REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3253/2006

Reg.Dec.

N. 6524 Reg.Ric.

ANNO 2005 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da ...OMISSIS......OMISSIS..., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Carena e Maria Grazia Broiera, ed elettivamente domiciliata presso il primo, in Roma, via Federico Cesi, n. 30;

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12

e nei confronti

Intrabartolo Giuseppina, non costituitasi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione I, n. 1998/2005;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 13-1-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

     Udito l'Avv. dello Stato Giacobbe e l’avv.to Nicolosi per delega dell’avv.to Carena;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O    E    D I R I T T O

     1. ...OMISSIS......OMISSIS... ha impugnato davanti al Tar Piemonte la graduatoria del concorso interno per titoli, indetto con D.M. 30.12.2003, per 685 posti per l’accesso al corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei vice revisori tecnici della Polizia di Stato, di cui 202 riservati al personale con la qualifica di collaboratore tecnico capo al 31.12.2001.

     Il giudice di primo grado, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge n. 1034/1971, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

     Il Tar ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto una procedura concorsuale interna per la progressione tra profili omogenei, alla quale non è ammessa la partecipazione di concorrenti esterni.

     2. Il ricorso in appello proposto da ...OMISSIS......OMISSIS... è fondato.

     Il giudice di primo grado, pur in assenza di eccezioni di parte, ha ritenuto di adottare una decisione in forma semplificata, dichiarando il difetto di giurisdizione in ordine ad una procedura concorsuale interna relativa al profilo di revisore tecnico della Polizia di Stato.

     Nel caso di specie, non rileva la distinzione tra concorsi interni con c.d. progressione verticale e concorsi interni senza passaggio di area, i primi attribuiti alla giurisdizione del giudice amministrativo e i secondi del giudice ordinario (v. Cass., sez. un., ordinanza 26 maggio 2004 n. 10183; ordinanza 10 dicembre 2003, n. 18886; Cons. Stato, VI, 7 ottobre 2004, n. 6515).

     La presente controversia rientra invece nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, che prevede che “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

     Tra i rapporti di lavoro tuttora in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001 rientrano anche quelli relativi al “personale militare e alle Forze di polizia di Stato”.

     Nel personale della Polizia di Stato sono compresi anche i c.d. ruoli tecnici, tra cui quello di revisore tecnico per il quale era stata bandita la procedura concorsuale impugnata, come si ricava chiaramente dall’art. 1 del DPR n. 337/1982.

     La controversia ha quindi ad oggetto un concorso interno relativo a personale in regime di diritto pubblico, per il quale permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo su ogni aspetto del rapporto di lavoro, compresi i concorsi interni.

     3. In conclusione, l’appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 35 delle legge n. 1034/71, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo, esclusa invece dal giudice di primo grado.

     Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado.

     Compensa tra le parti le spese del giudizio.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il 13-1-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini    Presidente

Sabino Luce     Consigliere

Giuseppe Romeo    Consigliere

Lanfranco Balucani    Consigliere

Roberto Chieppa    Consigliere Est.

Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

Consigliere       Segretario

ROBERTO CHIEPPA     GIOVANNI CECI 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 

il..29/05/2006

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 6524/2005


 

AS