REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3441/2007

Reg.Dec.

N. 9925 Reg.Ric.

ANNO   2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 9925/2001, proposto dal Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica e dalla Questura di Lecce, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

il sig. ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., non costituito in giudizio;

    per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione I, n. 3512/2001 in data 6 luglio 2001;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Designato relatore, per la pubblica udienza del 27 aprile 2007, il Consigliere Manfredo Atzeni ed uditi, altresì, l’avv. dello Stato Volpe;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

     Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Lecce, il sig. ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., ispettore della Polizia di Stato, impugnava il rapporto relativo all’anno 1999, con il quale gli era stato attribuito il giudizio complessivo di “distinto” chiedendo il suo annullamento.

     Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato.

     Avverso la predetta sentenza interpone appello il Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica sostenendo la sua erroneità in quanto il rapporto impugnato si discosta, come i precedenti, da quello relativo all’anno 1994 (nel quale venne attribuito al ricorrente il giudizio più elevato) a causa del diverso sistema di attribuzione dei punteggi e chiede l’annullamento della sentenza appellata.

     All’udienza del 27 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

     L’appello è infondato.

     Questa Sezione è già intervenuta in relazione ai rapporti riguardanti l’attività del ricorrente successivi al 1994, tutti analoghi a quello oggetto del presente giudizio, ed ai relativi annullamenti pronunciati dal TAR Puglia, Sezione di Lecce, respingendo gli appelli dell’amministrazione con decisioni nn. 371, 372, 373 e 374 in data 3 febbraio 2006 e n. 526 in data 9 febbraio 2007.

     In quelle decisioni la Sezione ha affermato che le varie argomentazioni dell’amministrazione non sono in grado di infirmare la statuizione del primo giudice il quale ha ravvisato, nella specie, la sussistenza del vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, dal momento che non è dato evincere alcun motivo o giustificazione del deteriore livello di prestazione del servizio imputato al ricorrente nei rapporti successivi al 1994, nel quale gli era stata attribuita la valutazione più alta.

      Non è in discussione la diversità degli elementi che non renderebbero raffrontabili i rapporti informativi ante 1995 con quello in esame. Ciò che nella specie rileva è che la stessa motivazione del giudizio, conclusosi con il punteggio di “52” e con la valutazione di “distinto”, è così lusinghiera e pregevole da non giustificare non solo la deroga rispetto ai precedenti giudizi di “ottimo” con “elevazione di punteggio”, ma neppure il giudizio di “distinto” in sé considerato.

      A nulla vale, quindi, la particolare analisi dei singoli elementi che compongono il nuovo sistema di valutazione, che, secondo l’Amministrazione, dimostra che i giudizi parziali espressi sono comunque positivi, e non peggiorativi rispetto agli anni precedenti.

      Un dato è certo: l’istante che ha ottenuto nel 1994 il giudizio di “ottimo”, con elevazione di punteggio “per le elevate competenze professionali, per capacità di risoluzione e per le ottime moralità”, viene considerato meritevole della valutazione di “distinto” (come nell’anno 1995 e successivi) che, all’evidenza, è inferiore a quella precedentemente ottenuta, nonostante – come detto – la motivazione del giudizio complessivo sia estremamente positiva, e non siano stati evidenziati circostanze ed elementi tali da mettere in dubbio il precedente giudizio di “ottimo”.

      L’appello va, pertanto, respinto.

      Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

      il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

      Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

      Così deciso in Roma, il 27 aprile 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio VARRONE   Presidente

Giuseppe ROMEO   Consigliere

Francesco CARINGELLA  Consigliere

Bruno Rosario POLITO  Consigliere

Manfredo ATZENI   Consigliere Est.  
 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere       Segretario

AMNFREDO ATZENI     GLAUCO SIMONINI 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il....22/06/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 9925/2001


 

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