Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 20 giugno 2006, n. 3668
FATTO E DIRITTO
1. Parte istante partecipava al concorso riservato a posti
di insegnante di religione per titoli ed esami - articolati su prova scritta
ed orale - indetto con d.d.g. 02.02.2004 in attuazione della l. 18 luglio
2003, recante norme sullo stato giuridico dei predetti docenti ed istitutiva
di dotazioni di organico su base regionale.
A conclusione della prova scritta l'interessato non conseguiva un punteggio
utile all'ammissione agli orali.
Avverso il giudizio di segno negativo proponeva ricorso avanti al T.A.R.
Veneto, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di
potere in diversi profili.
Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il
ricorso.
Contro la decisione di rigetto è stato proposto ricorso in appello, con il
quale sono state confutate le conclusioni del giudice di prime cure e sono
stati rinnovati i motivi di legittimità formulati avverso gli atti della
procedura concorsuale, sottolineando in particolare l'esiguità del tempo
dedicato dalla Commissione esaminatrice alla correzione degli elaborati.
In sede di note conclusive l'appellante ha insistito nelle proprie tesi
difensive.
L'amministrazione intimata si è costituita in resistenza.
2. L'appello è fondato in relazione all'assorbente motivo con il quale si
censura, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per difetto di
istruttoria, l'operato della commissione esaminatrice per aver dedicato alla
correzione degli elaborati un lasso temporale assolutamente non congruo per la
corretta percezione del contenuto degli stessi e per la conseguente
formulazione del giudizio di merito
2.1. Non è contrastato l'assunto della parte istante che - in base alla durata
della riunione della Commissione ed al numero degli esiti della prova scritta
in tale sede oggetto di correzione - individua in quattro minuti il tempo
medio dedicato all'esame ed alla valutazione degli elaborati di ciascun
candidato.
In relazione ad identica fattispecie con sentenza n. 2421 del 13 maggio 2005
la Sezione si è espressa in senso conforme alle deduzioni dell'appellante e
non ravvisa ragioni per doversi discostarsi dall'orientamento ivi espresso.
Se invero il giudizio negativo o positivo di una prova scritta può emergere
all'evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da soggetti (i
commissari d'esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono
chiamati a selezionare i candidati, resta il fatto che l'operazione di
correzione dei tre elaborati del ricorrente, che la Commissione era chiamata a
valutare, richiedeva una serie di modalità, alle quali ogni commissario si
doveva attenere. È stata, infatti, predisposta "una griglia di valutazione"
con i seguenti "indicatori": "correttezza e proprietà linguistica; pertinenza
alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità
organizzative e rielaborazione personale", e la valutazione di ogni quesito
doveva essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di
ogni singolo criterio, con il risultato che la valutazione globale è data
dalla somma delle valutazioni dei quesiti divisa per tre.
Ora, è chiaro che non si tratta di operazioni particolarmente complesse,
specie se tutti i commissari si trovano d'accordo sulla valutazione
dell'elaborato da cui emerga all'evidenza l'eccellenza o l'assoluta
negatività, ma per ipotesi intermedie il tempo che l'istante indica in quattro
minuti per la correzione della prova, articolata nella risposta ancorché in
forma breve a tre distinti quesiti (la commissione avrebbe esaminato gli
elaborati di oltre 50 candidati in quattro ore), pare eccessivamente ridotto,
ed è tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della prova scritta sia
stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non
sufficienza espresso. D'altra parte proprio la griglia di valutazione
predisposta dalla commissione imponeva a quest'ultima di dover valutare il
prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con
un'operazione logica che, in base a comune regola di esperienza, richiede un
impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto
dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna
risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti.
Una maggiore e più prudente ponderazione veniva, nella specie, a collegarsi al
tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami), al quale partecipavano
candidati, la cui valutazione (da svolgersi in modo serio e selettivo) era
chiamata a tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno di
essi nello specifico insegnamento della religione cattolica.
L'appello va, pertanto, accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, va
dichiarato fondato il ricorso di primo grado, salvi gli ulteriori
provvedimenti dell'Amministrazione, la quale dovrà procedere alla
riconvocazione della Commissione esaminatrice per procedere alla correzione
della prova scritta del ricorrente.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Sesta, accoglie l'appello e, per l'effetto, accoglie il ricorso di primo grado
ed annulla gli atti con esso impugnati, fatti salvi gli ulteriori
provvedimenti dell'Amministrazione.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.