decisione di questo Consiglio n. 934/1994. Il ricorso, quindi, avrebbe dovuto essere proposto innanzi  a questo Consiglio, mediante l’instaurazione di un giudizio di ottemperanza.

     Nel caso di specie, tuttavia, sussistono i requisiti formali e sostanziali per disporre la conversione del presente appello in ricorso per l’ottemperanza del giudicato.

     A tale conclusione depongono anche evidenti esigenze di economia processuale: proprio in un’ottica di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo, avrebbe poco senso, una volta che la causa è approdata al Consiglio di Stato, dichiarare inammissibile il ricorso ed imporre al ricorrente l’onere di proporre un nuovo ricorso direttamente innanzi al Consiglio di Stato.

     La predetta conversione del ricorso in appello in ricorso per l’ottemperanza non può ritenersi preclusa neanche dalla mancata notificazione della diffida, in quanto lo scopo della stessa è stato certamente raggiunto dalla notificazione del ricorso di primo grado all’Amministrazione.

     7. Il ricorso, pertanto, correttamente qualificato come ricorso per l’ottemperanza del giudicato può essere deciso nel merito.

     Il ricorso deve essere accolto.

     Nella ricostruzione della carriera al sig. @@@@@@@@, l’Amministrazione non ha tenuto conto delle opportunità di carriera che, verosimilmente, egli avrebbe avuto ove non fosse stato illegittimamente dispensato dal servizio. L’Amministrazione, in particolare, avrebbe dovuto tener conto del fatto che i colleghi del sig. @@@@@@@@, di pari anzianità, negli anni in cui il medesimo è stato assente, hanno, sia pure a seguito di procedura selettiva, acquisito la qualifica di soprintendente.

     Per la corretta esecuzione del giudicato, l’Amministrazione, quindi, anziché limitarsi ad attribuire la qualifica di assistente capo dal 1993, avrebbe dovuto considerare le chances di carriera del ricorrente, tenendo conto anche delle opportunità offerte dalla partecipazione ai corsi di Ufficiale di Polizia Giudiziaria tenuti fino al maggio 1997 (ai quali, sempre a causa della dispensa illegittima, il sig. @@@@@@@@ non ha potuto partecipare).

     Occorre, in altri termini, formulare un giudizio prognostico, ormai da effettuarsi necessariamente ex post, al fine di verificare quelli che sarebbero stati gli avanzamenti di carriera del sig. @@@@@@@@ ove non fosse stato illegittimamente dispensato. Tali possibilità di avanzamento andranno desunte anche dallo sviluppo di carriera dei colleghi che al momento della dispensa si trovavano nella sua stessa posizione, con la corretta valutazione degli eventi verificatesi nel periodi di assenza (promozioni, corsi-concorsi e quant’altro).

     8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, occorre:

     -dichiarare nullo il provvedimento impugnato perché in contrasto con il giudicato formatosi sulla decisione di questo Consiglio n. 943/1994;

     -ordinare all’Amministrazione di procedere ad una nuova ricostruzione della carriera che tenga conto delle possibilità di avanzamento che il ricorrente avrebbe avuto ove non fosse stato illegittimamente dispensato, nei sensi specificati in motivazione; 

     - fissare per l’esecuzione il termine di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;

     - in caso di eventuale inerzia è sin da ora nominato come Commissario ad acta il Capo della Polizia o il funzionario dallo stesso delegato.

     9. Le spese del giudizio devono essere compensate, ricorrendo giusti motivi, anche in considerazione della erronea proposizione del ricorso innanzi al T.R.G.A.

     P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, riconosciuta la propria competenza come giudice dell’esecuzione, in tale veste accoglie il ricorso n. 3896/2003 e, per l’effetto:

     - dichiara nullo il provvedimento impugnato;

     - ordina al Ministero dell’interno di procedere alla ricostruzione della carriera del sig. @@@@@@@@ @@@@@@@@, secondo quanto specificato in motivazione, entro 120 (controventi) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;

     - in caso di eventuale inerzia nomina con effetto dallo scadere del termine, Commissario ad acta il Capo della Polizia o il funzionario dallo stesso delegato.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 1° aprile 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:


 

Presidente

Consigliere       Segretario

 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il....27/06/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 3896/2003


 

FF